IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre
2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli; 
  Visto  il  regolamento  (UE)  di  esecuzione  n.  543/2011,   della
Commissione del 7 giugno 2011 recante modalita' di  applicazione  del
regolamento  (CE)  n.  1234/2007  nei  settori  degli  ortofrutticoli
freschi e degli ortofrutticoli trasformati, modificato da ultimo  con
il regolamento (UE) di esecuzione n. 701/2012, della Commissione  del
30 luglio 2012; 
  Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alla Comunita' europea ed in particolare l'art  4,  che  consente  di
adottare  con  decreto,  provvedimenti  amministrativi   direttamente
conseguenti a norme comunitarie di settore; 
  Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n.  228  e  successive
modifiche, concernente orientamento  e  modernizzazione  del  settore
agricolo; 
  Visto il decreto legislativo 27 maggio  2005,  n.  102,  che  detta
norme in materia di regolazione dei mercati, ed in particolare l'art.
3,  comma  1,  relativo  alle  forme  giuridiche  societarie  che  le
organizzazioni  di  produttori   devono   assumere,   ai   fini   del
riconoscimento; 
  Visto il decreto ministeriale 25 settembre 2008, n.  3417,  con  il
quale e' stata adottata la Strategia nazionale per il  2009-2013,  in
materia   di   programmi   operativi    sostenibili    sul    mercato
ortofrutticolo, aggiornata con decreto ministeriale agosto 2011; 
  Visto il decreto ministeriale 25 settembre 2008, n.  3413,  con  il
quale l'AGEA e' stata designata unica autorita' competente incaricata
delle  comunicazioni  con   la   Commissione   UE,   riguardanti   le
organizzazioni di produttori ortofrutticoli, le loro associazioni e i
gruppi di produttori, nonche' autorita'  nazionale  incaricata  della
gestione, della sorveglianza  e  della  valutazione  della  Strategia
nazionale, ai sensi dell'art. 99, paragrafo 1  e  dell'allegato  VII,
punto 4 del regolamento (CE) n. 1580/2007; 
  Visto il decreto ministeriale 3 agosto 2011,  n.  5463,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 27 ottobre  2011,  con  il  quale
sono  state  fissate  le  disposizioni  nazionali   in   materia   di
riconoscimento  e  controllo  delle  organizzazioni   di   produttori
ortofrutticoli e loro  associazioni,  di  fondi  di  esercizio  e  di
programmi operativi e abrogati i decreti  ministeriali  25  settembre
2008, n. 3413; 11 maggio 2009, n. 3932; 30 settembre 2010, n. 8445  e
20 dicembre 2010, n. 10388; 
  Visto il decreto ministeriale 16 novembre 2011, n. 7597, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2012 con  il  quale  e'
stato modificato l'art. 26 del decreto ministeriale 3 agosto 2011, n.
5463, relativamente alla durata dell'applicabilita' dell'allegato  al
decreto ministeriale 20 dicembre 2010, n. 10388; 
  Ritenuto necessario adeguare al regolamento (UE) di  esecuzione  n.
543/2011 della Commissione del 7 giugno  2011,  come  modificato  dal
regolamento (UE) di esecuzione n. 701/2012, della Commissione del  30
luglio 2012,  le  disposizioni  nazionali  adottate  con  il  decreto
ministeriale 3 agosto 2011, n. 5463 e successive modifiche; 
  Considerato  che  al  31  dicembre  2012  cessa  l'esecuzione   dei
programmi operativi e dei piani di riconoscimento approvati sotto  il
regolamento (CE) n. 2200/96 e che, pertanto, e'  necessario  abolire,
perche' diventate obsolete, le disposizioni concernenti  l'esecuzione
dei programmi  operativi  approvati  sotto  il  regolamento  (CE)  n.
2200/96, nonche' le disposizioni concernenti i Gruppi  di  produttori
prericonosciuti ai sensi dello stesso regolamento (CE) n. 2200/96; 
  Considerato che l'art. 27 del regolamento  (UE)  di  esecuzione  n.
543/2011 della Commissione del 7 giugno  2011,  consente  allo  Stato
membro di adottare  norme  complementari  a  quelle  del  regolamento
stesso, per quanto  riguarda  l'ammissibilita'  delle  misure,  delle
azioni o delle spese nell'ambito dei programmi operativi; 
  Considerato che il termine del 15 settembre di ogni anno  stabilito
dagli articoli 63 e 65 del regolamento (UE) di esecuzione n. 543/2011
per la presentazione dei programmi operativi e delle  loro  modifiche
per gli anni successivi, coincide con un periodo di intensa attivita'
delle organizzazioni di produttori  e,  che  pertanto  e'  necessario
differire il predetto termine  al  30  settembre  di  ogni  anno,  in
conformita' a quanto previsto dagli  stessi  articoli  63  e  65  del
regolamento (UE) di esecuzione n. 543/2011; 
  Considerato che il differimento dal 15 al 30 settembre di ogni anno
per la presentazione dei programmi operativi e delle  loro  modifiche
per gli anni successivi, comporta la necessita' di differire anche il
termine a disposizione delle regioni e delle  province  autonome  per
adottare le decisioni di competenza dal 15 dicembre al  31  dicembre,
in conformita'  a  quanto  stabilito  dagli  articoli  64  e  65  del
regolamento (UE) di esecuzione n. 543/2011; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  fra
lo Stato, le regioni e le province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,
nella seduta 25 luglio 2012; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Le definizioni contenute nell'art. 19 del  regolamento  (UE)  di
esecuzione n. 543/2011 della Commissione  del  7  giugno  2011,  sono
adottate mutatis mutandis per gli scopi del presente decreto. 
  2. Ad integrazione delle definizioni  richiamate  al  comma  1,  si
adottano le seguenti ulteriori definizioni: 
  a) «Ministero»: il Ministero delle politiche agricole alimentari  e
forestali; 
  b) «AGEA»: l'Organismo di coordinamento ai  sensi  del  regolamento
(CE) n. 1290/2005; 
  c) «Regione» la regione o  la  provincia  autonoma  competenti  per
territorio; 
  d)  «Organismo  pagatore»:  l'organismo  pagatore  competente   per
territorio, riconosciuto ai sensi delle vigenti norme nazionali; 
  e) «OP», «AOP»: rispettivamente  le  organizzazioni  di  produttori
riconosciute  e  le  associazioni  di  organizzazioni  di  produttori
riconosciute; 
  f) «regolamento»: il regolamento (UE)  di  esecuzione  n.  543/2011
della  Commissione  del  7  giugno  2011  e  successive  modifiche  e
integrazioni; 
  g) «VPC»: il valore della produzione  commercializzata  determinato
conformemente all'art. 50  del  regolamento  (UE)  di  esecuzione  n.
543/2011 della Commissione del 7 giugno 2011.