IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9, ed in particolare  l'art.  22,
comma 5, secondo cui, nell'ambito del regime giuridico degli impianti
di produzione di energia elettrica  a  mezzo  di  fonte  rinnovabile,
vengono  stabiliti  criteri  e   termini   per   la   definizione   e
l'aggiornamento da parte del Comitato  Interministeriale  Prezzi  (di
seguito: CIP) dei prezzi di ritiro  dell'energia  prodotta  da  fonti
rinnovabili e assimilate; 
  Visto  il  provvedimento  del  CIP  29  aprile  1992,  n.  6,  come
modificato e integrato dal decreto del Ministro  dell'Industria,  del
Commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994 (di seguito: provvedimento
Cip 6/92) e la relativa relazione di accompagnamento; 
  Visto  il  decreto  legislativo  16  marzo  1999,  n.  79,  ed   in
particolare l'art. 3, comma 12, secondo cui ai produttori di  energia
elettrica di cui alla legge 9/91, art.  22,  comma  3,  ritirata  dal
Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale (GRTN, oggi  GSE)  viene
corrisposto  un  prezzo  determinato  dall'Autorita'  per   l'energia
elettrica e il  gas  (di  seguito:  Autorita')  in  applicazione  del
criterio del costo evitato; 
  Vista  la  direttiva  del  Parlamento  europeo  e   del   Consiglio
dell'Unione europea 13 ottobre 2003, n. 2003/87/CE e  sue  successive
modifiche e integrazioni (di seguito: direttiva 2003/87/CE); 
  Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge  n.  99/09)
ed in particolare  l'art.  30,  comma  20,  secondo  cui  l'Autorita'
«propone al Ministro dello sviluppo economico adeguati meccanismi per
la risoluzione anticipata delle convenzioni Cip 6/92, da disporre con
decreti del medesimo Ministro, con i produttori  che  volontariamente
aderiscono a detti meccanismi. Gli oneri derivanti dalla  risoluzione
anticipata  da  liquidare  ai  produttori  aderenti   devono   essere
inferiori a quelli che si realizzerebbero nei  casi  in  cui  non  si
risolvano le convenzioni»; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  2  dicembre
2009 (di seguito: decreto 2 dicembre 2009) concernente  i  meccanismi
per la risoluzione volontaria e anticipata delle convenzioni  Cip  6,
secondo quanto disposto dall'art. 30, comma 20, della citata legge n.
99/09; 
  Visto il decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  2  agosto
2010  riguardante  i  parametri  per  il  calcolo  dei  corrispettivi
spettanti per la  risoluzione  anticipata  delle  convenzioni  Cip  6
aventi ad oggetto  impianti  assimilati  alimentati  da  combustibili
fossili; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  8  ottobre
2010 relativo  alle  modalita'  di  rateizzazione  del  corrispettivo
C fossili di cui al decreto 2 agosto 2010; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  23  giugno
2011  riguardante  i  parametri  per  il  calcolo  dei  corrispettivi
spettanti per la  risoluzione  anticipata  delle  convenzioni  Cip  6
aventi ad oggetto impianti alimentati da combustibili da  processo  o
residui o recuperi di energia; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  7  gennaio
2012 con cui e' stato prorogato al 31 giugno 2012 il termine  per  la
presentazione  delle  istanze   vincolanti   di   risoluzione   delle
convenzioni Cip6 per  gli  impianti  alimentati  da  combustibili  da
processo o residui o recuperi di energia; 
  Vista la nota del 7 giugno 2012 con la quale  la  societa'  Elettra
Produzione Srl ha richiesto al Ministero dello sviluppo economico una
proroga  al  31  dicembre  2012  del  termine  per  la  presentazione
dell'istanza vincolante per la risoluzione delle convenzioni Cip6  in
essere; 
  Vista la nota del 18 giugno 2012 con  la  quale  la  societa'  ISAB
Energy Srl ha richiesto al Ministero  dello  sviluppo  economico  una
proroga  al  31  marzo  2013  del  termine   per   la   presentazione
dell'istanza vincolante per la risoluzione delle convenzioni Cip6  in
essere  nonche'  la  previsione  che  la  data  di  efficacia   della
risoluzione possa  coincidere  con  il  primo  giorno  di  ogni  mese
compreso tra gennaio 2013 e dicembre 2013  e  con  il  1°  luglio  di
ciascun anno, oltre che con il 1° gennaio, dal 2014; 
  Considerato il perdurare di un  quadro  di  criticita'  industriale
eccezionale per  alcuni  impianti  potenzialmente  interessati  dalla
risoluzione delle  convenzioni  Cip6  in  essere,  con  ricadute  sul
tessuto economico ed occupazionale, tenuto  conto  che  gli  impianti
alimentati da combustibili  di  processo  o  residui  o  recuperi  di
energia sono inseriti in realta' industriali integrate e complesse; 
  Ritenuto  di  dover  tener  conto  della   particolare   situazione
congiunturale  in  cui  debbono  attuarsi  le  scelte  dei   soggetti
imprenditoriali coinvolti, alcune delle quali  relative  a  rilevanti
modifiche degli assetti societari e aziendali  nonche'  del  contesto
industriale in cui operano; 
  Ritenuto opportuno rivedere i termini per  la  presentazione  delle
domande di risoluzione anticipata per tale tipologia di impianti allo
scopo  di  consentire  la  piu'  ampia  partecipazione  dei  soggetti
interessati alla risoluzione anticipata; 
  Ritenuto di accordare la flessibilita'  richiesta  con  riferimento
alla decorrenza della risoluzione delle convenzioni Cip6, limitandola
al semestre al fine di semplificare le relative procedure; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Proroga dei termini di cui al decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
                      economico 23 giugno 2011 
 
  1. Il termine finale di presentazione delle istanze di  risoluzione
anticipata di cui all'art. 2, comma 4 del decreto del Ministro  dello
sviluppo economico 23 giugno 2011 e' fissato al 31 marzo 2013. 
  2. All'art. 2, comma 1, lettera ii, del decreto 23 giugno 2011 dopo
le parole «il 1° gennaio» sono aggiunte le parole «e il 1° luglio». 
  3. Restano ferme tutte le altre condizioni e modalita'  di  cui  ai
decreti del Ministro dello sviluppo  economico  2  dicembre  2009,  2
agosto 2010, 8 ottobre 2010 e 23 giugno 2011.