L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni recante il Codice delle assicurazioni private ed in particolare l'art. 5, comma 2, in base al quale l'ISVAP adotta ogni regolamento necessario per la correttezza dei comportamenti dei soggetti vigilati; Visto l'art. 30, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, il quale prevede che entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso, l'ISVAP predisponga un modello di relazione, che ciascuna impresa e' tenuta a trasmettere con cadenza annuale, in ordine alle attivita' poste in essere per contrastare le frodi nel settore assicurativo; Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini; Visto il regolamento ISVAP n. 31 del 1° giugno 2009 recante la disciplina della banca dati sinistri e, in particolare, l'art. 13, comma 7, cui e' stata data attuazione con il provvedimento n. 2827 del 25 agosto 2010 recante i parametri di significativita' per la consultazione della banca dati sinistri; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Fonti normative 1. Il presente regolamento e' adottato ai sensi dell'art. 30, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita', convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo 2012, n. 27.