Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970 n. 352,
si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione,  in
data 11 settembre 2012, ha raccolto  a  verbale  e  dato  atto  della
dichiarazione resa da 16 cittadini italiani,  previo  deposito  delle
attestazioni rilasciate  dai  Segretari  Generali  della  Camera  dei
Deputati e del Senato della Repubblica, di certificati di  iscrizione
nelle liste elettorali e delle  dichiarazioni  sostitutive  di  voler
promuovere una richiesta di referendum popolare,  previsto  dall'art.
75 della Costituzione, sul seguente quesito: 
      «Volete voi  l'abrogazione  dell'articolo  18  della  legge  20
maggio 1970, n. 300, titolata "Norme sulla tutela  della  liberta'  e
dignita' dei lavoratori, della liberta'  sindacale  e  dell'attivita'
sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento",  nel  testo
risultante per effetto di modificazioni ed  integrazioni  successive,
limitatamente alle seguenti parti: 
        quarto  comma,  primo  periodo,  limitatamente  alla  parola:
"soggettivo"; 
        quarto comma, primo periodo, limitatamente  alle  parole:  ",
per insussistenza  del  fatto  contestato  ovvero  perche'  il  fatto
rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa  sulla
base delle previsioni dei  contratti  collettivi  ovvero  dei  codici
disciplinari applicabili,"; 
        quarto comma, primo periodo, limitatamente  alle  parole:  ",
dedotto  quanto  il  lavoratore  ha   percepito,   nel   periodo   di
estromissione, per lo  svolgimento  di  altre  attivita'  lavorative,
nonche' quanto avrebbe potuto  percepire  dedicandosi  con  diligenza
alla ricerca di una nuova occupazione."; 
        quarto comma, l'intero secondo periodo che recita:  "In  ogni
caso la misura dell'indennita' risarcitoria non puo' essere superiore
a dodici mensilita' della retribuzione globale di fatto."; 
        quarto comma, terzo periodo, limitatamente  alle  parole:  ",
per un importo pari al differenziale contributivo  esistente  tra  la
contribuzione che sarebbe  stata  maturata  nel  rapporto  di  lavoro
risolto  dall'illegittimo  licenziamento  e  quella  accreditata   al
lavoratore  in  conseguenza  dello  svolgimento  di  altre  attivita'
lavorative"; 
        quinto comma che recita: "Il giudice, nelle altre ipotesi  in
cui accerta che non ricorrono gli  estremi  del  giustificato  motivo
soggettivo o  della  giusta  causa  addotti  dal  datore  di  lavoro,
dichiara risolto il rapporto di lavoro con  effetto  dalla  data  del
licenziamento  e  condanna  il  datore  di  lavoro  al  pagamento  di
un'indennita' risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un  minimo
di  dodici  e  un  massimo  di  ventiquattro  mensilita'  dell'ultima
retribuzione  globale  di  fatto,  in  relazione  all'anzianita'  del
lavoratore e tenuto conto del numero dei dipendenti  occupati,  delle
dimensioni  dell'attivita'  economica,  del  comportamento  e   delle
condizioni delle parti, con onere di  specifica  motivazione  a  tale
riguardo."; 
        sesto comma che recita: "Nell'ipotesi in cui il licenziamento
sia dichiarato inefficace per violazione del requisito di motivazione
di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 15 luglio 1966, n. 604, e
successive modificazioni, della procedura di cui all'articolo 7 della
presente legge, o della procedura di cui all'articolo 7  della  legge
15 luglio 1966, n. 604, e successive  modificazioni,  si  applica  il
regime di cui al quinto comma, ma con attribuzione al  lavoratore  di
un'indennita' risarcitoria onnicomprensiva determinata, in  relazione
alla gravita' della violazione formale  o  procedurale  commessa  dal
datore di lavoro, tra un  minimo  di  sei  e  un  massimo  di  dodici
mensilita' dell'ultima retribuzione globale di fatto,  con  onere  di
specifica motivazione a tale riguardo, a meno che il  giudice,  sulla
base della domanda del lavoratore, accerti che vi e' anche un difetto
di giustificazione del licenziamento, nel qual caso applica, in luogo
di quelle previste dal presente comma, le  tutele  di  cui  ai  commi
