IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, di riforma della disciplina in materia di attivita' cinematografiche, e, in particolare, gli articoli 10 e 27, comma 8; Visto il decreto ministeriale 16 luglio 2004, e successive modificazioni, recante modalita' tecniche di erogazione e monitoraggio dei contributi percentuali sugli incassi realizzati in sala dalle opere cinematografiche; Ritenuta la necessita' di sostituire il predetto decreto ministeriale con un nuovo decreto, contenente criteri di maggiore efficacia e sostenibilita' finanziaria; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 15 marzo 2012 ; A d o t t a il seguente decreto: Art. 1 Oggetto e finalita' dei contributi 1. I contributi erogati ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, d'ora in avanti «decreto legislativo», sono finalizzati al sostegno della produzione cinematografica nazionale. 2. Per i lungometraggi di produzione nazionale, di interesse culturale e per i film di animazione, realizzati da imprese di produzione, anche in coproduzione o compartecipazione con imprese estere, sono concessi contributi destinati alle finalita' di cui all'art. 10 del decreto legislativo, secondo il seguente ordine di priorita': a) rimborso, anche mediante compensazione, dei contributi statali di cui all'art. 13 del decreto legislativo; b) copertura del residuo costo industriale dell'opera filmica, ovvero, nel caso in cui non siano stati ottenuti contributi di cui alla lettera a), totale copertura dello stesso; c) realizzazione, per l'eventuale quota residua, di opere filmiche di interesse culturale, entro cinque anni dalla liquidazione dei contributi di cui al comma 1. Con riferimento ai lungometraggi di produzione nazionale, l'Amministrazione si riserva di trattenere la parte di contributi necessaria alla realizzazione di una copia dell'opera in formato digitale ai fini del deposito presso la Cineteca Nazionale di cui all'art. 24 del decreto legislativo, salvo che l'impresa non documenti alla Direzione generale per il cinema, d'ora in avanti: Direzione generale, di aver effettuato in proprio tale adempimento. 3. E' previsto un ulteriore contributo in favore del regista e degli autori del soggetto e della sceneggiatura delle opere di cui all'art. 1, comma 2, se cittadini italiani o dell'Unione europea, indicati come tali nel pubblico registro per la cinematografia. 4. I contributi di cui al comma 1 sono calcolati sulla misura degli incassi, al lordo delle imposte, realizzati dal film nelle sale cinematografiche nel termine di diciotto mesi decorrente dalla sua prima proiezione in pubblico, con esclusione di ogni altro provento in qualsiasi modo realizzato per l'utilizzo dell'opera. 5. I contributi sono erogati a favore di opere che abbiano realizzato, nel termine di cui al comma 4, incassi superiori a cinquantamila euro. 6. L'erogazione dei contributi di cui al presente decreto e' subordinata alla inesistenza di irregolarita' negli adempimenti del beneficiario nei confronti dell'Amministrazione in ordine a contributi ovvero finanziamenti concessi al medesimo a valere sul Fondo di cui all'art. 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 e successive modificazioni, nonche' a valere sui fondi in esso confluiti.