L'AUTORITA' 
 
  Nella riunione del Consiglio del 13 settembre 2012; 
  Visto l'articolo 1, comma 6, lettera  b),  n.  9,  della  legge  31
luglio 1997, n.  249,  recante  "Istituzione  dell'Autorita'  per  le
garanzie   nelle   comunicazioni   e   norme   sui   sistemi    delle
telecomunicazioni e radiotelevisivo"; 
  Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante  "Disposizioni  per
la parita' di accesso ai mezzi di informazione  durante  le  campagne
elettorali e referendarie e  per  la  comunicazione  politica",  come
modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313; 
  Vista la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante  "Disposizioni  per
l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione  delle
emittenti radiofoniche e televisive locali"; 
  Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni  8  aprile  2004,
che emana il Codice di autoregolamentazione ai sensi  della  legge  6
novembre 2003, n. 313; 
  Vista la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante "Disciplina  delle
campagne elettorali per l'elezione alla  Camera  dei  Deputati  e  al
Senato della Repubblica"; 
  Vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante "Norme in materia di
risoluzione dei conflitti di interessi"; 
  Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "Testo
unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici"; 
  Vista la delibera  n.  256/10/CSP  del  9  dicembre  2010,  recante
"Regolamento in materia di pubblicazione e  diffusione  dei  sondaggi
sui mezzi  di  comunicazione  di  massa"  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 301 del 27 dicembre 2010; 
  Vista la propria  delibera  n.  22/06/CSP  del  1°  febbraio  2006,
recante "Disposizioni applicative delle norme e dei principi  vigenti
in materia di comunicazione politica e parita' di accesso ai mezzi di
informazione nei periodi non elettorali"; 
  Vista la propria delibera  n.  243/10/CSP  del  15  novembre  2010,
recante  "Criteri  per  la  vigilanza  sul  rispetto  del  pluralismo
politico  e  istituzionale  nei  telegiornali  diffusi   dalle   reti
televisive  nazionali"  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 291 del 14 dicembre 2010; 
  Vista la propria  delibera  n.  315/12/CONS  del  25  luglio  2012,
recante "Redistribuzione delle  competenze  degli  organi  collegiali
dell'Autorita'   e   integrazione    al    regolamento    concernente
l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita'" pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  177  del  31  luglio
2012; 
  Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.  2,  recante  lo
Statuto della Regione Siciliana; 
  Vista la legge regionale della Regione Siciliana 3 giugno 2005,  n.
7, recante "Nuove norme per l'elezione del Presidente  della  Regione
siciliana  a  suffragio  universale  e  diretto.  Nuove   norme   per
l'elezione   dell'Assemblea   regionale    siciliana.    Disposizioni
concernenti l'elezione dei Consigli provinciali e comunali"; 
  Visto il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 398  del
10 agosto 2012, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Regione
Siciliana n. 35 del 21 agosto 2012, con il  quale,  a  seguito  delle
dimissioni del Presidente della Regione rassegnate in data 31  luglio
2012, sono stati convocati per domenica 28 ottobre 2012 i comizi  per
l'elezione diretta del  Presidente  della  Regione  e  dell'Assemblea
Regionale siciliana; 
  Effettuate le consultazioni con  la  Commissione  Parlamentare  per
l'indirizzo generale e  la  vigilanza  dei  servizi  radiotelevisivi,
previste dalla legge 22 febbraio 2000, n.28; 
  Udita la relazione del Commissario Antonio  Martusciello,  relatore
ai   sensi   dell'articolo    31    del    regolamento    concernente
l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita'; 
 
                              Delibera 
 
                               Art. 1 
 
 
                 Finalita' e ambito di applicazione 
 
  1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento, in  attuazione
della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata  dalla  legge  6
novembre 2003, n. 313, in materia di disciplina dell'accesso ai mezzi
di informazione, finalizzate a dare concreta attuazione  ai  principi
del      pluralismo,      dell'imparzialita',      dell'indipendenza,
dell'obiettivita' e della completezza del sistema radiotelevisivo, si
riferiscono alle consultazioni  per  le  elezioni  del  Presidente  e
dell'Assemblea della Regione  Siciliana  fissate  per  il  giorno  28
ottobre 2012 e si applicano nei confronti delle emittenti locali  che
esercitano l'attivita' di radiodiffusione televisiva e sonora privata
e della stampa  quotidiana  e  periodica  nell'  ambito  territoriale
regionale interessato dalla consultazione. 
  2.  Le  disposizioni  di  cui  al  presente  provvedimento  non  si
applicano ai  programmi  e  alle  trasmissioni  destinati  ad  essere
trasmessi esclusivamente a livello nazionale o in ambiti territoriali
nei quali non e' prevista alcuna consultazione elettorale di  cui  al
precedente comma 1. 
  3. Le disposizioni di cui al presente provvedimento decorrono a far
data dalla convocazione dei comizi  elettorali  e  cessano  di  avere
efficacia alla mezzanotte dell'ultimo giorno  di  votazione  relativo
alle consultazioni di cui al comma 1.