quarto, quinto o settimo."; 
        settimo comma che recita: "Il  giudice  applica  la  medesima
disciplina di cui al quarto comma del presente articolo  nell'ipotesi
in cui  accerti  il  difetto  di  giustificazione  del  licenziamento
intimato, anche ai sensi degli articoli 4, comma 4, e  10,  comma  3,
della legge 12 marzo 1999, n. 68, per  motivo  oggettivo  consistente
nell'inidoneita' fisica o psichica  del  lavoratore,  ovvero  che  il
licenziamento e' stato intimato  in  violazione  dell'articolo  2110,
secondo comma, del codice civile. Puo' altresi' applicare la predetta
disciplina nell'ipotesi in cui accerti la manifesta insussistenza del
fatto  posto  a  base  del  licenziamento  per  giustificato   motivo
oggettivo; nelle altre ipotesi in cui accerta che non  ricorrono  gli
estremi del predetto  giustificato  motivo,  il  giudice  applica  la
disciplina di cui al quinto comma. In tale ultimo caso il giudice, ai
fini della determinazione dell'indennita' tra il minimo e il  massimo
previsti, tiene conto, oltre ai criteri di cui al quinto comma, delle
iniziative assunte  dal  lavoratore  per  la  ricerca  di  una  nuova
occupazione  e  del  comportamento  delle  parti  nell'ambito   della
procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e
successive modificazioni. Qualora, nel corso del giudizio, sulla base
della domanda formulata  dal  lavoratore,  il  licenziamento  risulti
determinato  da  ragioni  discriminatorie  o  disciplinari,   trovano
applicazione le relative tutele previste dal presente articolo."; 
        ottavo comma,  limitatamente  alle  parole:  "dei  commi  dal
quarto al settimo"; 
        nono comma, primo periodo, limitatamente alle parole: "di cui
all'ottavo comma"; 
        nono comma, terzo periodo, limitatamente alle parole: "di cui
all'ottavo comma"; 
      nonche' della legge 15 luglio 1966, n. 604, titolata "Norme sui
licenziamenti individuali",  nel  testo  risultante  per  effetto  di
modificazioni ed integrazioni successive, limitatamente alle seguenti
parti: 
        articolo 7, comma 1, limitatamente alla parola "soggettivo"; 
        articolo 7, comma 1, limitatamente alla parola "oggettivo"; 
        articolo 7, comma 2, limitatamente alle  parole  "per  motivo
oggettivo"; 
        articolo  7,  comma  8,  che  recita:  "8.  Il  comportamento
complessivo delle parti, desumibile anche dal verbale redatto in sede
di  commissione  provinciale  di  conciliazione  e   dalla   proposta
conciliativa avanzata dalla stessa, e' valutato dal  giudice  per  la
determinazione dell'indennita' risarcitoria di cui  all'articolo  18,
settimo comma, della legge 20  maggio  1970,  n.  300,  e  successive
modificazioni, e per l'applicazione degli articoli 91 e 92 del codice
di procedura civile."; 
      nonche' della legge 23 luglio 1991, n. 223, titolata "Norme  in
materia   di   cassa   integrazione,   mobilita',   trattamenti    di
disoccupazione, attuazione  di  direttive  della  Comunita'  europea,
avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato  del
lavoro",  nel  testo  risultante  per  effetto  di  modificazioni  ed
integrazioni successive, limitatamente alle seguenti parti: 
        articolo 5, comma  3,  secondo  periodo,  limitatamente  alle
parole: "terzo periodo del settimo comma del"; 
      nonche'  della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244,   titolata
"Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato (legge  finanziaria  2008)",  nel  testo  risultante  per
effetto di modificazioni ed  integrazioni  successive,  limitatamente
alle seguenti parti: 
        articolo 2, comma 479, lettera a), limitatamente alla  parola
"soggettivo"; 
      nonche'  della  legge  29  dicembre  1990,  n.  407,   titolata
"Disposizioni diverse  per  l'attuazione  della  manovra  di  finanza
pubblica  1991-1993",   nel   testo   risultante   per   effetto   di
modificazioni ed integrazioni successive, limitatamente alle seguenti
parti: 
        articolo 8, comma 9, primo periodo, limitatamente alla parola
"oggettivo"?». 
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