IL DIRETTORE GENERALE 
                     per l'igiene e la sicurezza 
                  degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del
Ministero della  Salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato". 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il Regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2   agosto   2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995)  concernenti
"Aspetti applicativi delle nuove norme in materia  di  autorizzazione
di prodotti fitosanitari"; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi  coadiuvanti,   come
modificato dal Decreto del Presidente della  Repubblica  28  febbraio
2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del
consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE  ed  in  particolare  l'art.  80  concernente
"misure transitorie"; 
  Visti i regolamenti (UE) della Commissione n.  540/2011,  541/2011,
544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento
(CE) n. 1107/2009; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Vista la domanda presentata in data  31  maggio  2012  dall'impresa
Syngenta  Crop  Protection  Spa,  con  sede  legale  in  Milano,  via
Gallarate 139, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione  in
commercio del prodotto fitosanitario denominato CIDELY, contenente la
sostanza attiva  ciflufenamid,  uguale  al  prodotto  di  riferimento
denominato NF-149 50 EW registrato al n. 15060 con D.D.  in  data  15
maggio 2012, dell'Impresa Nisso Chemical  Europe  GmbH  con  sede  in
Dusseldorf (Germania), Berliner Allee 42; 
  Rilevato che la  verifica  tecnico-amministrativa  dell'ufficio  ha
accertato la sussistenza dei requisiti per  l'applicazione  dell'art.
10 del citato Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001,
n. 290 e in particolare che 
  il prodotto e' uguale al citato prodotto di riferimento  NF-149  50
EW registrato al n.15060; 
  esiste legittimo accordo tra l'Impresa Syngenta Crop Protection Spa
e l'impresa titolare del prodotto di riferimento. 
  Visto il decreto del 18 giugno 2010 di  inclusione  della  sostanza
attiva cyflufenamid, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo
1995 n. 194 fino al 31  marzo  2020  in  attuazione  della  direttiva
2009/154/CE della Commissione del 30 novembre 2009; 
  Considerato che la direttiva 91/414/CEE  e'  stata  sostituita  dal
Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva  in  questione
ora e' considerata approvata ai  sensi  del  suddetto  Regolamento  e
riportata nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011; 
  Considerato  che  per  il  prodotto  fitosanitario   l'Impresa   ha
ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra
citato decreto di recepimento per la sostanza attiva ciflufenamid; 
  Considerato  che  per  il  prodotto  fitosanitario   in   questione
l'Impresa Nisso Chemical Europe GmbH ha rilasciato accesso al proprio
fascicolo avente i requisiti  di  cui  all'allegato  II  del  decreto
legislativo 194/95; 
  Considerato altresi'  che  il  prodotto  di  riferimento  e'  stato
valutato secondo i principi  uniformi  di  cui  all'Allegato  VI  del
decreto legislativo  194/95  sulla  base  di  un  fascicolo  conforme
all'Allegato III; 
  Ritenuto di limitare la validita' dell'autorizzazione al  31  marzo
2020, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale  9
luglio 1999; 
 
                              Decreta: 
 
  A decorrere dalla data del presente decreto  e  fino  al  31  marzo
2020, l'impresa Syngenta Crop Protection  Spa,  con  sede  legale  in
Milano, via Gallarate 139, e' autorizzata ad immettere  in  commercio
il prodotto fitosanitario denominato CIDELY  con  la  composizione  e
alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto. 
  Il prodotto e' confezionato nelle taglie da ml 50 -  100  -  250  -
500; L 1 - 5 - 10. 
  Il prodotto e' preparato presso gli stabilimenti delle Imprese: 
  Sipcam SpA, Salerano sul Lambro (Lodi), Italy; 
  Althaller Italia Spa, San Colombano al Lambro (Milano). 
  Il prodotto in questione e'  importato  in  confezioni  pronte  per
l'impiego dallo stabilimento dell'Impresa estera: 
    Kwizda Agro GmbH, A-2100 Leobendorf, Laaer  Strasse/Kwizda  Allee
1, Austria. 
  Il prodotto suddetto e' registrato al n. 15449. 
  E'  approvata  quale  parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve  essere  posto  in
commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica Italiana. 
    Roma, 22 giugno 2012 
 
                                      Il direttore generale: Borrello