Avvertenza: 
    Si procede  alla  ripubblicazione  del  testo  del  decreto-legge
citato  in  epigrafe  corredato  delle  relative   note,   ai   sensi
dell'articolo 8, comma 3, del regolamento  di  esecuzione  del  testo
unico   delle   disposizioni   sulla   promulgazione   delle   leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica  e  sulle
pubblicazioni ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. 
    Il testo delle note qui pubblicato  e'  stato  redatto  ai  sensi
dell'art.10, comma  3,  del  testo  unico  delle  disposizioni  sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle  pubblicazioni  ufficiali  della  Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle  quali
e' operato il rinvio. 
    Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui
trascritto. 
 
                               Art. 1 
 
  1.  Per  assicurare  l'attuazione  degli  interventi  previsti  dal
Protocollo d'intesa  del  26  luglio  2012,  di  seguito  denominato:
«Protocollo», compresi quelli individuati per un importo  complessivo
pari ad euro 110.167.413 dalle  delibere  CIPE  del  3  agosto  2012,
afferenti a risorse del Fondo per lo  sviluppo  e  la  coesione  gia'
assegnate alla regione Puglia e ricomprese nel  predetto  Protocollo,
con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  su  proposta
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,
e' nominato, senza diritto ad alcun compenso e senza altri oneri  per
la  finanza  pubblica,  un  Commissario  straordinario,  di   seguito
denominato: «Commissario» autorizzato ad esercitare i poteri  di  cui
all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n.  67,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135,  e  successive
modificazioni. Il Commissario resta in carica per  la  durata  di  un
anno, prorogabile  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
territorio e del mare. 
  2. Restano fermi gli interventi di carattere portuale previsti  dal
Protocollo con oneri propri della relativa Autorita' portuale. A tale
fine, e' assicurato il coordinamento fra il  Commissario  di  cui  al
comma 1 ed il commissario straordinario  dell'Autorita'  portuale  di
Taranto. 
  3. All'attuazione degli altri interventi  previsti  nel  Protocollo
sono altresi' finalizzate, nel limite  di  20  milioni  di  euro,  le
risorse  disponibili  nello  stato  di   previsione   del   Ministero
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e  del   mare   per
l'esercizio finanziario 2012, destinate a trasferimenti alle  regioni
per interventi di carattere ambientale e per la tutela del territorio
contro il dissesto idrogeologico, ai sensi del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112. 
  4. Le risorse di cui alle delibere indicate nel comma 1 e quelle di
cui al comma  3  sono  trasferite  alla  regione  Puglia  per  essere
destinate al Commissario,  cui  e'  intestata  apposita  contabilita'
speciale aperta presso la tesoreria statale. 
  5. Il Commissario e' altresi' individuato quale soggetto  attuatore
per l'impiego delle risorse del Programma operativo nazionale ricerca
e competitivita' dedotte nel Protocollo, e pari ad euro  30  milioni,
da  utilizzare  mediante  gli  ordinari  ed  i  nuovi  strumenti   di
programmazione negoziata, nonche' del Programma  operativo  nazionale
reti e mobilita', per un importo pari ad euro 14 milioni. 
  6. Per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e  3,  e
per ogni adempimento propedeutico o comunque connesso, il Commissario
puo' avvalersi, tramite delega di funzioni, di un soggetto attuatore,
anch'esso senza diritto ad alcun compenso e senza altri oneri per  la
finanza pubblica, e puo' in ogni caso avvalersi degli uffici e  delle
strutture di amministrazioni pubbliche, centrali, regionali e locali,
nell'ambito  delle   risorse   umane,   finanziarie   e   strumentali
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri  per
la finanza  pubblica.  Il  Commissario  puo'  altresi'  avvalersi  di
organismi partecipati, nei termini previsti dall'articolo 4, comma 2,
del Protocollo. Alle spese di funzionamento degli organismi di cui al
comma 1 dell'articolo 4 del Protocollo si provvede nell'ambito  delle
risorse delle  Amministrazioni  sottoscrittrici  gia'  disponibili  a
legislazione vigente. 
  7. Ai fini dell'attuazione del presente articolo  si  applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2-septies e  2-octies,  del
decreto-legge   29   dicembre   2010,   n.   225,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio  2011,  n.  10,  e  successive
modificazioni. 
