IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto l'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, che istituisce
il fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (FIT); 
  Vistala direttiva del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato  16  gennaio  2001,   recante   direttive   per   la
concessione  delle  agevolazioni  del  fondo  speciale  rotativo  per
l'innovazione tecnologica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana del 4 aprile 2001, n. 79; 
  Visto l'art. 1, commi da 354 a 361, della legge 30  dicembre  2004,
n. 311, che ha istituito presso la Cassa depositi e  prestiti  S.p.a.
il fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti  in
ricerca (FRI); 
  Visto  il  decreto  interministeriale  1°  febbraio  2006,  che  ha
stabilito requisiti e condizioni per la concessione di  finanziamenti
agevolati a programmi relativi ad attivita' di sviluppo e a  connesse
attivita' di ricerca, ai sensi dell'art. 14 della legge  17  febbraio
1982, n. 46, nel caso di ricorso alle  risorse  del  FRI,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 21 marzo 2006,
n. 67; 
  Vista la direttiva del Ministro dello sviluppo economico 10  luglio
2008 concernente l'adeguamento della direttiva 16 gennaio  2001  alla
disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato  a  favore  della
ricerca, sviluppo e innovazione  (2006/C  323/01),  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10  settembre  2008,
n. 212; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  5  febbraio
2009 recante le modalita' di attuazione della procedura negoziale  ai
sensi dell'art. 2, comma 2, della citata direttiva del Ministro dello
sviluppo economico 10 luglio 2008, nell'ambito  del  FIT,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  del  29  maggio
2009, n. 123; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  29  luglio
2009,  recante  le  modalita'  di  agevolazione  dei   programmi   di
prevalente sviluppo sperimentale  di  rilevanti  dimensioni,  ammessi
alla procedura negoziale, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana del 21 settembre 2009, n. 219; 
  Vista la circolare del Ministro dello sviluppo  economico  n.  8475
del 29 luglio 2009 concernente le modalita' e le  condizioni  per  la
concessione delle agevolazioni previste dal FIT tramite la  procedura
negoziale ai sensi del citato decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
economico 5 febbraio 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana del 13 agosto 2009, n. 187; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 14  dicembre
2009 recante la disciplina dei contratti di  innovazione  tecnologica
ai sensi della legge  17  febbraio  1982,  n.  46,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 febbraio 2010, n.
44; 
  Considerata l'esigenza di  modificare  le  procedure  previste  dal
predetto  decreto  14  dicembre  2009  per  la  presentazione  e   lo
svolgimento dell'attivita' istruttoria delle proposte definitive  dei
contratti  di  innovazione  tecnologica,  nonche'  le  modalita'   di
concessione delle agevolazioni, al  fine  di  garantire  la  coerenza
temporale delle attivita' previste e la definizione, in tempi  certi,
del  procedimento  amministrativo  connesso  alla  concessione  delle
agevolazioni in favore dei contratti di innovazione tecnologica; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. L'art. 7 del decreto ministeriale 14 dicembre 2009,  recante  la
disciplina dei contratti di innovazione tecnologica  ai  sensi  della
legge 17 febbraio 1982, n. 46, e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 7 (Presentazione e istruttoria della proposta definitiva).  -
1. La proposta definitiva del progetto di innovazione tecnologica  e'
presentata dal soggetto proponente, con le modalita' di cui al  comma
3,  al  soggetto   convenzionato   prescelto   per   lo   svolgimento
dell'attivita'  istruttoria,   entro   i   termini   indicati   nella
comunicazione  di  cui  all'art.  6,  comma  7,  pena  la   decadenza
dell'istanza di accesso. 
