IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito nella legge 24 novembre 2003,  n.  326  ,  che  istituisce
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145; 
  Visto il decreto del Ministro della salute  dell'8  novembre  2011,
registrato dall'Ufficio centrale  del  bilancio  al  registro  «visti
semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui e' stato
nominato direttore generale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  il
prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011; 
  Visto il decreto 20 settembre 2004,  n.  245,  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia   e   delle   finanze:   «Regolamento   recante   norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo
2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto  con  i  Ministri
per la pubblica amministrazione e la semplificazione e  dell'economia
e  delle  finanze:   «Modifica   al   regolamento   e   funzionamento
dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17,
comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  2001/83/CE  (e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernenti i  medicinali  per  uso  umano  nonche'  della  direttiva
2003/94/CE; 
  Vista la domanda presentata in data 1° aprile 2009 con la quale  la
societa' Specifar S.A. ha chiesto l'autorizzazione all'immissione  in
commercio del medicinale «Otelus» in virtu'  del  capo  4  (procedura
decentrata delle autorizzazioni) direttiva  2001/83/CE  e  successive
modifiche ed ha manifestato la volonta' di effettuarne la produzione,
il controllo ed il confezionamento negli stabilimenti indicati  nella
medesima parte della determinazione; 
  Vista la determinazione n. 474 del 13 luglio 2012, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale -  n.  182  del  6  agosto  2012,
notificata al titolare A.I.C. in data 2 agosto 2012, con cui e' stata
autorizzata l'immissione  in  commercio  del  medicinale  «Otelus»  -
titolare A.I.C.: Specifar S.A., 1, 28 Octovriou  str.,  Ag.  Varvara,
12351 Atene (Grecia); 
  Vista la nota del 13 giugno 2012, pervenuta  all'AIFA  in  data  15
giugno 2012, prot. n. AIFA/59757, con la quale la  societa'  Specifar
S.A. ha presentato formale rinunzia alla domanda di A.I.C. suddetta; 
  Ritenuto,  pertanto,  di  dover  procedere  all'annullamento  della
determinazione n. 474 del 13  luglio  2012,  essendo  venuti  meno  i
presupposti oggetto della medesima determinazione; 
  Visti gli articoli 21-octies e nonies della legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modifiche e integrazioni; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
 
                  Annullamento della determinazione 
                      n. 474 del 13 luglio 2012 
 
  E'  annullata  la  determinazione  n.  474  del  13  luglio   2012,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 182  del  6
agosto 2012 - supplemento ordinario n. 167,  notificata  al  titolare
A.I.C.  in  data  2  agosto  2012,  con  cui  e'  stata   autorizzata
l'immissione in commercio del medicinale OTELUS  -  titolare  A.I.C.:
Specifar S.A.,  1,  28  Octovriou  str.,  Ag.  Varvara,  12351  Atene
(Grecia).