IL MINISTRO DELLA DIFESA 
 
 
                           di concerto con 
 
 
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
 
                                  e 
 
 
          IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre  1978,
n. 915, e successive modificazioni, concernente  «Testo  unico  delle
norme in materia di pensioni di guerra»; 
  Vista la legge 2 maggio  1984,  n.  111,  concernente  «Adeguamento
delle pensioni dei mutilati  ed  invalidi  per  servizio  alla  nuova
normativa  prevista  per  le  pensioni  di  guerra  dal  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834»; 
  Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64,  concernente  «Istituzione  del
servizio civile nazionale»; 
  Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 288,  concernente  «Provvidenze
in favore dei grandi invalidi» e, in particolare, l'art. 1, il quale,
nel prevedere in favore di alcune categorie  di  grandi  invalidi  di
guerra e per servizio  un  assegno  sostitutivo  dell'accompagnatore,
demanda a un  decreto  interministeriale  l'accertamento  del  numero
degli assegni corrisposti al 30 aprile di ciascun anno  e  di  quelli
che potranno essere ulteriormente liquidati nell'anno; 
  Vista la legge 23 agosto 2004,  n.  226,  concernente  «Sospensione
anticipata  del  servizio  obbligatorio  di  leva  e  disciplina  dei
volontari di truppa in ferma prefissata, nonche'  delega  al  Governo
per il conseguente coordinamento con la  normativa  di  settore»,  la
quale, con l'art. 1, ha sospeso  dal  1°  gennaio  2005  il  servizio
obbligatorio di leva; 
  Vista  la  legge  7  febbraio  2006,  n.  44,  concernente   «Nuove
disposizioni in materia di  assegno  sostitutivo  dell'accompagnatore
militare», che ha rideterminato la misura  dell'assegno  sostitutivo,
per gli anni 2006-2007, con onere valutato in 21.595.000 euro per gli
anni 2006 e 2007; 
  Vista la legge 3  dicembre  2009,  n.  184,  recante  «Disposizioni
concernenti l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare per il
2009", che ha esteso l'efficacia dell'art. 1 della legge  n.  44  del
2006 per gli anni 2008 e 2009  mediante  corresponsione  in  un'unica
soluzione nell'anno 2009 dell'assegno  ivi  previsto,  con  un  onere
valutato in 11.009.494 per l'anno 2009; 
  Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in  legge,
con modificazioni, dalla  legge  14  luglio  2008,  n.  121,  recante
«Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in
applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della  legge  24  dicembre
2007, n. 244», e in particolare l'art.  1,  comma  4,  con  cui  sono
trasferite al Ministero del lavoro, della salute  e  delle  politiche
sociali le funzioni gia' attribuite al Ministero  della  solidarieta'
sociale e sono trasferiti alla Presidenza del Consiglio dei  Ministri
i compiti in materia di Servizio civile nazionale; 
  Visti i decreti, di cui all'art. 1, comma 4, della citata legge  n.
288 del 2002, del Ministro della difesa di concerto con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze  e  il  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali in data 28 agosto  2003,  3  settembre  2004  e  19
dicembre 2005, i decreti del Ministro della difesa, di  concerto  con
il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e  il  Ministro  della
solidarieta' sociale in data 16 ottobre 2006  e  20  luglio  2007,  i
decreti del Ministro  della  difesa,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro, della  salute
e delle politiche sociali in data 23 settembre 2008 e 17 luglio 2009;
i decreti del Ministro della difesa,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze e  il  Ministro  del  lavoro,  e  delle
politiche sociali in data 14 settembre 2010 e 15 luglio 2011; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data
1° dicembre 2011, recante la ripartizione in capitoli dell'Unita'  di
voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato  per
l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014, in base al quale
risulta  iscritto   nello   stato   di   previsione   del   Ministero
dell'economia e delle finanze lo stanziamento di euro 7.746.853 cosi'
ripartito: nell'ambito della  missione  «Diritti  sociali,  politiche
sociali e famiglia» - programma «Sostegno in favore di pensionati  di
guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali», sul capitolo
1316 un importo di euro 6.619.853 e sul capitolo 1319 un  importo  di
euro 658.000; nell'ambito della missione «politiche previdenziali»  -
