IL DIRETTORE GENERALE 
delle professioni  sanitarie  e  delle  risorse  umane  del  servizio
                         sanitario nazionale 
 
  Vista l'istanza, pervenuta in  data  2.10.2006,  con  la  quale  la
sig.ra Mucanji Pranvera, nata il 16 maggio 1970  a  Korce  (Albania),
cittadina albanese, ha chiesto il riconoscimento  del  titolo  «Mjeke
Stomatologe», rilasciato alla sig.ra Pranvera Zenel Muca in  data  10
luglio 1993 dall'Universita' degli studi di Tirana (Albania), ai fini
dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra; 
  Vista la certificazione anagrafica rilasciata in data 7 agosto 2012
dal Consolato  generale  della  Repubblica  d'Albania  a  Milano  che
attesta che la cittadina albanese Pranvera  Mucanji  e  la  cittadina
Pranvera Muca  (paternita'  Zenel)  si  identificano  nella  medesima
persona e che le esatte generalita' sono Pranvera Mucanji; 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio  1998,  n.  286  -  recante:
«Testo   unico   delle   disposizioni   concernenti   la   disciplina
dell'immigrazione e norme  sulla  condizione  dello  straniero»  -  e
successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la  legge  30  luglio
2002, n. 189; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394: «Regolamento recante norme di attuazione del testo  unico  delle
disposizioni concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme
sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma  6,  del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed
integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18
ottobre 2004, n. 334; 
  Visti gli articoli 49 e 50 del predetto  decreto  n.  394/1999  che
disciplinano il riconoscimento dei  titoli  professionali  abilitanti
all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti  in  un  Paese
Terzo da parte dei cittadini non comunitari; 
  Visto l'art. 60 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; 
  Tenuto conto che nella riunione del 7 ottobre 2008 della conferenza
dei servizi, di cui all'art. 16, comma 3 del  decreto  legislativo  9
novembre  2007,  n.  206,  si   e'   ritenuto   di   subordinare   il
riconoscimento del titolo  in  questione  al  superamento,  da  parte
dell'istante, di  una  prova  attitudinale  nelle  seguenti  materie:
endodonzia;  protesi  dentaria;  parodontologia;   medicina   legale;
ortodonzia; odontoiatria conservativa; radiologia; 
  Visto l'esito di detta prova attitudinale, effettuata in data  5  e
12 giugno 2012, a seguito della quale la sig.ra Mucanji  Pranvera  e'
risultata idonea; 
  Rilevata  la  sussistenza   dei   requisiti   di   legge   per   il
riconoscimento del titolo di odontoiatra; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
  Visto l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il  quale
il dott. Giovanni Leonardi, direttore generale della direzione  delle
professioni sanitarie e delle risorse umane  del  servizio  sanitario
nazionale, ha  disposto  che  per  le  attivita'  di  amministrazione
corrente, compresi  i  provvedimenti  finali  di  riconoscimento  dei
titoli ovvero di diniego nonche' i decreti di attribuzione di  misura
compensativa, i direttori degli uffici sono  delegati  per  la  firma
degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. A partire dalla data del  presente  decreto,  il  titolo  «Mjeke
Stomatologe», rilasciato alla sig.ra Pranvera Zenel  Muca,  cittadina
albanese, in data 10 luglio  1993  dall'Universita'  degli  studi  di
Tirana   (Albania),   e'   riconosciuto   quale   titolo   abilitante
all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra. 
  2. La dott.ssa Mucanji Pranvera e'  autorizzata  ad  esercitare  in
Italia la professione di odontoiatra previa  iscrizione,  nell'ambito
delle quote stabilite ai sensi dell'art.  3,  comma  4,  del  decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, all'Ordine
dei medici-chirurghi e degli odontoiatri - Albo degli  odontoiatri  -
che accerta la conoscenza, da parte  dell'interessato,  della  lingua
italiana e  delle  speciali  disposizioni  che  regolano  l'esercizio
professionale in Italia. 
  3. Il presente decreto, ai sensi dell'art.  50,  comma  8-bis,  del
decreto del Presidente della  Repubblica  31  agosto  1999,  n.  394,
qualora il sanitario non si iscriva al relativo  albo  professionale,
perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 17 agosto 2012 
 
                                     p. Il direttore generale: Parisi