IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 1° marzo 1927, n. 49, e successive modifiche
ed integrazioni, recante: «Approvazione del regolamento speciale per
l'impiego dei gas tossici», ed in particolare il prospetto contenente
l'elenco dei gas tossici;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 9 maggio 1927,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 maggio 1927, n. 111,
recante: «Approvazione di disposizioni concernenti l'impiego dei gas
tossici di cui al regolamento approvato con regio decreto 9 gennaio
1927, n. 147»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 4 febbraio 1935,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 febbraio 1935, n. 44,
recante «Modificazioni alle condizioni di sicurezza per il trasporto
dei gas tossici»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 6 febbraio 1935,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 1935, n. 65,
recante: «Approvazione del prospetto contenente l'elenco dei gas
tossici riconosciuti ai sensi del regolamento 9 gennaio 1927, n.
147»;
Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1839, pubblicata nel Supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 1963, n. 20,
recante: «Ratifica ed esecuzione dell'accordo europeo relativo al
trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR) con
annessi protocolli ed allegati adottato a Ginevra il 30 settembre
1957»;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 29 luglio 1975,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 25 agosto 1975,
recante: «Inclusione del cianuro di zinco nell'elenco approvato con
decreto ministeriale 6 febbraio 1935, agli effetti del regolamento
speciale per l'impiego dei gas tossici, approvato con regio decreto 9
gennaio 1927, n. 147»;
Visto il decreto dirigenziale 22 novembre 1996, n. 16, con cui la
Direzione generale dell'Aviazione civile ha disposto che il trasporto
aereo delle merci pericolose da/per/attraverso l'Italia deve avvenire
solo alle condizioni previste nell'allegato 18 «sicurezza del
trasporto aereo delle merci pericolose» alla convenzione di Chicago
relativa all'aviazione civile internazionale e nell'osservanza delle
istruzioni tecniche approvate e diramate dall'Organizzazione per
l'Aviazione civile internazionale (ICAO);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n.
134, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 15
luglio 2005, n. 163, «Regolamento recante disciplina per le navi
mercantili dei requisiti per l'imbarco, il trasporto e lo sbarco di
merci pericolose»;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, pubblicato
nella Gazzetta ufficiale 11 marzo 2010, n. 58, e successive modifiche
ed integrazioni, recante: «Attuazione della direttiva 2008/68/CE,
relativa al trasporto interno di merci pericolose» e successive
modifiche ed integrazioni;
Acquisito il parere reso dalla Sezione III del Consiglio superiore
di sanita' nella seduta del 27 maggio 2009;
Acquisito il parere dell'Istituto superiore di sanita' reso con
nota del 15 settembre 2009;
Considerato che e' necessario adeguare le indicazioni del
regolamento speciale approvato con regio decreto 9 gennaio 1927, n.
147, relative all'uso dei sali di cianuro nei bagni galvanici, agli
accordi e convenzioni internazionali in merito al trasporto su
strada, al trasporto ferroviario, al trasporto marittimo e al
trasporto aereo ed al progresso scientifico tecnico e normativo;
Sentiti il Ministero dell'interno, il Ministero delle
infrastrutture e trasporti e il Ministero dell'ambiente, della tutela
del territorio e del mare;
Decreta:
Art. 1
1. La voce «cianuri alcalini» con numero d'ordine 5, di cui alla
tabella dei gas tossici allegata al regolamento speciale approvato
con regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, e successive modifiche, e'
modificata come indicato in allegato 1.