All'articolo 14, al comma 1 e' premesso il seguente: 
  «01. I Gruppi parlamentari sono associazioni  di  deputati  la  cui
costituzione avviene secondo  le  disposizioni  recate  nel  presente
articolo. Ai Gruppi parlamentari, in  quanto  soggetti  necessari  al
funzionamento   della   Camera,   secondo   quanto   previsto   dalla
Costituzione e dal Regolamento, sono assicurate a carico del bilancio
della Camera  le  risorse  necessarie  allo  svolgimento  della  loro
attivita'». 
  All'articolo 15, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: 
  «2-bis. Entro trenta giorni  dalla  propria  costituzione,  ciascun
Gruppo approva uno statuto, che  e'  trasmesso  al  Presidente  della
Camera entro i successivi cinque giorni. Lo statuto individua in ogni
caso nell'assemblea del Gruppo l'organo competente  ad  approvare,  a
maggioranza, il  rendiconto  di  cui  all'articolo  15-ter  e  indica
l'organo responsabile per la gestione amministrativa e contabile  del
Gruppo. 
  2-ter. Lo statuto prevede le modalita' secondo  le  quali  l'organo
responsabile per la gestione amministrativa e  contabile  destina  le
risorse alle finalita' di cui al comma 4. Lo  statuto  e'  pubblicato
sul sito internet della Camera. 
  2-quater.  Lo  statuto  individua  le  forme  di  pubblicita'   dei
documenti relativi all'organizzazione interna del Gruppo,  anche  con
riferimento agli emolumenti per il personale». 
  All'articolo 15, il comma 3 e' sostituito dai seguenti: 
  «3. Per l'esplicazione delle loro funzioni ai  Gruppi  parlamentari
e' assicurata la disponibilita' di  locali  e  attrezzature,  secondo
modalita' stabilite dall'Ufficio di Presidenza, tenendo  presenti  le
esigenze di base comuni ad ogni Gruppo e la consistenza numerica  dei
Gruppi stessi. E' altresi' assicurato annualmente a ciascun Gruppo un
contributo finanziario a carico del bilancio della  Camera,  unico  e
onnicomprensivo, a copertura di tutte le spese di  cui  al  comma  4,
incluse  quelle  per  il  personale,  secondo   modalita'   stabilite
dall'Ufficio di  Presidenza.  Il  contributo  e'  determinato  avendo
riguardo alla consistenza numerica di ciascun Gruppo. Le dotazioni ed
i contributi  assegnati  al  Gruppo  misto  sono  determinati  avendo
riguardo al numero e alla consistenza delle componenti  politiche  in
esso costituite, in modo tale da poter essere ripartite fra le stesse
in ragione delle esigenze di base comuni e della consistenza numerica
di ciascuna componente. 
  4. I contributi di  cui  al  comma  3  sono  destinati  dai  Gruppi
esclusivamente  agli  scopi  istituzionali   riferiti   all'attivita'
parlamentare e alle funzioni di studio, editoria e  comunicazione  ad
essa ricollegabili, nonche' alle spese  per  il  funzionamento  degli
organi e delle strutture dei Gruppi, ivi comprese quelle relative  ai
trattamenti economici». 
  Dopo l'articolo 15-bis e' aggiunto il seguente: 
  «Art. 15-ter.  -  1.  Ciascun  Gruppo  approva  un  rendi-conto  di
esercizio annuale, strutturato secondo un  modello  comune  approvato
dall'Ufficio  di  Presidenza.  In  ogni  caso  il   rendiconto   deve
evidenziare espressamente, in apposite voci, le risorse trasferite al
Gruppo dalla Camera, con indicazione del titolo del trasferimento. 
  2. Allo scopo di garantire la trasparenza e  la  correttezza  nella
gestione contabile e  finanziaria,  i  Gruppi  si  avvalgono  di  una
societa' di revisione legale, selezionata dall'Ufficio di  Presidenza
con  procedura  ad  evidenza  pubblica,  che   verifica   nel   corso
dell'esercizio la regolare tenuta della contabilita'  e  la  corretta
rilevazione dei  fatti  di  gestione  nelle  scritture  contabili  ed
esprime un giudizio sul rendiconto di cui al comma 1. 
  3. Il rendiconto e' trasmesso al Presidente della Camera, corredato
da una  dichiarazione  del  presidente  del  Gruppo  che  ne  attesta
l'avvenuta  approvazione   da   parte   dell'organo   statutariamente
competente e dalla relazione della societa' di revisione  di  cui  al
comma  2.  I  rendiconti  sono  pubblicati  come  allegato  al  conto
consuntivo della Camera. 
