LA COMMISSIONE PARLAMENTARE 
               PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA 
                     DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI 
 
  Premesso  che  sono  stati  indetti  per  il  giorno   28   ottobre
consultazioni elettorali regionali e per il  giorno  18  novembre  un
referendum  propositivo  su  una  proposta  di  legge  regionale   di
iniziativa popolare; 
  Visti: 
    a) il decreto del Presidente della Regione Autonoma siciliana  n.
398 del 10 agosto 2012, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Regione siciliana n. 35 del 21 agosto 2012, con il quale,  a  seguito
delle dimissioni del Presidente della Regione rassegnate in  data  31
luglio 2012, sono stati convocati per  domenica  28  ottobre  2012  i
comizi  per  l'elezione  diretta  del  Presidente  della  Regione   e
dell'Assemblea regionale siciliana; 
    b) il decreto n. 116 del Presidente della Giunta regionale  della
Valle del 23 aprile 2012, con il quale si indice  per  il  giorno  18
novembre 2012 il referendum propositivo, ai  sensi  dell'articolo  13
della legge regionale 25 giugno 2003, n. 19, sulla proposta di  legge
regionale di iniziativa popolare n. 177/XIII  recante  «Modificazioni
alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31  (Nuove  disposizioni  in
materia di gestione dei rifiuti)»; 
    c)  quanto  alla  potesta'  della  Commissione  parlamentare   di
rivolgere indirizzi generali alla RAI, di esercitare la  funzione  di
vigilanza e di disciplinare direttamente le «Tribune», gli articoli 1
e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103; 
    d) quanto alla potesta' di dettare prescrizioni atte a  garantire
l'accesso  alla  programmazione  radiotelevisiva,  in  condizioni  di
parita', nei confronti dei candidati, e di disciplinare  direttamente
le rubriche di informazione elettorale, l'articolo 1, comma 1,  della
legge 10 dicembre 1993, n. 515, e gli articoli 1, 2,  4,  5,  8  e  9
della legge 22 febbraio 2000, n.  28,  che  individuano  le  potesta'
della Commissione in materia di  par  condicio  nella  programmazione
radiotelevisiva, con specifico riferimento ai periodi elettorali; 
    e)  quanto  alla  tutela  del   pluralismo,   dell'imparzialita',
dell'indipendenza, dell'obiettivita'  e  dell'apertura  alle  diverse
forze politiche nel  sistema  radiotelevisivo,  nonche'  alla  tutela
delle pari opportunita' tra uomini e donne, l'articolo  3  del  Testo
unico della radiotelevisione, approvato con  decreto  legislativo  31
luglio 2005, n. 177, nonche' gli atti di  indirizzo  approvati  dalla
Commissione, in particolare, il 13 febbraio, il 30 luglio 1997 e l'11
marzo 2003; 
    f) la legge regionale 3 giugno 2005,  n.  7,  recante  norme  per
l'elezione del Presidente della Regione  siciliana  e  dell'Assemblea
regionale siciliana; 
    g) lo statuto della  Regione  Autonoma  siciliana  approvato  con
R.D.L. 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale  26
febbraio  1948,  n.  2,  modificato  dalle  leggi  costituzionali  23
febbraio 1972, n. 1, 12 aprile 1989, n. 3, e 31 gennaio 2001, n. 2; 
    h) la legge della Regione Autonoma della Valle d'Aosta 25  giugno
2003,  n.  19,  e  successive  modificazioni,   recante   «Disciplina
dell'iniziativa legislativa  popolare,  del  referendum  propositivo,
abrogativo e consultivo, ai sensi dell'articolo  15,  secondo  comma,
dello Statuto speciale»; 
    i)  lo  statuto  della  Regione  Autonoma  della  Valle  d'Aosta,
approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4; 
  Considerate: 
    le restanti disposizioni della  citata  legge  n.  28  del  2000,
quanto alla attuazione del criterio  di  parita'  di  condizioni,  in
particolare  per  quanto  riguarda   l'individuazione   delle   forze
politiche     legittimate     all'accesso     alla     programmazione
radiotelevisiva; e inoltre che il combinato disposto dell'articolo 1,
comma 5, e dell'articolo 20 della citata legge n. 515 del 1993 limita
la presenza di candidati ed altri esponenti  politici  a  determinate
tipologie di trasmissioni; 
    la prassi pregressa  e  i  precedenti  di  proprie  deliberazioni
riferite alla disciplina  di  analoghi  periodi  elettorali,  nonche'
l'esperienza applicativa di tali disposizioni; 
  Consultata l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni; 
 
                               Dispone 
 
nei  confronti  della   RAI   Radiotelevisione   italiana,   societa'
concessionaria  del  servizio  radiotelevisivo  pubblico,   come   di
seguito: 
                               Art. 1 
 
 
            Ambito di applicazione e disposizioni comuni 
                       a tutte le trasmissioni 
 
  1. Le disposizioni del presente provvedimento, in attuazione  della
legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre
2003, n. 313, in materia  di  disciplina  dell'accesso  ai  mezzi  di
informazione,  si  riferiscono  alla  campagna  per  l'elezione   del
Presidente e dell'Assemblea della Regione siciliana, indette  per  il
giorno 28  ottobre  2012,  nonche'  alla  consultazione  referendaria
regionale indetta nella Regione Autonoma della Valle d'Aosta  per  il
18 novembre 2012. 
  2. Le disposizioni del  presente  provvedimento  cessano  di  avere
efficacia, nei rispettivi  ambiti  territoriali  di  riferimento,  il
giorno successivo alle votazioni relative alle consultazioni  di  cui
al comma 1. 
  3. Le trasmissioni RAI relative  alle  consultazioni  elettorale  e
referendaria di cui al comma 1 hanno  luogo  esclusivamente  in  sede
regionale. Esse sono organizzate e programmate a cura  della  Testata
giornalistica regionale, in relazione alle rispettive  consultazioni,
nei territori regionali interessati.