IL DIRETTORE GENERALE 
                  per l'igiene e la sicurezza degli 
                     alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del
Ministero della  Salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il Regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2   agosto   2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995)  concernenti
«Aspetti applicativi delle nuove norme in materia  di  autorizzazione
di prodotti fitosanitari»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi  coadiuvanti,   come
modificato dal decreto del Presidente della  Repubblica  28  febbraio
2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE  ed  in  particolare  l'art.  80  concernente
«misure transitorie»; 
  Visti i regolamenti (UE) della Commissione n.  540/2011,  541/2011,
544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento
(CE) n. 1107/2009; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Vista la  domanda  del  4  novembre  2007  presentata  dall'Impresa
Makhteshim Agan Italia Srl  con  sede  legale  in.  Bergamo,  via  G.
Falcone  13,  diretta  ad  ottenere  la  registrazione  del  prodotto
fitosanitario denominato ORDAGRO EC  contenente  la  sostanza  attiva
pendimetalin; 
  Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre  2010,  tra  il
Ministero  della  salute  ed  il  Centro   internazionale   per   gli
antiparassitari e la prevenzione sanitaria, per l'esame delle istanze
di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di  cui
al decreto legislativo n. 194/95; 
  Visto il decreto del 30 giugno 2003 di  inclusione  della  sostanza
attiva pendimetalin, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo
1995 n. 194 fino al 31 dicembre 2013, in attuazione  della  direttiva
2003/31/CE della Commissione dell'11 aprile 2003; 
  Vista la valutazione  dell'Istituto  Scientifico  sopra  citato  in
merito    alla    documentazione    tecnico-scientifica    presentata
dall'Impresa Makhteshim Agan Italia Srl a  sostegno  dell'istanza  di
autorizzazione del  proprio  prodotto  fitosanitario  di  riferimento
Activus EC reg. n. 8646. 
  Considerato che nell'ambito della valutazione di  cui  sopra,  sono
stati  richiesti  dal  suddetto  Istituto  dati   tecnico-scientifici
aggiuntivi, conformemente a  quanto  richiesto  per  il  prodotto  di
riferimento Activus EC; 
  Sentita la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari di  cui
all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, secondo le
modalita' descritte nella procedura di cui alla riunione plenaria del
12 aprile 2012; 
  Vista la nota dell'Ufficio in data 14 novembre 2011 prot. 36493 con
la  quale  e'  stata  richiesta   la   documentazione   ed   i   dati
tecnico-scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato Istituto,  da
presentarsi entro 6 mesi dalla sopra citata data; 
  Vista la nota pervenuta in data 21 dicembre 2011 da cui risulta che
l'Impresa Makhteshim Agan Italia Srl ha presentato la  documentazione
richiesta dall'Ufficio; 
  Considerato che l'Impresa ha gia' inviato la documentazione ed dati
tecnico-scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato Istituto; 
  Ritenuto di' autorizzare il prodotto ORDAGRO EC fino al 31 dicembre
2013  data  di  scadenza  dell'approvazione  della  sostanza   attiva
pendimetalin; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 19 luglio 1999; 
 
                              Decreta: 
 
  L'Impresa Makhteshim Agan Italia Srl con sede  legale  in  Bergamo,
via G. Falcone 13,  e'  autorizzata  ad  immettere  in  commercio  il
prodotto fitosanitario denominato ORDAGRO EC con  la  composizione  e
alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto,
fino al 31 dicembre 2013,  data  di  scadenza  dell'iscrizione  della
sostanza attiva pendimetalin nell'Allegato I del decreto  legislativo
17 marzo 1995 n. 194. 
  E' fatto salvo  ogni  possibile  eventuale  successivo  adeguamento
delle condizioni  di  autorizzazione  conformemente  a  quanto  sara'
espresso  dall'Istituto  valutatore  sulla  documentazione  ed   dati
tecnico-scientifici aggiuntivi inoltrati dall'impresa; 
  E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento
delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario,  anche
in conformita' a provvedimenti comunitari  e  ulteriori  disposizioni
riguardanti le sostanze attive componenti. 
  Il prodotto e' confezionato nelle taglie da l 0,2 - 0,25 - 0,5 -  1
- 1,5 - 5 - 10 - 20. 
  Il prodotto in questione e' confezionato negli  stabilimenti  delle
Imprese: 
    Althaller Italia S.r.l. - 20078 S. Colombano Al Lambro (Milano); 
    Sipcam S.p.a - Salerano sul Lambro (Milano). 
  Il prodotto in questione e'  importato  in  confezioni  pronte  per
l'impiego dagli stabilimenti delle Imprese estere: 
    Agan Chemical Manufacturers Ltd. - P.O.B 262  -  Ashdod  77100  -
Israele, 
  nonche' confezionato presso lo stabilimento dell'Impresa estera: 
    Pro.Phy.M Sarl - 73130 Le Chambre (Francia). 
  Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 14161. 
  E'  approvata  quale  parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve  essere  posto  in
commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 22 giugno 2012 
 
                                      Il direttore generale: Borrello