L'AUTORITA' Nella riunione del Consiglio del 13 settembre 2012; Visto l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"; Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "Disposizioni per la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica", come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313; Vista la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante "Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali"; Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che emana il Codice di autoregolamentazione ai sensi della legge 6 novembre 2003, n. 313; Vista la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante "Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica"; Vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante "Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi"; Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici"; Vista la delibera n. 256/10/CSP del 9 dicembre 2010, recante "Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 301 del 27 dicembre 2010; Vista la propria delibera n. 22/06/CSP del 1° febbraio 2006, recante "Disposizioni applicative delle norme e dei principi vigenti in materia di comunicazione politica e parita' di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali"; Vista la propria delibera n. 243/10/CSP del 15 novembre 2010, recante "Criteri per la vigilanza sul rispetto del pluralismo politico e istituzionale nei telegiornali diffusi dalle reti televisive nazionali" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 291 del 14 dicembre 2010; Vista la propria delibera n. 315/12/CONS del 25 luglio 2012, recante "Redistribuzione delle competenze degli organi collegiali dell'Autorita' e integrazione al regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita'" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 2012; Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, recante lo Statuto della Regione Siciliana; Vista la legge regionale della Regione Siciliana 3 giugno 2005, n. 7, recante "Nuove norme per l'elezione del Presidente della Regione siciliana a suffragio universale e diretto. Nuove norme per l'elezione dell'Assemblea regionale siciliana. Disposizioni concernenti l'elezione dei Consigli provinciali e comunali"; Visto il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 398 del 10 agosto 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 35 del 21 agosto 2012, con il quale, a seguito delle dimissioni del Presidente della Regione rassegnate in data 31 luglio 2012, sono stati convocati per domenica 28 ottobre 2012 i comizi per l'elezione diretta del Presidente della Regione e dell'Assemblea Regionale siciliana; Effettuate le consultazioni con la Commissione Parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, previste dalla legge 22 febbraio 2000, n.28; Udita la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita'; Delibera Art. 1 Finalita' e ambito di applicazione 1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento, in attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, in materia di disciplina dell'accesso ai mezzi di informazione, finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell'imparzialita', dell'indipendenza, dell'obiettivita' e della completezza del sistema radiotelevisivo, si riferiscono alle consultazioni per le elezioni del Presidente e dell'Assemblea della Regione Siciliana fissate per il giorno 28 ottobre 2012 e si applicano nei confronti delle emittenti locali che esercitano l'attivita' di radiodiffusione televisiva e sonora privata e della stampa quotidiana e periodica nell' ambito territoriale regionale interessato dalla consultazione. 2. Le disposizioni di cui al presente provvedimento non si applicano ai programmi e alle trasmissioni destinati ad essere trasmessi esclusivamente a livello nazionale o in ambiti territoriali nei quali non e' prevista alcuna consultazione elettorale di cui al precedente comma 1. 3. Le disposizioni di cui al presente provvedimento decorrono a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e cessano di avere efficacia alla mezzanotte dell'ultimo giorno di votazione relativo alle consultazioni di cui al comma 1.