  4. Il controllo della  conformita'  del  rendiconto  presentato  da
ciascun Gruppo alle prescrizioni del Regolamento e' effettuato a cura
del Collegio  dei  Questori,  secondo  forme  e  modalita'  stabilite
dall'Ufficio di Presidenza. 
  5. L'erogazione delle risorse finanziarie  a  carico  del  bilancio
della Camera a favore dei Gruppi  e'  autorizzata  dal  Collegio  dei
Questori, subordinatamente all'esito positivo del controllo di cui al
comma 4. 
  6. Il Collegio dei Questori  riferisce  all'Ufficio  di  Presidenza
sulle risultanze dell'attivita' svolta ai sensi dei commi 4 e 5. 
  7. Ove il Gruppo non  trasmetta  il  rendiconto  entro  il  termine
individuato ai sensi del comma 8, decade dal diritto  all'erogazione,
per l'anno in corso, delle risorse di cui al comma 5. Ove il Collegio
dei  Questori  riscontri  che  il  rendiconto  o  la   documentazione
trasmessa a corredo dello stesso non sia conforme  alle  prescrizioni
stabilite a norma del  presente  articolo,  entro  dieci  giorni  dal
ricevimento  del  rendiconto  invita  il  presidente  del  Gruppo   a
provvedere alla relativa regolarizzazione, fissandone il termine. Nel
caso in cui il Gruppo non provveda  alla  regolarizzazione  entro  il
termine fissato, esso decade dal diritto all'erogazione,  per  l'anno
in corso, delle risorse di cui al comma 5. La  decadenza  di  cui  al
presente  comma  e'  accertata  con  deliberazione  dell'Ufficio   di
Presidenza,  su  proposta  del  Collegio  dei  Questori,  e  comporta
altresi' l'obbligo di restituire  le  somme  ricevute  a  carico  del
bilancio della Camera e non rendicontate, secondo modalita' stabilite
dall'Ufficio di Presidenza. 
  8. L'Ufficio di Presidenza disciplina i termini e le modalita'  per
l'attuazione del presente articolo, ivi  compresa  la  disciplina  da
applicare in caso di scioglimento di un Gruppo. Apposite disposizioni
sono dettate per il Gruppo misto». 
  Dopo l'articolo 153-ter e' aggiunto il seguente: 
  «Art.  153-quater.  -  1.  Le  modifiche  all'articolo  15   e   le
disposizioni  dell'articolo  15-ter  entrano  in  vigore  non  appena
adottate  dall'Ufficio  di  Presidenza  in  carica   alla   data   di
approvazione delle stesse le deliberazioni  necessarie  a  garantirne
l'applicazione e comunque non oltre l'inizio della XVII legislatura». 
 
                                                  Il Presidente: Fini 
 
 
          AVVERTENZA: 
 
              Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto  al
          solo fine  di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni
          modificate, delle  quali  restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia. 
          Nota alla deliberazione: 
              Il testo degli articoli 14, 15, 15-ter e 153-quater del
          Regolamento della Camera  dei  deputati,  quale  risulta  a
          seguito delle modificazioni approvate dall'Assemblea  nella
          seduta del  25  settembre  2012,  sopra  riportate,  e'  il
          seguente: 
              «Art. 14. - 01. I Gruppi parlamentari sono associazioni
          di  deputati  la  cui  costituzione  avviene   secondo   le
          disposizioni  recate  nel  presente  articolo.  Ai   Gruppi
          parlamentari, in quanto soggetti necessari al funzionamento
          della Camera, secondo quanto previsto dalla Costituzione  e
          dal Regolamento, sono  assicurate  a  carico  del  bilancio
          della Camera le risorse necessarie allo  svolgimento  della
          loro attivita'. 
              1. Per costituire un  Gruppo  parlamentare  occorre  un
          numero minimo di venti deputati. 
              2.  L'Ufficio  di  Presidenza   puo'   autorizzare   la
          costituzione di  un  Gruppo  con  meno  di  venti  iscritti
          purche' questo rappresenti un partito organizzato nel Paese
          che abbia presentato,  con  il  medesimo  contrassegno,  in
          almeno venti collegi, proprie liste di candidati, le  quali
          abbiano ottenuto almeno un quoziente in un collegio  e  una
          cifra elettorale nazionale di almeno trecentomila  voti  di
          lista validi. 
