IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
                           di concerto con 
 
                IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il decreto  legislativo  10  febbraio  2005,  n.  30  recante
«Codice della proprieta' industriale,  a  norma  dell'art.  15  della
legge 12 dicembre 2002, n. 273» e in particolare il capo II,  sezione
VIII, relativa a «Nuove varieta' vegetali»; 
  Visto il  decreto  legislativo  13  agosto  2010,  n.  131  recante
«Modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 recante  il
codice della proprieta' industriale,  ai  sensi  dell'art.  19  della
legge 23 luglio 2009, n. 99»; 
  Visto  in  particolare  il  comma  5  dell'art.  86   del   decreto
legislativo 13 agosto 2010, n. 131  che  aggiunge  all'art.  170  del
codice il comma 3-nonies che prevede che  con  decreto  del  Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche
agricole  alimentari  e  forestali  sono  definite  le   disposizioni
attuative del codice della proprieta' industriale in materia di nuove
varieta'  vegetali,  comprensive  delle  disposizioni  relative  alla
nomina ed al funzionamento della commissione consultiva in materia di
nuove varieta' vegetali; 
  Vista  la  legge  27  marzo  2001,  n.  122  recante  «Disposizioni
modificative e integrative alla normativa che disciplina  il  settore
agricolo e forestale» e in particolare l'art. 18; 
  Visto il decreto del  Ministro  dello  sviluppo  economico  del  13
gennaio 2010, n. 33 recante «Regolamento  di  attuazione  del  codice
della proprieta' industriale»; 
  Visto il decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito  in  legge
n. 43 del 31 marzo 2005 e in particolare l'allegato 2-ter; 
  Considerata la necessita' di definire la regolamentazione attuativa
del decreto  legislativo  13  agosto  2010,  n.  131  in  materia  di
privative  per  nuove  varieta'  vegetali,  comprendendo   anche   le
disposizioni  relative  alla  nomina  ed   al   funzionamento   della
commissione consultiva in materia di nuove varieta' vegetali; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
          Domanda di privativa per nuova varieta' vegetale 
 
  1. Il deposito, in formato cartaceo o telematico, e la trasmissione
di una domanda di privativa  per  nuova  varieta'  vegetale,  di  cui
all'art. 164, comma 1 del decreto legislativo 10  febbraio  2005,  n.
30, d'ora  innanzi  denominato  «Codice»,  avvengono  nei  termini  e
secondo le modalita' descritte agli articoli 1, 2 e 3 del decreto  13
gennaio 2010, n. 33, recante il «Regolamento di attuazione del codice
della proprieta' industriale». 
  2. I documenti indicati all'art. 164, comma 2, lettere a), b), c) e
d) devono essere depositati in duplice copia. 
  3. Ove la varieta' e' da considerarsi  un  organismo  geneticamente
modificato, cosi' come definito dall'art. 2, comma 2 della  direttiva
CE 2001/18 del 12 marzo 2001, recepita con decreto legislativo n. 224
del 2003, e successive modifiche,  il  richiedente  deve  specificare
nella domanda gli estremi della decisione comunitaria cui il relativo
evento fa riferimento. 
  4. Ove la varieta' e' destinata a essere  impiegata  come  alimento
rientrante nel campo d'applicazione del regolamento CE 1829/2003,  il
richiedente  deve  specificare  nella  domanda  gli   estremi   della
decisione comunitaria cui il relativo evento fa riferimento.