Avvertenza: Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge citato in epigrafe corredato delle relative note, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto. Art. 1 1. Per assicurare l'attuazione degli interventi previsti dal Protocollo d'intesa del 26 luglio 2012, di seguito denominato: «Protocollo», compresi quelli individuati per un importo complessivo pari ad euro 110.167.413 dalle delibere CIPE del 3 agosto 2012, afferenti a risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione gia' assegnate alla regione Puglia e ricomprese nel predetto Protocollo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e' nominato, senza diritto ad alcun compenso e senza altri oneri per la finanza pubblica, un Commissario straordinario, di seguito denominato: «Commissario» autorizzato ad esercitare i poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni. Il Commissario resta in carica per la durata di un anno, prorogabile con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 2. Restano fermi gli interventi di carattere portuale previsti dal Protocollo con oneri propri della relativa Autorita' portuale. A tale fine, e' assicurato il coordinamento fra il Commissario di cui al comma 1 ed il commissario straordinario dell'Autorita' portuale di Taranto. 3. All'attuazione degli altri interventi previsti nel Protocollo sono altresi' finalizzate, nel limite di 20 milioni di euro, le risorse disponibili nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'esercizio finanziario 2012, destinate a trasferimenti alle regioni per interventi di carattere ambientale e per la tutela del territorio contro il dissesto idrogeologico, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 4. Le risorse di cui alle delibere indicate nel comma 1 e quelle di cui al comma 3 sono trasferite alla regione Puglia per essere destinate al Commissario, cui e' intestata apposita contabilita' speciale aperta presso la tesoreria statale. 5. Il Commissario e' altresi' individuato quale soggetto attuatore per l'impiego delle risorse del Programma operativo nazionale ricerca e competitivita' dedotte nel Protocollo, e pari ad euro 30 milioni, da utilizzare mediante gli ordinari ed i nuovi strumenti di programmazione negoziata, nonche' del Programma operativo nazionale reti e mobilita', per un importo pari ad euro 14 milioni. 6. Per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 3, e per ogni adempimento propedeutico o comunque connesso, il Commissario puo' avvalersi, tramite delega di funzioni, di un soggetto attuatore, anch'esso senza diritto ad alcun compenso e senza altri oneri per la finanza pubblica, e puo' in ogni caso avvalersi degli uffici e delle strutture di amministrazioni pubbliche, centrali, regionali e locali, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il Commissario puo' altresi' avvalersi di organismi partecipati, nei termini previsti dall'articolo 4, comma 2, del Protocollo. Alle spese di funzionamento degli organismi di cui al comma 1 dell'articolo 4 del Protocollo si provvede nell'ambito delle risorse delle Amministrazioni sottoscrittrici gia' disponibili a legislazione vigente. 7. Ai fini dell'attuazione del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2-septies e 2-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e successive modificazioni. 8. I finanziamenti a tasso agevolato di cui all'articolo 57, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, possono essere concessi, secondo i criteri e le modalita' previsti dallo stesso articolo 57, anche per gli interventi di ambientalizzazione e riqualificazione ricompresi nell'area definita del Sito di interesse nazionale di Taranto. A tale fine, nell'ambito del Fondo istituito con l'articolo 1, comma 1110, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' destinata una quota di risorse fino ad un massimo di 70 milioni di euro.
Riferimenti normativi Si riporta il testo dell'articolo 13 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135 (Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1997, n. 71: "Art. 13. (Commissari straordinari e interventi sostitutivi). - 1. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le opere ed i lavori, ai quali lo Stato contribuisce, anche indirettamente o con apporto di capitale, in tutto o in parte ovvero cofinanziati con risorse dell'Unione europea, di rilevante interesse nazionale per le implicazioni occupazionali ed i connessi riflessi sociali, gia' appaltati o affidati a general contractor in concessione o comunque ricompresi in una convenzione quadro oggetto di precedente gara e la cui esecuzione, pur potendo iniziare o proseguire, non sia iniziata o, se iniziata, risulti anche in parte temporaneamente comunque sospesa. Con i medesimi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono nominati uno o piu' commissari straordinari. 2. Nel termine perentorio di trenta giorni dalla data della pubblicazione dell'elenco di cui al comma 1, le amministrazioni competenti adottano i provvedimenti, anche di natura sostitutiva, necessari perche' l'esecuzione dell'opera sia avviata o ripresa senza indugio, salvi gli effetti dei provvedimenti giurisdizionali. 3. La pronuncia sulla compatibilita' ambientale delle opere di cui al comma 1, ove non ancora intervenuta, e' emessa entro sessanta giorni dalla richiesta. 4. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 2, il commissario straordinario di cui al comma 1 provvede in sostituzione degli organi ordinari o straordinari, avvalendosi delle relative strutture. In caso di competenza regionale, provinciale o comunale, i provvedimenti necessari ad assicurare la tempestiva esecuzione sono comunicati dal commissario straordinario al presidente della regione o della provincia, al sindaco della citta' metropolitana o del comune, nel cui ambito territoriale e' prevista, od in corso, anche se in parte temporaneamente sospesa, la realizzazione delle opere e dei lavori, i quali, entro quindici giorni dalla ricezione, possono disporne la sospensione, anche provvedendo diversamente; trascorso tale termine e in assenza di sospensione, i provvedimenti del commissario sono esecutivi. 4-bis. Per l'attuazione degli interventi di cui ai precedenti commi i commissari straordinari provvedono in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto comunque della normativa comunitaria sull'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, della normativa in materia di tutela ambientale e paesaggistica, di tutela del patrimonio storico, artistico e monumentale, nonche' dei principi generali dell'ordinamento. 