              3. Entro due giorni  dalla  prima  seduta,  i  deputati
          devono dichiarare al Segretario  generale  della  Camera  a
          quale Gruppo appartengono. 
              4.  I  deputati  i   quali   non   abbiano   fatto   la
          dichiarazione prevista nel comma 3, o non  appartengano  ad
          alcun Gruppo, costituiscono un unico Gruppo misto. 
              5. I deputati  appartenenti  al  Gruppo  misto  possono
          chiedere al Presidente della Camera di  formare  componenti
          politiche in  seno  ad  esso,  a  condizione  che  ciascuna
          consista di almeno dieci deputati. Possono essere  altresi'
          formate componenti di  consistenza  inferiore,  purche'  vi
          aderiscano deputati, in numero non minore di tre,  i  quali
          rappresentino  un  partito  o  movimento  politico  la  cui
          esistenza, alla data di svolgimento delle elezioni  per  la
          Camera dei deputati, risulti in forza di elementi  certi  e
          inequivoci, e che abbia  presentato,  anche  congiuntamente
          con  altri,  liste  di  candidati  ovvero  candidature  nei
          collegi   uninominali.   Un'unica    componente    politica
          all'interno  del  Gruppo   misto   puo'   essere   altresi'
          costituita da deputati, in  numero  non  inferiore  a  tre,
          appartenenti  a  minoranze  linguistiche   tutelate   dalla
          Costituzione e individuate dalla legge, i quali siano stati
          eletti, sulla base o in collegamento con liste che di  esse
          siano espressione, nelle zone in cui  tali  minoranze  sono
          tutelate». 
              «Art. 15. - 1. Entro quattro giorni dalla prima seduta,
          il  Presidente  della  Camera   indice   le   convocazioni,
          simultanee ma separate, dei deputati appartenenti a ciascun
          Gruppo parlamentare e di quelli  da  iscrivere  nel  Gruppo
          misto. 
              2. Ciascun Gruppo,  nella  prima  riunione,  nomina  il
          presidente,  uno  o  piu'  vicepresidenti  e  un   comitato
          direttivo. Nell'ambito di tali organi il Gruppo  indica  il
          deputato o i deputati, in numero non superiore  a  tre,  ai
          quali affida, in caso di assenza o impedimento del  proprio
          presidente, l'esercizio dei poteri a questo attribuiti  dal
          Regolamento. Della costituzione di tali organi come di ogni
          successivo  mutamento  nella  loro  composizione  e'   data
          comunicazione al Presidente della Camera. 
              2-bis. Entro trenta giorni dalla propria  costituzione,
          ciascun Gruppo approva uno statuto,  che  e'  trasmesso  al
          Presidente della Camera entro i successivi  cinque  giorni.
          Lo statuto individua in ogni caso nell'assemblea del Gruppo
          l'organo  competente  ad  approvare,  a   maggioranza,   il
          rendiconto di cui all'articolo  15-ter  e  indica  l'organo
          responsabile per la gestione amministrativa e contabile del
          Gruppo. 
              2-ter. Lo statuto prevede le modalita' secondo le quali
          l'organo responsabile  per  la  gestione  amministrativa  e
          contabile destina le risorse alle finalita' di cui al comma
          4. Lo statuto e' pubblicato sul sito internet della Camera. 
              2-quater. Lo statuto individua le forme di  pubblicita'
          dei  documenti  relativi  all'organizzazione  interna   del
          Gruppo,  anche  con  riferimento  agli  emolumenti  per  il
          personale. 
              3. Per l'esplicazione delle  loro  funzioni  ai  Gruppi
          parlamentari e' assicurata la disponibilita'  di  locali  e
          attrezzature, secondo modalita' stabilite  dall'Ufficio  di
          Presidenza, tenendo presenti le esigenze di base comuni  ad
          ogni Gruppo e la consistenza numerica dei Gruppi stessi. E'
          altresi'  assicurato  annualmente  a  ciascun   Gruppo   un
          contributo finanziario a carico del bilancio della  Camera,
          unico e onnicomprensivo, a copertura di tutte le  spese  di
          cui al comma 4, incluse quelle per  il  personale,  secondo
          modalita'  stabilite   dall'Ufficio   di   Presidenza.   Il
          contributo e' determinato avendo riguardo alla  consistenza
          numerica di ciascun Gruppo. Le dotazioni  ed  i  contributi
          assegnati al Gruppo misto sono determinati avendo  riguardo
          al numero e alla consistenza delle componenti politiche  in
          esso costituite, in modo tale da poter essere ripartite fra
          le stesse in ragione delle esigenze di base comuni e  della
          consistenza numerica di ciascuna componente. 
