IL DIRETTORE GENERALE 
          delle professioni sanitarie e delle risorse umane 
                  del Servizio sanitario nazionale 
 
  Vista la legge 25 gennaio 2006, n.  29,  recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4,  e
l'allegato B; 
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione
della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del
7  settembre  2005  relativa  al  riconoscimento   delle   qualifiche
professionali, cosi' come modificata dalla direttiva 2006/100/CE  del
Consiglio del 20 novembre 2006; 
  Visto, in particolare, l'art. 31 del succitato decreto  legislativo
che stabilisce il principio di riconoscimento automatico; 
  Vista l'istanza, corredata dalla relativa  documentazione,  con  la
quale il sig. Störtenbecker Frank Dieter, nato a Oldenburg (Germania)
il 10 dicembre 1958, cittadino tedesco, chiede il riconoscimento  del
titolo professionale di «Krankenpfleger» (infermiere)  conseguito  in
Germania  presso   la   scuola   per   infermieri   parificata   sita
nell'Ospedale regionale di Neustadt in data 20 agosto 1984,  al  fine
dell'esercizio,   in   Italia,   dell'attivita'   professionale    di
infermiere; 
  Accertata la completezza  e  la  regolarita'  della  documentazione
prodotta dal richiedente; 
  Considerato che in data 20 agosto 1984 il sig. Störtenbecker  Frank
Dieter  ha  ricevuto  dall'ufficio  regionale  per   le   professioni
sanitarie  del  Land  Schleswig-Holstein  l'autorizzazione  conferita
dallo  Stato   tedesco   per   l'esercizio   della   professione   di
«Krankenpfleger»; 
  Visto il certificato rilasciato dall'Autorita'  competente  tedesca
in data 1° giugno 2011, e relativa traduzione, il quale attesta,  tra
l'altro, che la formazione professionale  acquisita  dal  richiedente
soddisfa  i  requisiti  previsti   dall'art.   31   della   direttiva
2005/36/CE; 
  Rilevata la corrispondenza dell'attivita' che detto titolo consente
in Germania con quella esercitata in Italia dall'infermiere; 
  Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge  per  il
riconoscimento del titolo in questione sulla base  del  coordinamento
delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III,  Capo  IV
del citato decreto legislativo n. 206 del 2007; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni; 
  Visto l'ordine di servizio del direttore  generale  dott.  Giovanni
Leonardi in data 12  dicembre  2011,  con  il  quale  si  delegano  i
direttori degli uffici della  direzione  generale  delle  professioni
sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale  per
la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Il titolo di «Krankenpfleger» (infermiere) conseguito  in  Germania
presso  la  scuola  per  infermieri  parificata  sita   nell'Ospedale
regionale di Neustadt in data 20 agosto 1984, con  autorizzazione  ad
esercitare l'attivita' professionale di  «Krankenpfleger»  a  partire
dal giorno 20 agosto 1984, dal sig. Störtenbecker Frank Dieter,  nato
a Oldenburg (Germania) il 10 dicembre 1958, e' riconosciuto  ai  fini
dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.