programma «Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale
- trasferimenti agli enti ed  organismi  interessati»,  sul  capitolo
2198 un importo di euro 469.000; 
  Viste le comunicazioni della Presidenza del Consiglio dei  Ministri
- Ufficio nazionale per il servizio civile - in data 3  maggio  2012,
nonche' del Ministero dell'economia e delle finanze in data 26 aprile
2012; 
  Considerato che, per il  corrente  anno  2012,  la  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri - Ufficio nazionale per il servizio civile non
ha ricevuto, dagli enti accreditati all'albo nazionale  o  agli  albi
regionali ai sensi della citata legge n. 64 del  2001,  comunicazione
relativa all'assegnazione di accompagnatori del  servizio  civile  ai
grandi invalidi; 
  Considerato altresi' che  il  medesimo  Ufficio  nazionale  per  il
servizio civile aveva provveduto a invitare sia gli interessati,  nel
caso di mancata assegnazione di accompagnatore da  parte  degli  enti
accreditati,  a  presentare  direttamente   al   competente   Ufficio
dell'economia e delle  finanze  la  domanda  per  ottenere  l'assegno
sostitutivo, sia gli enti stessi a comunicare a quest'ultimo  Ufficio
i  nominativi  dei  volontari  eventualmente  assegnati   ai   grandi
invalidi; 
  Considerato che la legge n. 44 del 2006 ha cessato  di  produrre  i
suoi effetti al 31 dicembre 2007, e che la legge n. 184 del 2009,  ha
esteso l'efficacia della predetta legge n. 44 del  2006  per  i  soli
anni 2008 e 2009; 
  Considerato che le priorita' stabilite dalla legge n. 288 del 2002,
all'art. 1, commi 2 e  4,  per  l'assegnazione  degli  accompagnatori
debbono  necessariamente  tenere   conto   della   situazione   sopra
evidenziata,  che  non  registra,  per   il   corrente   anno   2012,
assegnazioni  di  accompagnatori  del  servizio  civile   ai   grandi
invalidi; 
  Considerato che il  numero  complessivo  di  istanze  pervenute  al
Ministero   dell'economia   e   delle    finanze    -    Dipartimento
dell'amministrazione  generale,  del  personale  e  dei   servizi   -
Direzione centrale dei servizi del tesoro - Ufficio 7,  per  ottenere
l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare, ammontano a 1005; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Alla data del 30 aprile 2012,  il  numero  dei  grandi  invalidi
affetti dalle infermita' di cui alle lettere A, numeri 1), 2),  3)  e
4), secondo comma, e A-bis della Tabella E allegata  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915,  aventi  titolo
all'assegno mensile di 878 euro  sostitutivo  dell'accompagnatore  ai
sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 288,  e'
di 420 unita', per l'importo annuo complessivo di euro 4.425.120. 
  2. Gli assegni sostitutivi erogabili con le restanti disponibilita'
relative all'anno 2012, pari ad euro 3.321.773,  sono  liquidati,  in
via prioritaria, nella misura di 878 euro mensili, ai grandi invalidi
affetti dalle infermita'  di  cui  al  comma  1  e,  successivamente,
nell'ordine, e secondo la data di  presentazione  delle  domande  per
ottenere il servizio di accompagnamento, alle seguenti  categorie  di
aventi diritto, affetti dalle invalidita' di  cui  alle  lettere  A),
numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma; A-bis; B), numero 1;  C);  D);
ed E), numero 1, della citata tabella E: 
    a) grandi invalidi che hanno  fatto  richiesta  del  servizio  di
accompagnamento almeno  una  volta  nel  triennio  precedente  al  15
gennaio 2003 e ai quali gli enti preposti non sono stati in grado  di
assicurarlo; 
    b) grandi invalidi che dopo  l'entrata  in  vigore  della  citata
legge  n.  288  del  2002  hanno  fatto  richiesta  del  servizio  di
accompagnamento senza ottenerlo ovvero che abbiano presentato istanza
per ottenere l'assegno sostitutivo direttamente al competente Ufficio
dell'economia e delle finanze. 
  3. Gli assegni sostitutivi di cui ai commi  1  e  2,  nella  misura
mensile di 878 euro ovvero nella  misura  ridotta  del  50%,  secondo
quanto previsto dall'ultimo periodo del comma  4  dell'art.  1  della
legge n. 288 del 2002, sono corrisposti, a domanda degli interessati,
a decorrere dal l° gennaio 2012 e fino al 31  dicembre  dello  stesso
anno, ovvero dal primo  giorno  del  mese  successivo  alla  data  di
presentazione della domanda per ottenere  l'assegno  sostitutivo  per
coloro  che  abbiano  richiesto  il  beneficio  per  la  prima  volta
nell'anno 2012. 
  4. Ai fini della determinazione della data di  presentazione  delle
domande di cui al comma 3 fa fede la data del timbro postale.