IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto il regio decreto 9 gennaio 1927,  n.  147,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale del 1° marzo 1927, n. 49, e  successive  modifiche
ed integrazioni, recante: «Approvazione del regolamento speciale  per
l'impiego dei gas tossici», ed in particolare il prospetto contenente
l'elenco dei gas tossici; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'interno  9   maggio   1927,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  del  13  maggio  1927,  n.  111,
recante: «Approvazione di disposizioni concernenti l'impiego dei  gas
tossici di cui al regolamento approvato con regio decreto  9  gennaio
1927, n. 147»; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'interno  4  febbraio  1935,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del  21  febbraio  1935,  n.  44,
recante «Modificazioni alle condizioni di sicurezza per il  trasporto
dei gas tossici»; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'interno  6  febbraio  1935,
pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  del  18  marzo  1935,  n.  65,
recante: «Approvazione del  prospetto  contenente  l'elenco  dei  gas
tossici riconosciuti ai sensi del  regolamento  9  gennaio  1927,  n.
147»; 
  Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1839, pubblicata nel  Supplemento
ordinario alla  Gazzetta  Ufficiale  del  23  gennaio  1963,  n.  20,
recante: «Ratifica ed esecuzione  dell'accordo  europeo  relativo  al
trasporto internazionale di merci  pericolose  su  strada  (ADR)  con
annessi protocolli ed allegati adottato a  Ginevra  il  30  settembre
1957»; 
  Visto il  decreto  del  Ministro  della  sanita'  29  luglio  1975,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  225  del  25  agosto  1975,
recante: «Inclusione del cianuro di zinco nell'elenco  approvato  con
decreto ministeriale 6 febbraio 1935, agli  effetti  del  regolamento
speciale per l'impiego dei gas tossici, approvato con regio decreto 9
gennaio 1927, n. 147»; 
  Visto il decreto dirigenziale 22 novembre 1996, n. 16, con  cui  la
Direzione generale dell'Aviazione civile ha disposto che il trasporto
aereo delle merci pericolose da/per/attraverso l'Italia deve avvenire
solo  alle  condizioni  previste  nell'allegato  18  «sicurezza   del
trasporto aereo delle merci pericolose» alla convenzione  di  Chicago
relativa all'aviazione civile internazionale e nell'osservanza  delle
istruzioni tecniche  approvate  e  diramate  dall'Organizzazione  per
l'Aviazione civile internazionale (ICAO); 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005,  n.
134, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  15
luglio 2005, n. 163, «Regolamento  recante  disciplina  per  le  navi
mercantili dei requisiti per l'imbarco, il trasporto e lo  sbarco  di
merci pericolose»; 
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio  2010,  n.  35,  pubblicato
nella Gazzetta ufficiale 11 marzo 2010, n. 58, e successive modifiche
ed integrazioni, recante:  «Attuazione  della  direttiva  2008/68/CE,
relativa al trasporto  interno  di  merci  pericolose»  e  successive
modifiche ed integrazioni; 
  Acquisito il parere reso dalla Sezione III del Consiglio  superiore
di sanita' nella seduta del 27 maggio 2009; 
  Acquisito il parere dell'Istituto superiore  di  sanita'  reso  con
nota del 15 settembre 2009; 
  Considerato  che  e'  necessario  adeguare   le   indicazioni   del
regolamento speciale approvato con regio decreto 9 gennaio  1927,  n.
147, relative all'uso dei sali di cianuro nei bagni  galvanici,  agli
accordi e  convenzioni  internazionali  in  merito  al  trasporto  su
strada,  al  trasporto  ferroviario,  al  trasporto  marittimo  e  al
trasporto aereo ed al progresso scientifico tecnico e normativo; 
  Sentiti   il   Ministero   dell'interno,   il    Ministero    delle
infrastrutture e trasporti e il Ministero dell'ambiente, della tutela
del territorio e del mare; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. La voce «cianuri alcalini» con numero d'ordine 5,  di  cui  alla
tabella dei gas tossici allegata al  regolamento  speciale  approvato
con regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, e successive modifiche,  e'
modificata come indicato in allegato 1.