IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto il regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° marzo 1927, n. 49, e successive modifiche ed integrazioni, recante: «Approvazione del regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici», ed in particolare il prospetto contenente l'elenco dei gas tossici; Visto il decreto del Ministro dell'interno 9 maggio 1927, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 maggio 1927, n. 111, recante: «Approvazione di disposizioni concernenti l'impiego dei gas tossici di cui al regolamento approvato con regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147»; Visto il decreto del Ministro dell'interno 4 febbraio 1935, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 febbraio 1935, n. 44, recante «Modificazioni alle condizioni di sicurezza per il trasporto dei gas tossici»; Visto il decreto del Ministro dell'interno 6 febbraio 1935, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 1935, n. 65, recante: «Approvazione del prospetto contenente l'elenco dei gas tossici riconosciuti ai sensi del regolamento 9 gennaio 1927, n. 147»; Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1839, pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 1963, n. 20, recante: «Ratifica ed esecuzione dell'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR) con annessi protocolli ed allegati adottato a Ginevra il 30 settembre 1957»; Visto il decreto del Ministro della sanita' 29 luglio 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 25 agosto 1975, recante: «Inclusione del cianuro di zinco nell'elenco approvato con decreto ministeriale 6 febbraio 1935, agli effetti del regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici, approvato con regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147»; Visto il decreto dirigenziale 22 novembre 1996, n. 16, con cui la Direzione generale dell'Aviazione civile ha disposto che il trasporto aereo delle merci pericolose da/per/attraverso l'Italia deve avvenire solo alle condizioni previste nell'allegato 18 «sicurezza del trasporto aereo delle merci pericolose» alla convenzione di Chicago relativa all'aviazione civile internazionale e nell'osservanza delle istruzioni tecniche approvate e diramate dall'Organizzazione per l'Aviazione civile internazionale (ICAO); Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2005, n. 163, «Regolamento recante disciplina per le navi mercantili dei requisiti per l'imbarco, il trasporto e lo sbarco di merci pericolose»; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 11 marzo 2010, n. 58, e successive modifiche ed integrazioni, recante: «Attuazione della direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose» e successive modifiche ed integrazioni; Acquisito il parere reso dalla Sezione III del Consiglio superiore di sanita' nella seduta del 27 maggio 2009; Acquisito il parere dell'Istituto superiore di sanita' reso con nota del 15 settembre 2009; Considerato che e' necessario adeguare le indicazioni del regolamento speciale approvato con regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, relative all'uso dei sali di cianuro nei bagni galvanici, agli accordi e convenzioni internazionali in merito al trasporto su strada, al trasporto ferroviario, al trasporto marittimo e al trasporto aereo ed al progresso scientifico tecnico e normativo; Sentiti il Ministero dell'interno, il Ministero delle infrastrutture e trasporti e il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare; Decreta: Art. 1 1. La voce «cianuri alcalini» con numero d'ordine 5, di cui alla tabella dei gas tossici allegata al regolamento speciale approvato con regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, e successive modifiche, e' modificata come indicato in allegato 1.