L'AUTORITA' PER LE GARANZIE 
                         NELLE COMUNICAZIONI 
 
  Nella sua riunione di Consiglio del 4 settembre 2012; 
  Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 31  luglio  1997,  n.  177  -
supplemento ordinario n. 154, recante «Istituzione dell'Autorita' per
le  garanzie  nelle  comunicazioni  e   norme   sui   sistemi   delle
telecomunicazioni e radiotelevisivo» ed, in  particolare,  l'art.  1,
comma 6, lettera a), numeri 5 e 6; 
  Vista la legge 5 agosto 1981, n.  416,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica  italiana  del  6  agosto  1981,  n.  215,
recante  «Disciplina  delle  imprese  editrici  e   provvidenze   per
l'editoria» e successive modifiche ed integrazione; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n.  250,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana  del  27  agosto  1990,  n.  199,
recante «Provvidenze per  l'editoria  e  riapertura  dei  termini,  a
favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione  di  rinuncia
agli utili di cui all'art. 9, comma 2, della legge 25 febbraio  1987,
n. 67, per l'accesso ai benefici  di  cui  all'art.  11  della  legge
stessa»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n. 445, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
del 20 febbraio 2001, n. 42 - supplemento ordinario  n.  30,  recante
«Disposizioni    legislative    in    materia    di    documentazione
amministrativa. (Testo A)» e successive modifiche ed integrazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n.
247, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana
del 4 ottobre 2004, n. 233, recante «Regolamento  di  semplificazione
del procedimento relativo alla cancellazione di  imprese  e  societa'
non piu' operative dal registro delle imprese»; 
  Visto il decreto legislativo 31 luglio  2005,  n.  177,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  del  7  settembre
2005, n. 208 - supplemento ordinario n. 150, recante «Testo unico dei
servizi di media audiovisivi e radiofonici» e successive modifiche ed
integrazioni; 
  Visto l'art. 38 della legge 6 agosto 2008, n. 133 (Conversione  del
decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112),  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana  del  21  agosto  2008,  n.  195,
recante  «Disposizioni  urgenti  per  lo   sviluppo   economico,   la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della  finanza
pubblica e la perequazione tributaria», con cui  si  prevede  che  il
portale delle imprese «impresa.gov» sia deputato ad  assolvere  tutte
le funzioni per l'attuazione delle azioni  di  semplificazione  degli
sportelli unici dell'attivita' produttiva; 
  Vista la legge 27 febbraio 2009, n. 14, pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 28 febbraio  2009,  n.  49  -
supplemento ordinario n.  28,  recante  «Conversione  in  legge,  con
modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008,  n.  207,  recante
proroga  di  termini   previsti   da   disposizioni   legislative   e
disposizioni finanziarie urgenti»; 
  Vista la delibera n. 666/08/CONS del 26 novembre  2008,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  del  31  gennaio
2009, n. 25, recante «Regolamento per l'organizzazione  e  la  tenuta
del registro degli operatori di comunicazione» e successive modifiche
ed integrazioni; 
  Vista la delibera n. 576/10/CONS, del  28  novembre  2010,  recante
«Convenzione con Unioncamere per la  realizzazione  del  nuovo  front
office del registro degli operatori di comunicazione nell'ambito  del
portale impresa.gov»; 
  Vista la delibera n. 223/12/CONS del  27  aprile  2012,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  del  15  giugno
2012, n. 138, recante «Adozione  del  nuovo  regolamento  concernente
l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita'»; 
  Considerata  l'opportunita'  che,  in  linea  con  quanto  previsto
all'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica  n.  445  del
2000, ai fini della tenuta  del  registro,  l'Autorita'  si  doti  di
efficienti sistemi di cooperazione  applicativa  in  ambito  SPC  che
consentano la condivisione dei dati e delle  informazioni  con  altre
pubbliche amministrazioni e con privati gestori di pubblici servizi; 
  Considerato che Unioncamere, ente  con  personalita'  giuridica  di
diritto pubblico, cura e rappresenta  gli  interessi  generali  delle