  2. La proposta definitiva deve contenere: 
    a) la domanda di agevolazioni; 
    b) la scheda tecnica; 
    c) il piano di sviluppo contenente: 
      1)  il  piano  di  management  del  progetto   di   innovazione
tecnologica; in tale documento sono individuati i ruoli dei  soggetti
coinvolti nella struttura organizzativa del progetto, il responsabile
del progetto di innovazione tecnologica e i responsabili dei  singoli
programmi di ricerca e sviluppo che  lo  compongono;  sono,  inoltre,
descritte  le  procedure  per  la  gestione  delle   attivita',   con
particolare attenzione a quelle previste dal soggetto proponente  per
assicurare la coerenza tecnica ed economica del progetto; 
      2) i piani di lavoro di ciascuno dei  programmi  di  ricerca  e
sviluppo che compongono il progetto di innovazione  tecnologica,  con
la  descrizione  degli  obiettivi  realizzativi  delle  attivita'  di
ricerca e di sviluppo. Ciascun  obiettivo  realizzativo  deve  essere
riferito a una delle due categorie  di  attivita'  previste,  ricerca
industriale o sviluppo sperimentale,  e  deve  essere  articolato  in
insiemi omogenei di attivita' elementari (pacchi di  lavoro)  che  ne
consentono il raggiungimento. Gli obiettivi realizzativi  non  devono
essere necessariamente consecutivi l'uno rispetto all'altro e possono
essere sovrapponibili temporalmente. I piani  di  lavoro  contengono,
inoltre, la descrizione dell'allocazione  delle  risorse  tecniche  e
umane in funzione delle attivita' da svolgere e la sede  territoriale
presso cui sono svolte le attivita'; 
      3) i piani economico-finanziari di ciascuno  dei  programmi  di
ricerca  e  sviluppo  che  compongono  il  progetto  di   innovazione
tecnologica,  contenenti  l'indicazione  dei  costi  articolati   per
obiettivo realizzativo e per le voci di costo di cui all'art. 5 della
direttiva 10 luglio 2008. I costi devono essere esposti articolandoli
in relazione ai singoli obiettivi realizzativi  previsti  e  tenendo,
conseguentemente,  distinti   quelli   per   attivita'   di   ricerca
industriale da quelli per attivita' di sviluppo sperimentale. I piani
economico-finanziari contengono, inoltre, il piano  delle  erogazioni
determinato in relazione  ai  costi  previsti  per  i  singoli  stati
avanzamento lavori; 
      4)  la  dimostrazione  dell'«effetto  di  incentivazione»,  con
riferimento ai programmi di ricerca e sviluppo presentati da soggetti
rientranti nella categoria delle grandi imprese,  secondo  i  criteri
stabiliti nell'allegato I del Regolamento (CE) 800/2008 e nel decreto
del Ministro delle attivita' produttive 18  aprile  2005,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  del  12  ottobre
2005, n. 238, ovvero a quelli presentati  da  imprese  di  piccola  e
media dimensione che prevedono un importo di aiuto  superiore  a  7,5
milioni di euro; 
    d) le attestazioni formali di ciascun  soggetto  finanziatore  di
avvenuta richiesta di accertamento del merito di credito da parte dei
singoli soggetti beneficiari. 
  3. La proposta definitiva,  redatta  utilizzando  esclusivamente  i
moduli  resi  disponibili  dal  Ministero,  e'  inviata  al  soggetto
convenzionato prescelto in formato cartaceo a mezzo raccomandata  con
avviso di ricevimento,  con  allegata  copia  integrale  su  supporto
informatico  (cdrom).  Copia   della   documentazione   su   supporto
informatico e' trasmessa dal soggetto proponente anche al  Ministero,
contestualmente  alla  trasmissione  della  proposta  definitiva   al
soggetto convenzionato. 
  4. Il soggetto  convenzionato,  ricevuta  la  proposta  definitiva,
comunica tempestivamente la data di avvenuta ricezione al  Ministero,
il quale provvede alla  nomina  di  un  esperto,  scelto  tra  quelli
iscritti all'albo di cui  al  decreto  ministeriale  7  aprile  2006,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  del  4
luglio 2006, n. 153, e successive modifiche e  integrazioni,  per  la
valutazione degli aspetti tecnologici dei programmi. 
  5. Il soggetto convenzionato  svolge  l'attivita'  istruttoria  del
progetto di  innovazione  tecnologica  e  dei  singoli  programmi  di
ricerca e sviluppo che lo compongono entro novanta giorni dalla  data
di ricezione della proposta definitiva, comunicata ai sensi del comma
4, secondo le modalita' indicate all'art. 6, comma 6, della direttiva
10  luglio  2008.  Nell'ambito   della   verifica   della   validita'
economico-finanziaria  dei  singoli  programmi,  sono  valutate,   in
particolare, la pertinenza delle spese previste e la loro congruita',
in   relazione   a   ragionevoli   valutazioni   di    mercato,    e,
conseguentemente, sono rideterminati i costi ammissibili. Il soggetto
convenzionato puo' trasmettere al Ministero le risultanze istruttorie
anche in assenza della documentazione comprovante l'attestazione  del
merito di credito del soggetto finanziatore. 
  6. Il Ministero, entro trenta giorni dal  ricevimento  degli  esiti
istruttori di cui al  comma  5,  ne  da'  comunicazione  al  Comitato
tecnico di cui all'art. 16, comma 2, della legge 17 febbraio 1982, n.
46, che esprime e trasmette al Ministero  stesso  il  proprio  parere
entro  dieci  giorni  dalla  comunicazione  medesima.  Il   Ministero
comunica al soggetto proponente e al soggetto convenzionato gli esiti
del parere entro i successivi 30 giorni".