  8. I finanziamenti a tasso agevolato di cui all'articolo 57,  comma
1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, possono essere  concessi,
secondo i criteri e le modalita' previsti dallo stesso  articolo  57,
anche per gli interventi  di  ambientalizzazione  e  riqualificazione
ricompresi nell'area definita del  Sito  di  interesse  nazionale  di
Taranto. A tale fine, nell'ambito del Fondo istituito con  l'articolo
1, comma 1110, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' destinata una
quota di risorse fino ad un massimo di 70 milioni di euro. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'articolo 13 del decreto  legge
          25 marzo 1997, n. 67 convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 23 maggio 1997,  n.  135  (Disposizioni  urgenti  per
          favorire   l'occupazione),   pubblicato   nella    Gazzetta
          Ufficiale 26 marzo 1997, n. 71: 
              "Art.  13.  (Commissari   straordinari   e   interventi
          sostitutivi). - 1. Con decreti del Presidente del Consiglio
          dei Ministri,  su  proposta  del  Ministro  competente,  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          sono individuate le opere ed i lavori, ai  quali  lo  Stato
          contribuisce,  anche  indirettamente  o  con   apporto   di
          capitale, in tutto  o  in  parte  ovvero  cofinanziati  con
          risorse  dell'Unione  europea,   di   rilevante   interesse
          nazionale per le implicazioni occupazionali ed  i  connessi
          riflessi sociali,  gia'  appaltati  o  affidati  a  general
          contractor in concessione  o  comunque  ricompresi  in  una
          convenzione quadro oggetto di  precedente  gara  e  la  cui
          esecuzione, pur potendo  iniziare  o  proseguire,  non  sia
          iniziata  o,  se   iniziata,   risulti   anche   in   parte
          temporaneamente comunque sospesa. Con  i  medesimi  decreti
          del Presidente del Consiglio dei Ministri,  da  pubblicarsi
          nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana,  sono
          nominati uno o piu' commissari straordinari. 
              2. Nel termine perentorio di trenta giorni  dalla  data
          della pubblicazione dell'elenco  di  cui  al  comma  1,  le
          amministrazioni competenti adottano i provvedimenti,  anche
          di  natura  sostitutiva,  necessari  perche'   l'esecuzione
          dell'opera sia avviata o ripresa senza indugio,  salvi  gli
          effetti dei provvedimenti giurisdizionali. 
              3. La pronuncia sulla compatibilita'  ambientale  delle
          opere di cui al comma 1, ove  non  ancora  intervenuta,  e'
          emessa entro sessanta giorni dalla richiesta. 
              4. Decorso infruttuosamente il termine di cui al  comma
          2, il commissario straordinario di cui al comma 1  provvede
          in  sostituzione  degli  organi  ordinari  o  straordinari,
          avvalendosi delle relative strutture. In caso di competenza
          regionale,  provinciale   o   comunale,   i   provvedimenti
          necessari  ad  assicurare  la  tempestiva  esecuzione  sono
          comunicati  dal  commissario  straordinario  al  presidente
          della regione o della provincia, al  sindaco  della  citta'
          metropolitana o del comune, nel cui ambito territoriale  e'
          prevista, od in corso, anche se  in  parte  temporaneamente
          sospesa, la realizzazione  delle  opere  e  dei  lavori,  i
          quali,  entro  quindici  giorni  dalla  ricezione,  possono
          disporne la sospensione,  anche  provvedendo  diversamente;
          trascorso tale termine  e  in  assenza  di  sospensione,  i
          provvedimenti del commissario sono esecutivi. 
              4-bis. Per l'attuazione  degli  interventi  di  cui  ai
          precedenti commi i commissari  straordinari  provvedono  in
          deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto comunque
          della normativa comunitaria sull'affidamento di appalti  di
          lavori, servizi e forniture, della normativa in materia  di
          tutela ambientale e paesaggistica, di tutela del patrimonio
          storico, artistico  e  monumentale,  nonche'  dei  principi
          generali dell'ordinamento. 
              4-ter. I provvedimenti emanati  in  deroga  alle  leggi
          vigenti devono  contenere  l'indicazione  delle  principali
          norme cui si intende derogare e devono essere motivati. 
