IL DIRETTORE GENERALE 
             per l'igiene e la sicurezza degli alimenti 
                         e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172,  concernente  "Istituzione
del Ministero della salute e incremento del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato". 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il Regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2   agosto   2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (S.O. Gazzetta Ufficiale  n.  145  del  23  giugno
1995), concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in  materia
di autorizzazione di prodotti fitosanitari"; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290, concernente il regolamento di semplificazione  dei  procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi  coadiuvanti,   come
modificato dal decreto del Presidente della  Repubblica  28  febbraio
2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE  ed  in  particolare  l'art.  80  concernente
"misure transitorie"; 
  Visti i regolamenti (UE) della Commissione n.  540/2011,  541/2011,
542/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di  attuazione  del
regolamento (CE) n. 1107/2009; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Visto il decreto ministeriale 26 marzo 2002  di  recepimento  della
direttiva 2001/99/CE della Commissione del 20 novembre 2001, relativo
all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del  decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 194, tra le quali  la  sostanza  attiva
glifosate; 
  Visto in particolare, l'art. 1 del citato decreto  ministeriale  26
marzo  2002  che  indica   il   30   giugno   2012   quale   scadenza
dell'iscrizione della sostanza attiva glifosate nell'allegato  I  del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; 
  Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 2010 di recepimento della
direttiva 2010/77/UE della Commissione  del  10  novembre  2010,  che
proroga la scadenza dell'iscrizione  in  allegato  I  della  sostanza
attiva glifosate fino al 31 dicembre 2015; 
  Visto il decreto di autorizzazione all'immissione  in  commercio  e
all'impiego del prodotto  fitosanitario  riportato  nell'allegato  al
presente decreto; 
  Vista l'istanza presentata dall'impresa titolare intesa ad ottenere
la  ri-registrazione  secondo  i  principi  uniformi   del   prodotto
fitosanitario riportato nell'allegato al presente decreto sulla  base
del fascicolo MON 14420, conforme all'allegato III del citato decreto
legislativo 194/1995, relativo al prodotto fitosanitario Roundup Max,
presentato dall'impresa Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.; 
  Considerato che l'impresa titolare dell'autorizzazione del prodotto
fitosanitario di  cui  trattasi  ha  ottemperato  a  quanto  previsto
dall'art. 2, comma 4, del citato decreto 26 marzo 2002, nei  tempi  e
nelle forme da esso  stabiliti  ed  in  conformita'  alle  condizioni
definite per la sostanza attiva glifosate; 
  Considerato che la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari
di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,  ha
preso  atto  della  conclusione  della  valutazione  del  sopracitato
fascicolo MON 14420,  ottenuta  dal  Centro  internazionale  per  gli
antiparassitari e la prevenzione sanitaria, al fine di  ri-registrare
i prodotti fitosanitari di cui trattasi fino  al  31  dicembre  2015,
alle nuove condizioni di impiego e  con  eventuale  adeguamento  alla
composizione del prodotto fitosanitario di riferimento; 
  Viste le note dell'Ufficio protocollo n. 20373 in  data  16  giugno
2011 e n. 20869 in data 11  giugno  2012  con  le  quali  sono  state
richieste all'Impresa Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. titolare del
dossier la documentazione ed i  dati  tecnico-scientifici  aggiuntivi
indicati dal sopracitato Istituto da presentarsi entro sei mesi dalla
data dell'ultima nota inviata; 
  Viste la note con le quali l'Impresa titolare  della  registrazione
del  prodotto  fitosanitario  riportato  nell'allegato  al   presente
decreto, ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio; 
  Ritenuto di  ri-registrare  fino  al  31  dicembre  2015,  data  di
scadenza  dell'approvazione  della  sostanza  attiva  glifosate,   il
prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto  alle
condizioni  definite  alla  luce  dei  principi   uniformi   di   cui
all'allegato VI del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n.  194
sulla base del fascicolo MON 14420 conforme all'All. III; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale  9
luglio 1999; 
 
                              Decreta: 
 
  E' ri-registrato  fino  al  31  dicembre  2015,  data  di  scadenza
dell'approvazione  della  sostanza  attiva  glifosate,  il   prodotto
fitosanitario indicato in allegato al presente decreto, registrato al
numero,  alla  data  e  a  nome  dell'impresa  a   fianco   indicata,
autorizzato con la composizione,  alle  condizioni  e  sulle  colture
indicate nella rispettiva etichetta  allegata  al  presente  decreto,
fissate in applicazione dei principi uniformi. 
  La succitata impresa Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.  e'  tenuta
alla presentazione  dei  dati  tecnico-scientifici  aggiuntivi  sopra
indicati nel termine di cui in premessa. 
  E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento
delle condizioni di autorizzazione dei prodotti  fitosanitari,  anche
in conformita' a provvedimenti comunitari  e  ulteriori  disposizioni
riguardanti le sostanze attive componenti. 
  La commercializzazione e l'impiego delle scorte giacenti,  relativi
al prodotto fitosanitario  presente  nell'allegato,  sono  consentite
secondo le seguenti modalita': 
    8 mesi, a decorrere  dalla  data  del  presente  decreto  per  la
commercializzazione da parte del titolare delle autorizzazioni  e  la
vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati; 
    12  mesi,  a  decorrere  dalla  data  del  presente  decreto  per
l'impiego da parte degli utilizzatori finali. 
  E'  approvata  quale  parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve  essere  posto  in
commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato  in   via   amministrativa
all'Impresa interessata e sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 17 settembre 2012 
 
                                      Il direttore generale: Borrello