IL DIRETTORE GENERALE 
    per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del
Ministero della  salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il Regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2   agosto   2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995)  concernenti
«Aspetti applicativi delle nuove norme in materia  di  autorizzazione
di prodotti fitosanitari»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi  coadiuvanti,   come
modificato dal decreto del Presidente della  Repubblica  28  febbraio
2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del
consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE  ed  in  particolare  l'art.  80  concernente
«misure transitorie»; 
  Visti i regolamenti (UE) della Commissione n.  540/2011,  541/2011,
544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento
(CE) n. 1107/2009; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Vista la domanda del 6 dicembre 2006 presentata dall'Impresa  Compo
Agricoltura Spa, con sede legale in Cesano Maderno  (Monza  Brianza),
via Marconato 8, diretta ad ottenere la  registrazione  del  prodotto
fitosanitario denominato COM 302  08  F  EC  contenente  la  sostanza
attiva difenoconazolo; 
  Visti gli atti d'ufficio da cui risulta che l'Impresa  ha  cambiato
la propria ragione sociale in Compo  Agrospecilities  Srl,  con  sede
legale in Cesano Maderno (Monza Brianza), via Marconato 8; 
  Visto il decreto del 5 novembre 2008 di inclusione  della  sostanza
attiva difenoconazolo, nell'allegato I  del  decreto  legislativo  17
marzo 1995 n. 194 fino  al  31  dicembre  2018  in  attuazione  della
direttiva 2008/69/CE della Commissione del 1° luglio 2008; 
  Considerato che la direttiva 91/414/CEE  e'  stata  sostituita  dal
Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva  in  questione
ora e' considerata approvata ai  sensi  del  suddetto  Regolamento  e
riportata nell'allegato al Regolamento UE n. 540/2011; 
  Visto il parere favorevole espresso in  data  8  marzo  2012  dalla
Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo  17
marzo 1995, n. 194 relativo all'autorizzazione fino  al  31  dicembre
2018, del prodotto fitosanitario in questione; 
  Vista la nota dell'Ufficio in data 21 marzo 2012 con la quale  sono
stati richiesti gli atti definitivi; 
  Vista la nota pervenuta in data 18 maggio 2012 da cui  risulta  che
la suddetta Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio ed
ha comunicato di voler cambiare il nome del prodotto  in  oggetto  in
COMPO Duaxo PPO; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19
luglio 1999; 
 
                              Decreta: 
 
  L'Impresa Compo Agrospecilities Srl,  con  sede  legale  in  Cesano
Maderno (Monza Brianza), via Marconato 8, e' autorizzata ad immettere
in commercio il prodotto fitosanitario denominato COMPO Duaxo PPO con
la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al
presente  decreto,  fino  al  31  dicembre  2018,  data  di  scadenza
dell'approvazione della sostanza attiva difenoconazolo  nell'Allegato
al Regolamento UE n. 540/2011; 
  E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento
delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario,  anche
in conformita' a provvedimenti comunitari  e  ulteriori  disposizioni
riguardanti le sostanze attive componenti. 
  Il prodotto e' confezionato nelle taglie da ml 10 - 15 - 20 - 25  -
30 - 50 - 75 - 100. 
  Il prodotto in questione e'  importato  in  confezioni  pronte  per
l'impiego dallo stabilimento dell'Impresa  estera  ForniChem  GmbH  -
Anna-von-Philipp-Str. 33 b - 86633 Neuburg a.d. Donau (Germania). 
  Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 13684. 
  E'  approvata  quale  parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve  essere  posto  in
commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 22 giugno 2012 
 
                                      Il direttore generale: Borrello