              4-quater. Il  commissario  straordinario,  al  fine  di
          consentire  il   pronto   avvio   o   la   pronta   ripresa
          dell'esecuzione  dell'opera  commissariata,   puo'   essere
          abilitato ad assumere direttamente determinate funzioni  di
          stazione appaltante, previste dalla legge 11 febbraio 1994,
          n. 109, laddove ravvisi specifici impedimenti  all'avvio  o
          alla ripresa  dei  lavori.  Nei  casi  di  risoluzione  del
          contratto    d'appalto    pronunciata    dal    commissario
          straordinario,    l'appaltatore    deve    provvedere    al
          ripiegamento dei cantieri che  fossero  gia'  allestiti  ed
          allo sgombero delle aree di lavoro  e  relative  pertinenze
          nel termine a tal fine assegnato dallo  stesso  commissario
          straordinario; in caso  di  mancato  rispetto  del  termine
          assegnato, il commissario straordinario provvede  d'ufficio
          addebitando all'appaltatore i relativi oneri  e  spese.  Ai
          fini  di  cui  al  secondo  periodo  non  sono   opponibili
          eccezioni od azioni  cautelari,  anche  possessorie,  o  di
          urgenza o comunque denominate che impediscano  o  ritardino
          lo sgombero e ripiegamento anzidetti. 
              5.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,   su
          proposta  del  Ministro  competente,  di  concerto  con  il
          Ministro  del  tesoro,  puo'  disporre,  in   luogo   della
          prosecuzione dell'esecuzione delle opere di cui al comma 1,
          l'utilizzazione delle somme non impegnabili  nell'esercizio
          finanziario in corso per le opere stesse, destinandole alla
          realizzazione  degli  adeguamenti  previsti   dal   decreto
          legislativo  19  settembre  1994,  n.  626,  e   successive
          modificazioni, negli edifici demaniali o in  uso  a  uffici
          pubblici. Resta  fermo  quanto  previsto  dall'articolo  8,
          commi 2 e 3, del decreto-legge 31 dicembre  1996,  n.  669,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio
          1997, n. 30. 
              6. Al fine di assicurare l'immediata  operativita'  del
          servizio tecnico di cui all'articolo  5,  comma  3,  L.  11
          febbraio 1994, n. 109 , e successive  modificazioni,  anche
          allo scopo di provvedere  alla  pronta  ricognizione  delle
          opere per le quali sussistano cause ostative alla  regolare
          esecuzione, il Ministro dei lavori  pubblici  provvede,  in
          deroga all'articolo 1, comma 45, della  legge  23  dicembre
          1996, n. 662 , e successive modificazioni, alla  copertura,
          mediante concorso  per  esami,  di  venticinque  posti  con
          qualifica di dirigente,  di  cui  cinque  amministrativi  e
          venti tecnici, a valere sulle unita' di cui all'articolo 5,
          comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 . 
              7. Al relativo onere, valutato in lire 1  miliardo  per
          l'anno 1997 ed in lire 2,5 miliardi annui a  decorrere  dal
          1998, si provvede  mediante  riduzione  dello  stanziamento
          iscritto al capitolo 6856 dello  stato  di  previsione  del
          Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo  utilizzando
          quanto a lire  1  miliardo  per  il  1997  l'accantonamento
          relativo al Ministero  del  tesoro  e  quanto  a  lire  2,5
          miliardi   per   ciascuno   degli   anni   1998   e    1999
          l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei
          Ministri. 
              7-bis. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, successivo al decreto di cui al comma 1,  saranno
          stabiliti i criteri  per  la  corresponsione  dei  compensi
          spettanti ai commissari straordinari  di  cui  al  medesimo
          comma  1.  Alla  corrispondente  spesa  si   fara'   fronte
          utilizzando i fondi  stanziati  per  le  opere  di  cui  al
          predetto comma 1.". 
              Il  decreto  legislativo  31   marzo   1998,   n.   112
          (Conferimento di funzioni e  compiti  amministrativi  dello
          Stato alle regioni ed agli enti locali, in  attuazione  del
          capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59), e' pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92, S.O. 
              Si riporta il testo dell'articolo 2, commi 2-septies  e
          2-octies,  del  decreto-legge  29  dicembre  2010,  n.  225
          (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative  e
          di interventi urgenti in materia tributaria e  di  sostegno
          alle   imprese   e   alle   famiglie),   convertito,    con
          modificazioni,  dalla  legge  26  febbraio  2011,  n.   10,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29  dicembre  2010,  n.
