IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 5 della legge 26 luglio 1975, n. 386, di  approvazione
ed esecuzione  dell'accordo  fra  l'Italia  e  la  Svizzera  relativo
all'imposizione dei  lavoratori  frontalieri  ed  alla  compensazione
finanziaria a  favore  dei  comuni  italiani  di  confine,  il  quale
stabilisce che il  Ministro  per  le  finanze,  di  concerto  con  il
Ministro per il tesoro, sentite le regioni Lombardia, Piemonte, Valle
d'Aosta  e  la  provincia  autonoma  di  Bolzano,  nonche'  i  comuni
frontalieri interessati,  determinera',  annualmente,  i  criteri  di
ripartizione  e   di   utilizzazione   della   stessa   compensazione
finanziaria; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
riforma dell'organizzazione del Governo; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30  gennaio  2008,
n. 43, che disciplina  la  riorganizzazione  del  Dipartimento  delle
finanze; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto l'art. 2 del protocollo del 28 aprile 1978, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale del 12  febbraio  1979,  n.  42,  che  sostituisce
l'art.  31  della  Convenzione  fra  la  Repubblica  italiana  e   la
Confederazione Svizzera del 9 marzo  1976,  con  il  quale  e'  stato
stabilito che il citato accordo rimarra' in vigore sino alla denuncia
di uno dei contraenti, da presentarsi con le modalita' e nei  termini
ivi stabiliti; 
  Vista la richiesta della giunta regionale della regione Piemonte n.
17 - 3821 dell'8 maggio 2012; 
  Sentite le regioni Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, la provincia
autonoma di Bolzano ed i comuni di confine interessati; 
 
                              Decreta: 
 
  I criteri di ripartizione e di utilizzazione delle somme dovute dai
Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese a beneficio dei comuni
italiani di confine, a  titolo  di  compensazione  finanziaria,  sono
determinati nel modo seguente. 
                               Art. 1 
 
  I  presenti   criteri   di   ripartizione   si   riferiscono   alla
compensazione finanziaria dovuta per gli anni 2010 e 2011.