camere di commercio e degli  altri  organismi  del  sistema  camerale
italiano  nei  confronti  delle  pubbliche  amministrazioni,  nonche'
gestisce la  banca  dati  del  registro  delle  Imprese  del  sistema
camerale italiano ed il  portale  www.impresainungiorno.gov.it  dalla
cui  sezione  www.impresa.gov.it   si   accede   ai   servizi   delle
amministrazioni centrali; 
  Considerato che l'integrazione  del  registro  degli  operatori  di
comunicazione con il portale «Impresa.gov.it» consente  di  adempiere
alle prescrizioni del  decreto  legislativo  8  marzo  2005,  n.  82,
recante  «Codice  dell'amministrazione  digitale»,   concernenti   il
diritto all'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni  con
le pubbliche amministrazioni  e  la  partecipazione  al  procedimento
amministrativo  informatico  con  particolare  riferimento  a  quanto
previsto agli articoli 65 e 66 dello stesso, in materia di uso  della
Carta nazionale dei servizi (CNS); 
  Considerato che detta integrazione, attingendo ai dati  anagrafici,
di assetto societario e di bilancio gia' comunicati  alle  camere  di
commercio, permette,  altresi',  una  significativa  riduzione  degli
oneri   di   comunicazione   in   capo   agli   operatori   obbligati
all'iscrizione al registro; 
  Ritenuto, pertanto, opportuno integrare il nuovo sistema  di  front
office  del  servizio  di   gestione   del   ROC   con   il   portale
www.impresainungiorno.gov.it, gestito da Unioncamere; 
  Sentite diverse associazioni  di  categoria  operanti  nei  settori
dell'editoria, della radiodiffusione  sonora  e  televisiva  e  delle
comunicazioni elettroniche  in  appositi  incontri  finalizzati  alla
presentazione del nuovo sistema in via di sperimentazione; 
  Visto il decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, come convertito dalla
legge 16 luglio 2012, n. 103, ed in  particolare  gli  articoli  3  e
3-bis nelle parti che intervengono sulla gestione del registro  degli
operatori di  comunicazione  e  considerato  che  l'attuazione  delle
predette  norme  necessitera'  ulteriori  adeguamenti   nei   sistemi
telematici di tenuta del registro e del connesso regolamentano di cui
alla delibera n. 666/08/CONS; 
  Considerata  comunque  l'opportunita',  in  attesa  della  completa
attuazione delle norme primarie sopra indicate, di adottare il  nuovo
sistema di gestione del ROC, al fine di agevolare il passaggio  delle
relative comunicazioni  verso  modalita'  telematiche,  con  indubbio
beneficio per gli operatori; 
  Considerata l'opportunita' di  fornire  adeguata  pubblicita'  alle
nuove modalita' di comunicazione al  registro,  individuando,  a  tal
fine, il 16 ottobre 2012 come data per l'esposizione al pubblico  dei
nuovi servizi telematici sul portale www.impresainungiorno.gov.it; 
  Considerata,  pertanto,  la  necessita'  di  modificare  l'art.  13
(«Modalita' di trasmissione  delle  comunicazioni»)  dell'allegato  A
alla  delibera  n.  666/08/CONS   e   successive   modificazioni   ed
integrazioni; 
  Ritenuto necessario prevedere un  congruo  termine  per  consentire
un'adeguata pubblicita', presso gli operatori, delle nuove  modalita'
di accesso ai servizi telematici  del  registro  degli  operatori  di
comunicazione per i connessi adempimenti; 
  Considerato opportuno,  in  tale  sede,  ai  fini  di  un  costante
aggiornamento dei  dati  detenuti  presso  il  registro,  modificare,
altresi', l'art. 12 («Cancellazione») dell'allegato A  alla  delibera
n.  666/08/CONS   e   successive   modificazioni   ed   integrazioni,
introducendo, tra le cause di cancellazione d'ufficio,  l'ipotesi  di
mancata trasmissione delle comunicazioni dovute al  registro  per  un
periodo superiore a tre anni consecutivi in  linea  con  quanto  gia'
disposto per i soggetti iscritti  al  registro  delle  imprese  dagli
articoli 2490 (ultimo  comma)  e  2454-septiesdecies  (comma  1)  del
codice civile nonche' dagli articoli 2 e 3  del  citato  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 23 luglio 2004, n. 247; 
  Udita la relazione del commissario  Maurizio  Decina,  relatore  ai
sensi dell'art. 31 del regolamento di organizzazione e  funzionamento
dell'Autorita'; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
        Modifiche all'allegato A alla delibera n. 666/08/CONS 
               e successive modifiche ed integrazioni 
 