          303: 
              "2-septies. All' articolo 27, comma 1, della  legge  24
          novembre 2000, n. 340, dopo il primo periodo e' inserito il
          seguente: «Per i provvedimenti  di  cui  all'  articolo  3,
          comma 1, lettera c-bis), della legge 14  gennaio  1994,  n.
          20, il termine di cui al primo periodo, incluso quello  per
          la risposta ad eventuali richieste istruttorie, e'  ridotto
          a complessivi sette giorni; in ogni caso l'organo  emanante
          ha  facolta',  con  motivazione  espressa,  di  dichiararli
          provvisoriamente efficaci. Qualora la Corte dei  conti  non
          si esprima nei sette giorni i provvedimenti si  considerano
          efficaci. 
              2-octies.   I   funzionari   e   commissari   delegati,
          commissari di  Governo  o  in  qualunque  modo  denominati,
          nominati  dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,
          autorizzati alla gestione di  fondi  statali,  titolari  di
          contabilita' speciali per la realizzazione  di  interventi,
          programmi e progetti o per lo  svolgimento  di  particolari
          attivita', rendicontano nei termini e secondo le  modalita'
          di cui  all'  articolo  5,  comma  5-bis,  della  legge  24
          febbraio  1992,  n.  225.  I  rendiconti   sono   trasmessi
          all'Ufficio  centrale  del  bilancio  presso  il  Ministero
          dell'economia e delle finanze per il  controllo  e  per  il
          successivo  inoltro  alla  Presidenza  del  Consiglio   dei
          Ministri, all'ISTAT e  alla  competente  sezione  regionale
          della  Corte  dei  conti.  Le  amministrazioni  interessate
          provvedono  agli  adempimenti  di  cui  al  presente  comma
          nell'ambito delle risorse umane, strumentali e  finanziarie
          disponibili a legislazione vigente.". 
              Si riporta il testo  dell'articolo  57,  comma  1,  del
          decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per  la
          crescita del Paese), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26
          giugno 2012, n. 147, S.O. : 
              "1. Dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, e' abrogato l'articolo 1, comma 1112, della  legge
          27 dicembre 2006, n. 296, e  a  valere  sul  Fondo  di  cui
          all'articolo 1, comma 1110, della legge 27  dicembre  2006,
          n.  296  possono  essere  concessi  finanziamenti  a  tasso
          agevolato a  soggetti  privati  che  operano  nei  seguenti
          settori: 
              a) protezione del territorio e prevenzione del  rischio
          idrogeologico e sismico; 
              b) ricerca, sviluppo e produzione di  biocarburanti  di
          «seconda e terza generazione»; 
              b-bis)  ricerca,   sviluppo   e   produzione   mediante
          bioraffinerie di prodotti intermedi chimici da  biomasse  e
          scarti vegetali; 
              c) ricerca, sviluppo,  produzione  e  installazione  di
          tecnologie nel «solare termico», «solare a concentrazione»,
          «solare termo-dinamico», «solare  fotovoltaico»,  biomasse,
          biogas e geotermia; 
              d)  incremento   dell'efficienza   negli   usi   finali
          dell'energia nei settori civile, industriale  e  terziario,
          compresi gli interventi di social housing; 
              d-bis)  processi  di  produzione  o  valorizzazione  di
          prodotti, processi produttivi od  organizzativi  o  servizi
          che, rispetto alle alternative disponibili, comportino  una
          riduzione  dell'inquinamento  e  dell'uso   delle   risorse
          nell'arco dell'intero ciclo di vita.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1110,  della
          legge  27  dicembre  2006,  n.  296  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge  finanziaria   2007),   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299, S.O. : 
              " 1110. Per il finanziamento delle  misure  finalizzate
          all'attuazione del Protocollo  di  Kyoto  alla  Convenzione
          quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto
          a Kyoto l'11 dicembre 1997, reso esecutivo dalla  legge  1°
          giugno 2002, n. 120, previste dalla delibera  CIPE  n.  123
          del 19 dicembre 2002, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
          n. 68 del 22 marzo 2003,  e  successivi  aggiornamenti,  e'
          istituito un Fondo rotativo.".