IL MINISTRO PER I BENI 
                      E LE ATTIVITA' CULTURALI 
 
  Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28,  e  successive
modificazioni, di riforma della disciplina in  materia  di  attivita'
cinematografiche, e, in particolare, gli articoli 10 e 27, comma 8; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  16  luglio  2004,  e   successive
modificazioni,   recante   modalita'   tecniche   di   erogazione   e
monitoraggio dei contributi percentuali sugli incassi  realizzati  in
sala dalle opere cinematografiche; 
  Ritenuta  la  necessita'  di   sostituire   il   predetto   decreto
ministeriale con un nuovo decreto,  contenente  criteri  di  maggiore
efficacia e sostenibilita' finanziaria; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,
nella seduta del 15 marzo 2012 ; 
 
                             A d o t t a 
                        il seguente decreto: 
 
                               Art. 1 
 
 
                 Oggetto e finalita' dei contributi 
 
  1.  I  contributi  erogati  ai  sensi  dell'art.  10  del   decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, d'ora
in avanti «decreto legislativo», sono finalizzati al  sostegno  della
produzione cinematografica nazionale. 
  2. Per  i  lungometraggi  di  produzione  nazionale,  di  interesse
culturale e per i  film  di  animazione,  realizzati  da  imprese  di
produzione, anche in coproduzione  o  compartecipazione  con  imprese
estere, sono concessi contributi  destinati  alle  finalita'  di  cui
all'art. 10 del decreto legislativo, secondo il  seguente  ordine  di
priorita': 
    a) rimborso, anche mediante compensazione, dei contributi statali
di cui all'art. 13 del decreto legislativo; 
    b) copertura del residuo costo  industriale  dell'opera  filmica,
ovvero, nel caso in cui non siano stati ottenuti  contributi  di  cui
alla lettera a), totale copertura dello stesso; 
    c)  realizzazione,  per  l'eventuale  quota  residua,  di   opere
filmiche di interesse culturale, entro cinque anni dalla liquidazione
dei contributi di cui al comma 1. 
  Con  riferimento  ai   lungometraggi   di   produzione   nazionale,
l'Amministrazione si riserva di trattenere  la  parte  di  contributi
necessaria alla realizzazione di  una  copia  dell'opera  in  formato
digitale ai fini del deposito presso la  Cineteca  Nazionale  di  cui
all'art.  24  del  decreto  legislativo,  salvo  che  l'impresa   non
documenti alla Direzione generale per il  cinema,  d'ora  in  avanti:
Direzione generale, di aver effettuato in proprio tale adempimento. 
  3. E' previsto un ulteriore contributo  in  favore  del  regista  e
degli autori del soggetto e della sceneggiatura delle  opere  di  cui
all'art. 1, comma 2, se cittadini  italiani  o  dell'Unione  europea,
indicati come tali nel pubblico registro per la cinematografia. 
  4. I contributi di cui al comma 1 sono calcolati sulla misura degli
incassi, al lordo delle  imposte,  realizzati  dal  film  nelle  sale
cinematografiche nel termine di diciotto mesi  decorrente  dalla  sua
prima proiezione in pubblico, con esclusione di ogni  altro  provento
in qualsiasi modo realizzato per l'utilizzo dell'opera. 
  5. I  contributi  sono  erogati  a  favore  di  opere  che  abbiano
realizzato, nel termine di  cui  al  comma  4,  incassi  superiori  a
cinquantamila euro. 
  6. L'erogazione dei  contributi  di  cui  al  presente  decreto  e'
subordinata alla inesistenza di irregolarita' negli  adempimenti  del
beneficiario  nei  confronti   dell'Amministrazione   in   ordine   a
contributi ovvero finanziamenti concessi al  medesimo  a  valere  sul
Fondo di cui all'art. 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.
28 e successive modificazioni, nonche' a valere  sui  fondi  in  esso
confluiti.