IL MINISTRO DELLE POLITICHE 
                   AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.
1639, recante il «Regolamento per l'esecuzione della legge 14  luglio
1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima»; 
  Visto il decreto del Ministero delle risorse agricole alimentari  e
forestali del 12 gennaio 1995, n. 44, concernente l'affidamento della
gestione sperimentale della pesca dei molluschi bivalvi  ai  consorzi
di gestione ai fini di un razionale prelievo della risorsa  e  di  un
incremento della stessa; 
  Visto il decreto del Ministero  delle  politiche  agricole  del  1°
dicembre 1998, n. 515, avente  ad  oggetto  il  «Regolamento  recante
disciplina dell'attivita' dei  consorzi  di  gestione  dei  molluschi
bivalvi»; 
  Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali
del 22 dicembre 2000, recante la disciplina della pesca dei molluschi
bivalvi; 
  Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, relativo  alla
«Attuazione della legge 7 marzo 2003, n.  38,  in  materia  di  pesca
marittima»; 
  Visto il decreto  legislativo  26  maggio  2004,  n.  154,  recante
«Modernizzazione del  settore  pesca  e  dell'acquacoltura,  a  norma
dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38»; 
  Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali
del 14 aprile 2005, con il quale sono state disciplinate le modalita'
di rinnovo dell'affidamento della gestione della pesca dei  molluschi
bivalvi ai consorzi di gestione; 
  Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali
del 7 febbraio 2006, recante la «Nuova disciplina sull'affidamento ai
Consorzi di gestione della gestione e tutela  dei  molluschi  bivalvi
nelle aree in mare aperto»; 
  Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole  alimentari
e  forestali  in  data  24  dicembre  2008,   n.   366,   concernente
l'approvazione del progetto di ricerca  «Messa  a  punto  e  start-up
della rete nazionale della ricerca in pesca»; 
  Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4,  concernente  le
misure per il riassetto della normativa in  materia  di  pesca  e  di
acquacoltura, in attuazione dell'art. 28 della legge 4  giugno  2010,
n. 96; 
  Visti i decreti ministeriali con i quali, nell'ambito  dei  diversi
compartimenti  marittimi,  la  gestione  della  pesca  dei  molluschi
bivalvi e' stata affidata, in via sperimentale, ai  singoli  consorzi
di  gestione  istituiti  e  riconosciuti   ai   sensi   del   decreto
ministeriale del 12 gennaio 1995, n. 44 e  del  decreto  ministeriale
del 1° dicembre 1998, n. 515; 
  Tenuto  conto  dell'imminente   scadenza   dell'affidamento   della
gestione della pesca dei molluschi bivalvi, cosi' come  rinnovato  ai
sensi del decreto ministeriale del 7  febbraio  2006,  in  favore  di
taluni dei consorzi di gestione istituiti e  riconosciuti  in  virtu'
del decreto ministeriale del 12 gennaio 1995, n.  44  e  del  decreto
ministeriale del 1° dicembre 1998, n. 515; 
  Considerata la necessita' di continuare ad assicurare una  gestione
razionale e durevole nel tempo della pesca dei molluschi bivalvi  nei
compartimenti marittimi in cui sono stati istituiti e riconosciuti  i
consorzi di gestione, cosi' da  assicurare  un'omogenea  applicazione
delle modalita' di prelievo  per  tutte  le  imprese  operanti  nella
stessa area geografica; 
  Considerato altresi', che permane  l'esigenza  di  adottare  misure
idonee a garantire un corretto equilibrio tra capacita' di prelievo e
quantita' di risorse disponibili; 
  Tenuto conto  che  l'affidamento  ai  consorzi  di  gestione  della
gestione della  pesca  dei  molluschi  bivalvi  ha,  quale  obiettivo
primario, l'incremento e la tutela dei molluschi medesimi  attraverso
concrete iniziative per la salvaguardia di tale risorsa; 
  Ritenuto che la  gestione  e  la  tutela  della  risorsa  molluschi
bivalvi sono finalizzate ad assicurare l'esercizio responsabile della
pesca, volto a raggiungere un equilibrio tra lo sforzo di pesca e  le
reali  capacita'  produttive  del   mare   e,   pertanto,   rientrano
nell'ambito della piu' ampia tutela dell'ambiente e dell'ecosistema; 
  Visto l'art. 117, comma 2, lettera s), della Costituzione, il quale
attribuisce alla potesta' legislativa esclusiva dello Stato la tutela
dell'ambiente e dell'ecosistema; 
  Considerato l'impegno assunto  dalla  Comunita'  ad  applicare  una
strategia precauzionale nell'adozione di misure volte a proteggere  e
conservare le risorse acquatiche vive e gli  ecosistemi  marini  e  a
garantirne uno sfruttamento sostenibile; 
  Visto il Reg. (CE) 1967/2006 del Consiglio del  21  dicembre  2006,
relativo alle misure di  gestione  per  lo  sfruttamento  sostenibile
delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo, nel quale si da' atto
della necessita' di creare un contesto efficace di gestione,  tramite
un'adeguata ripartizione delle responsabilita' tra la Comunita' e gli
Stati membri; 
  Sentito il parere della  Commissione  consultiva  centrale  per  la
pesca e l'acquacoltura che, nella riunione  del  15  marzo  2012,  ha
espresso parere favorevole; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. A parziale modifica del  decreto  ministeriale  del  7  febbraio
2006, l'affidamento della gestione della pesca dei molluschi  bivalvi
ai consorzi di gestione istituiti e riconosciuti ai sensi del decreto
ministeriale del 12 gennaio 1995, n. 44 e  del  decreto  ministeriale
del 1° dicembre 1998, n. 515 e' rinnovato per un ulteriore periodo di
5 anni, secondo le modalita' di cui ai successivi articoli. 
  2. Il periodo di 5 anni di cui al comma che precede  decorre  dalla
data del provvedimento a mezzo del quale la Direzione generale  della
pesca   marittima   e   dell'acquacoltura    dispone    il    rinnovo
dell'affidamento, ai sensi del successivo art. 3. 
  3. E' facolta' della Direzione generale  della  pesca  marittima  e
dell'acquacoltura disporre il  rinnovo  dell'affidamento  di  cui  al
presente art. 1 per un  periodo  di  tempo  inferiore  a  5  anni  in
funzione di quanto emerso  in  sede  di  esame  della  documentazione
prodotta dai singoli  consorzi  di  gestione  a  corredo  della  loro
istanza, conformemente a quanto disposto dai successivi articoli 2  e
3. 
  4.  Sono  legittimati  a  presentare   istanza   per   il   rinnovo
dell'affidamento ai sensi del successivo art. 2 anche  quei  consorzi
di gestione il cui  affidamento,  rinnovato  in  virtu'  del  decreto
ministeriale  del  7  febbraio  2006,  sia  scaduto  nei  60   giorni
antecedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.