  1. L'art. 12 («Cancellazione») dell'allegato  A  alla  delibera  n.
666/08/CONS risulta cosi' riformulato: 
  «Art. 12 (Cancellazione). - 1. Nei casi in cui  siano  venuti  meno
uno o piu' requisiti per l'iscrizione al registro, i soggetti di  cui
all'art. 2 del presente regolamento trasmettono, entro trenta  giorni
decorrenti dal verificarsi della circostanza che fa venire meno  tali
requisiti,  domanda  di  cancellazione  redatta  secondo  il  modello
16/ROC. 
  2.  Qualora  sia  rilevato  il  venire  meno  dei  presupposti  per
l'iscrizione al registro ovvero il  soggetto  iscritto  non  effettui
comunicazioni al registro da oltre 3 anni  consecutivi,  ne  e'  data
comunicazione al soggetto interessato fissando un termine di quindici
giorni, dalla data di ricezione  della  contestazione,  per  produrre
eventuali controdeduzioni. In caso  di  riscontro  entro  il  termine
prefissato, il  servizio  effettua  i  relativi  accertamenti,  anche
tramite il  competente  nucleo  speciale  per  la  radiodiffusione  e
l'editoria   della   Guardia   di   finanza,   per   le   conseguenti
determinazioni. In caso di mancato riscontro da  parte  del  soggetto
interessato,  il  Direttore  del  servizio,   ovvero   il   dirigente
dell'Ufficio  registro  degli  operatori  di  comunicazione  all'uopo
delegato, dispone la cancellazione d'ufficio dal registro. 
  3. Nelle ipotesi in cui, dal sistema informativo  delle  camere  di
commercio,  industria,  artigianato   e   agricoltura,   risulti   la
cancellazione del soggetto dal registro  nazionale  delle  imprese  a
seguito di procedure concorsuali o per cessazione dell'attivita',  il
Direttore,  ovvero  il  Dirigente  all'uopo  delegato,   dispone   la
cancellazione d'ufficio dal registro. 
  4. La cancellazione, sia su istanza  di  parte  che  d'ufficio,  si
formalizza con l'adozione di apposito provvedimento da  annotare  nel
sistema informativo automatizzato del  registro  nonche'  nell'elenco
pubblico degli operatori iscritti al registro di cui all'art. 19  del
presente regolamento.». 
  2. L'art. 13  dell'allegato  A  alla  delibera  n.  666/08/CONS  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 13 (Modalita' di trasmissione delle comunicazioni). -  1.  Le
comunicazioni nei confronti del registro di cui agli articoli  5,  8,
9, 10, 11 e 12 sono effettuate esclusivamente  attraverso  i  servizi
telematici  esposti  all'indirizzo  www.roc.agcom.it   ovvero   nella
sezione dedicata all'indirizzo www.impresainungiorno.gov.it 
  2. Gli adempimenti previsti all'allegato C alla  presente  delibera
("Sezione speciale  del  registro  relativa  alle  infrastrutture  di
diffusione  site   nel   territorio   nazionale")   sono   effettuati
esclusivamente attraverso i servizi telematici esposti  all'indirizzo
www.catastofrequenze.agcom.it   ovvero   nella    sezione    dedicata
all'indirizzo www.impresainungiorno.gov.it 
  3. I soggetti obbligati ad effettuare le comunicazioni di cui  alla
presente delibera possono delegare detti adempimenti ad  una  persona
fisica indicata attraverso i servizi esposti sui predetti siti. 
  4. Le certificazioni  di  cui  all'art.  14  continuano  ad  essere
rilasciate su supporto cartaceo fino all'introduzione di  servizi  di
pagamento dell'imposta di bollo per via telematica.».