4-ter. I provvedimenti emanati in deroga alle leggi vigenti devono contenere l'indicazione delle principali norme cui si intende derogare e devono essere motivati. 4-quater. Il commissario straordinario, al fine di consentire il pronto avvio o la pronta ripresa dell'esecuzione dell'opera commissariata, puo' essere abilitato ad assumere direttamente determinate funzioni di stazione appaltante, previste dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, laddove ravvisi specifici impedimenti all'avvio o alla ripresa dei lavori. Nei casi di risoluzione del contratto d'appalto pronunciata dal commissario straordinario, l'appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri che fossero gia' allestiti ed allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tal fine assegnato dallo stesso commissario straordinario; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, il commissario straordinario provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. Ai fini di cui al secondo periodo non sono opponibili eccezioni od azioni cautelari, anche possessorie, o di urgenza o comunque denominate che impediscano o ritardino lo sgombero e ripiegamento anzidetti. 5. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro, puo' disporre, in luogo della prosecuzione dell'esecuzione delle opere di cui al comma 1, l'utilizzazione delle somme non impegnabili nell'esercizio finanziario in corso per le opere stesse, destinandole alla realizzazione degli adeguamenti previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, negli edifici demaniali o in uso a uffici pubblici. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 8, commi 2 e 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30. 6. Al fine di assicurare l'immediata operativita' del servizio tecnico di cui all'articolo 5, comma 3, L. 11 febbraio 1994, n. 109 , e successive modificazioni, anche allo scopo di provvedere alla pronta ricognizione delle opere per le quali sussistano cause ostative alla regolare esecuzione, il Ministro dei lavori pubblici provvede, in deroga all'articolo 1, comma 45, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , e successive modificazioni, alla copertura, mediante concorso per esami, di venticinque posti con qualifica di dirigente, di cui cinque amministrativi e venti tecnici, a valere sulle unita' di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 . 7. Al relativo onere, valutato in lire 1 miliardo per l'anno 1997 ed in lire 2,5 miliardi annui a decorrere dal 1998, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo utilizzando quanto a lire 1 miliardo per il 1997 l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro e quanto a lire 2,5 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999 l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 7-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, successivo al decreto di cui al comma 1, saranno stabiliti i criteri per la corresponsione dei compensi spettanti ai commissari straordinari di cui al medesimo comma 1. Alla corrispondente spesa si fara' fronte utilizzando i fondi stanziati per le opere di cui al predetto comma 1.". Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92, S.O. Si riporta il testo dell'articolo 2, commi 2-septies e 2-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2010, n. 303: "2-septies. All' articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Per i provvedimenti di cui all' articolo 3, comma 1, lettera c-bis), della legge 14 gennaio 1994, n. 20, il termine di cui al primo periodo, incluso quello per la risposta ad eventuali richieste istruttorie, e' ridotto a complessivi sette giorni; in ogni caso l'organo emanante ha facolta', con motivazione espressa, di dichiararli provvisoriamente efficaci. Qualora la Corte dei conti non si esprima nei sette giorni i provvedimenti si considerano efficaci. 2-octies. I funzionari e commissari delegati, commissari di Governo o in qualunque modo denominati, nominati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, autorizzati alla gestione di fondi statali, titolari di contabilita' speciali per la realizzazione di interventi, programmi e progetti o per lo svolgimento di particolari attivita', rendicontano nei termini e secondo le modalita' di cui all' articolo 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. I rendiconti sono trasmessi all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il controllo e per il successivo inoltro alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, all'ISTAT e alla competente sezione regionale della Corte dei conti. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.". Si riporta il testo dell'articolo 57, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 2012, n. 147, S.O. : "1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' abrogato l'articolo 1, comma 1112, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 1110, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono essere concessi finanziamenti a tasso agevolato a soggetti privati che operano nei seguenti settori: a) protezione del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico e sismico; b) ricerca, sviluppo e produzione di biocarburanti di «seconda e terza generazione»; b-bis) ricerca, sviluppo e produzione mediante bioraffinerie di prodotti intermedi chimici da biomasse e scarti vegetali; c) ricerca, sviluppo, produzione e installazione di tecnologie nel «solare termico», «solare a concentrazione», «solare termo-dinamico», «solare fotovoltaico», biomasse, biogas e geotermia; d) incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia nei settori civile, industriale e terziario, compresi gli interventi di social housing; d-bis) processi di produzione o valorizzazione di prodotti, processi produttivi od organizzativi o servizi che, rispetto alle alternative disponibili, comportino una riduzione dell'inquinamento e dell'uso delle risorse nell'arco dell'intero ciclo di vita.". Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1110, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299, S.O. : " 1110. Per il finanziamento delle misure finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997, reso esecutivo dalla legge 1° giugno 2002, n. 120, previste dalla delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2003, e successivi aggiornamenti, e' istituito un Fondo rotativo.".