IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004,  n.  102  e  successive
modifiche, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese
agricole; 
  Visti i Capi I, III  e  IV  del  medesimo  decreto  legislativo  n.
102/2004, che disciplinano gli  aiuti  per  il  pagamento  dei  premi
assicurativi; 
  Visto l'art. 68, del Regolamento (CE) n. 73/2009, del Consiglio del
19 gennaio  2009,  che  prevede,  tra  l'altro,  l'erogazione  di  un
contributo pubblico sulla spesa assicurativa  per  la  copertura  dei
rischi di perdite economiche causate da avversita'  atmosferiche  sui
raccolti, da epizoozie  negli  allevamenti  zootecnici,  da  malattie
delle  piante  e  da  infestazioni  parassitarie   sulle   produzioni
vegetali,  alle  condizioni  stabilite  all'art.  70   del   medesimo
Regolamento; 
  Visto l'art. 11 del decreto 29  luglio  2009,  del  Ministro  delle
politiche agricole  alimentari  e  forestali,  di  attivazione  della
misura comunitaria  di  cui  all'art.  68  del  Regolamento  (CE)  n.
73/2009, per la copertura assicurativa dei rischi  agricoli,  secondo
le  procedure  previste  dal  decreto  legislativo  n.   102/2004   e
successive modifiche; 
  Visto il piano nazionale di sostegno dell'OCM settore  vitivinicolo
trasmesso  alla  commissione   europea,   in   attuazione   dell'art.
103-unvicies del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e successive modifiche
e,   in   particolare,   la   previsione   della   misura    relativa
all'assicurazione del raccolto di uva da vino; 
  Visto il decreto 13 ottobre  2008,  del  Ministro  delle  politiche
agricole alimentari e forestali, registrato alla Corte dei  conti  il
17 novembre 2008, registro n. 4, foglio n.  108,  e  comunicato  alla
Commissione europea il 21 ottobre 2008 e rubricato al n. XA 396/2008,
con il quale, in attuazione dell'art. 2, del decreto  legislativo  29
marzo  2004,  n.  102  e  successive  modifiche,  sono  stabilite  le
procedure e modalita' di calcolo della soglia di  danno  del  30  per
cento, per l'ammissibilita' a contributo delle  polizze  assicurative
con soglia di danno, e sono state individuate le cause di morte degli
animali per l'ammissibilita' a contributo delle polizze che prevedono
la copertura dei costi per lo smaltimento delle carcasse; 
  Vista la circolare ministeriale 29 marzo  2010,  n.  7078,  con  la
quale sono state individuate le  nuove  procedure  per  la  copertura
assicurativa agevolata dei rischi agricoli; 
  Visto il Piano assicurativo agricolo 2010, approvato con decreto 22
dicembre 2009 del Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali; 
  Visto il decreto  20  aprile  2011  del  Ministro  delle  politiche
agricole alimentari e forestali, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana 5 agosto 2011, che stabilisce i termini, le
modalita' e le procedure per la erogazione del contributo statale sui
premi assicurativi delle polizze agevolate; 
  Visto l'art. 12 comma 2 del medesimo decreto 20 aprile  2011,  dove
e' previsto che «Limitatamente alla campagna  assicurativa  2010,  in
considerazione  delle  difficolta'   emerse   nel   primo   anno   di
applicazione  delle  nuove  misure  comunitarie  per   la   copertura
assicurativa  dell'uva  da  vino,  delle  altre   colture   e   degli
allevamenti, di cui al regolamento (CE)1234/2007, art. 103-unvicies e
regolamento (CE) n. 73/2009,  art.  68,  le  polizze  non  ammesse  o
ammesse parzialmente agli aiuti previsti dalla normativa  comunitaria
per la mancata  o  ritardata  presentazione  della  domanda,  possono