              4. I contributi di cui al comma 3  sono  destinati  dai
          Gruppi esclusivamente  agli  scopi  istituzionali  riferiti
          all'attivita'  parlamentare  e  alle  funzioni  di  studio,
          editoria e comunicazione  ad  essa  ricollegabili,  nonche'
          alle spese  per  il  funzionamento  degli  organi  e  delle
          strutture dei  Gruppi,  ivi  comprese  quelle  relative  ai
          trattamenti economici». 
              «Art. 15-ter. - 1. Ciascun Gruppo approva un rendiconto
          di esercizio annuale, strutturato secondo un modello comune
          approvato dall'Ufficio  di  Presidenza.  In  ogni  caso  il
          rendiconto  deve  evidenziare  espressamente,  in  apposite
          voci, le risorse trasferite al  Gruppo  dalla  Camera,  con
          indicazione del titolo del trasferimento. 
              2.  Allo  scopo  di  garantire  la  trasparenza  e   la
          correttezza  nella  gestione  contabile  e  finanziaria,  i
          Gruppi si avvalgono di una societa'  di  revisione  legale,
          selezionata dall'Ufficio di  Presidenza  con  procedura  ad
          evidenza pubblica, che verifica nel corso dell'esercizio la
          regolare  tenuta   della   contabilita'   e   la   corretta
          rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili
          ed esprime un giudizio sul rendiconto di cui al comma 1. 
              3. Il  rendiconto  e'  trasmesso  al  Presidente  della
          Camera, corredato da una dichiarazione del  presidente  del
          Gruppo che ne  attesta  l'avvenuta  approvazione  da  parte
          dell'organo statutariamente competente  e  dalla  relazione
          della societa' di revisione di cui al comma 2. I rendiconti
          sono pubblicati come allegato  al  conto  consuntivo  della
          Camera. 
              4.  Il  controllo  della  conformita'  del   rendiconto
          presentato  da  ciascun  Gruppo   alle   prescrizioni   del
          Regolamento e' effettuato a cura del Collegio dei Questori,
          secondo  forme  e  modalita'  stabilite   dall'Ufficio   di
          Presidenza. 
              5. L'erogazione delle risorse finanziarie a carico  del
          bilancio della Camera a favore dei  Gruppi  e'  autorizzata
          dal  Collegio  dei  Questori,  subordinatamente   all'esito
          positivo del controllo di cui al comma 4. 
              6. Il Collegio dei Questori  riferisce  all'Ufficio  di
          Presidenza sulle risultanze dell'attivita' svolta ai  sensi
          dei commi 4 e 5. 
              7. Ove il Gruppo non trasmetta il rendiconto  entro  il
          termine individuato  ai  sensi  del  comma  8,  decade  dal
          diritto all'erogazione, per l'anno in corso, delle  risorse
          di cui al comma 5. Ove il Collegio dei  Questori  riscontri
          che il rendiconto o la documentazione trasmessa  a  corredo
          dello stesso non sia conforme alle prescrizioni stabilite a
          norma  del  presente  articolo,  entro  dieci  giorni   dal
          ricevimento del rendiconto invita il presidente del  Gruppo
          a provvedere alla relativa regolarizzazione, fissandone  il
          termine. Nel caso  in  cui  il  Gruppo  non  provveda  alla
          regolarizzazione entro il termine fissato, esso decade  dal
          diritto all'erogazione, per l'anno in corso, delle  risorse
          di cui al comma 5. La decadenza di cui al presente comma e'
          accertata con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza,  su
          proposta del Collegio dei  Questori,  e  comporta  altresi'
          l'obbligo di restituire le  somme  ricevute  a  carico  del
          bilancio della Camera e non rendicontate, secondo modalita'
          stabilite dall'Ufficio di Presidenza. 
              8. L'Ufficio di Presidenza disciplina i  termini  e  le
          modalita'  per  l'attuazione  del  presente  articolo,  ivi
          compresa la disciplina da applicare in caso di scioglimento
          di un Gruppo. Apposite disposizioni  sono  dettate  per  il
          Gruppo misto». 
              «Art. 153-quater. - 1. Le modifiche all'articolo  15  e
          le disposizioni dell'articolo 15-ter entrano in vigore  non
          appena adottate dall'Ufficio di Presidenza in  carica  alla
          data  di  approvazione  delle   stesse   le   deliberazioni
          necessarie a garantirne l'applicazione e comunque non oltre
          l'inizio della XVII legislatura».