L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA 
                     SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE 
                      E DI INTERESSE COLLETTIVO 
 
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed
integrazioni,  concernente   la   riforma   della   vigilanza   sulle
assicurazioni; 
  Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e  successive
modificazioni ed integrazioni recante il Codice  delle  assicurazioni
private ed in particolare l'art. 5, comma 2, in base al quale l'ISVAP
adotta  ogni  regolamento   necessario   per   la   correttezza   dei
comportamenti dei soggetti vigilati; 
  Visto l'art. 30, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.  1,
convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, il quale prevede che  entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge  di  conversione
del decreto stesso, l'ISVAP predisponga un modello di relazione,  che
ciascuna impresa e' tenuta a  trasmettere  con  cadenza  annuale,  in
ordine alle attivita' poste in essere per contrastare  le  frodi  nel
settore assicurativo; 
  Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  recante  disposizioni
urgenti per la revisione della  spesa  pubblica  con  invarianza  dei
servizi ai cittadini; 
  Visto il regolamento ISVAP n. 31 del  1°  giugno  2009  recante  la
disciplina della banca dati sinistri e, in  particolare,  l'art.  13,
comma 7, cui e' stata data attuazione con il  provvedimento  n.  2827
del 25 agosto 2010 recante i parametri  di  significativita'  per  la
consultazione della banca dati sinistri; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                           Fonti normative 
 
  1. Il presente regolamento e' adottato ai sensi dell'art. 30, comma
1, del decreto-legge 24 gennaio  2012,  n.  1,  recante  disposizioni
urgenti per la concorrenza, lo sviluppo  delle  infrastrutture  e  la
competitivita', convertito, con  modificazioni,  in  legge  24  marzo
2012, n. 27.