beneficiare  dell'analogo  aiuto  nazionale,  previsto  dal   decreto
legislativo  29  marzo  2004,  n.  102  e  successive   modifiche   e
integrazioni»; 
  Visti gli Orientamenti  Comunitari  per  gli  Aiuti  di  Stato  nel
settore  agricolo  e  forestale  2007-2013  (2006/C  319/01),  ed  in
particolare il punto V. concernente la gestione dei  rischi  e  delle
crisi; 
  Visto il Regolamento (CEE) n. 1857/2006 della Commissione,  del  15
dicembre 2006, ed in particolare l'art. 12, concernente gli aiuti per
il pagamento dei premi assicurativi; 
  Visto l'art. 28,  comma  1  lettera  a)  del  Reg.  (CE)  n.  73/09
riguardante i requisiti minimi  per  il  percepimento  dei  pagamenti
diretti, ed in particolare dove e' previsto che a decorrere dal  2010
gli  Stati  membri  non  possono  erogare  pagamenti   diretti   agli
agricoltori, se l'importo totale dei pagamenti diretti richiesti o da
corrispondere anteriormente alle riduzioni ed esclusioni di cui  agli
articoli 21 e 23 in un dato anno civile non supera la  somma  di  100
euro; 
  Considerato che  l'intervento  sulla  spesa  assicurativa  agricola
agevolata  rientra  tra  le  misure   destinate   a   migliorare   la
competitivita' delle imprese, si ritiene di adeguare la soglia minima
di  aiuto  pari  a  100  € per  singolo  beneficiario,   cosi'   come
individuata dal regolamento comunitario soprarichiamato, anche per la
parte  nazionale,  al  fine  di  evitare  la  dispersione  dell'aiuto
pubblico in interventi che non  consentono  il  raggiungimento  degli
obiettivi stabiliti; 
  Ritenuto di provvedere a specificare le modalita'  e  le  procedure
per la erogazione del contributo statale sui premi assicurativi delle
polizze agevolate anno 2010 non ammesse o ammesse  parzialmente  agli
aiuti previsti dalla normativa comunitaria per la mancata o ritardata
presentazione della domanda; 
  Ritenuto altresi'  di  determinare  l'ammissibilita'  al  beneficio
contribuivo a carico delle risorse di bilancio nazionale anche per le
polizze che, sulla base della normativa comunitaria, non  sono  state
ammesse all'aiuto ma, per la tipologia  delle  anomalie  riscontrate,
possono essere ricondotte ai casi di cui sopra; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                        Polizze finanziabili 
 
  Possono  beneficiare  dell'aiuto  nazionale  di  cui   al   decreto
legislativo n. 102/2004 e successive modificazioni e integrazioni, ai
sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 20 aprile 2011 richiamato
in premessa, le seguenti polizze assicurative  agevolate  anno  2010,
finanziabili ai sensi dell'art. 68 lettera d) del Reg. (CE) n.  73/09
e del Piano di sostegno nazionale del  settore  vitivinicolo  per  le
polizze  a  copertura  dei  rischi  sull'uva  da  vino,  regolarmente
informatizzate nel Sistema  Informativo  Agricolo  Nazionale  (SIAN),
nonche'  quelle  non  ammesse  all'aiuto  ai  sensi  della  normativa
comunitaria  in  parola,  che  per  la  successiva  rimozione   delle
anomalie, possono essere ritenute finanziabili, per le quali: 
    1) non e' stata presentata domanda di aiuto; 
    2) la domanda di aiuto e' stata presentata in ritardo; 
    3) l'Organismo pagatore, a seguito di istruttoria della  domanda,
non ha erogato l'aiuto per  il  ritardato  pagamento  della  polizza,
ovvero non ha erogato l'aiuto o  l'Organismo  Pagatore  e'  andato  a
recupero dell'aiuto gia' erogato per il ritardato rimborso di  quanto
dovuto all'organismo  collettivo  di  difesa  che  ha  anticipato  il
pagamento, per conto del beneficiario,  dei  premi  ammissibili  agli
aiuti previsti dalla normativa comunitaria.