IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Vista la legge 21 ottobre 2005, n. 219, recante: «Nuova  disciplina
delle  attivita'  trasfusionali  e  della  produzione  nazionale   di
emoderivati»,  in  particolare  l'art.  14,  che  al  comma  1,   nel
riconoscere    la    funzione    sovraregionale    e    sovraziendale
dell'autosufficienza,    individua    specifici     meccanismi     di
programmazione,   organizzazione   e   finanziamento   del    sistema
trasfusionale nazionale e  al  successivo  comma  2  prevede  che  il
Ministro della salute,  sulla  base  delle  indicazioni  fornite  dal
Centro  nazionale  sangue  di  cui  all'art.  12  e  dalle  strutture
regionali di coordinamento, in accordo con la  Conferenza  permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e  le  Province  autonome  di
Trento  e  di  Bolzano,  definisce  annualmente   il   programma   di
autosufficienza  nazionale  che  individua  i  consumi  storici,   il
fabbisogno reale, i livelli di produzione necessari,  le  risorse,  i
criteri di finanziamento del sistema, le modalita' organizzative ed i
riferimenti tariffari per la compensazione tra le Regioni, i  livelli
di importazione ed esportazione eventualmente necessari; 
  Visti, in particolare, l'art. 10, comma 1, della predetta legge  n.
219 del 2005 che individua le competenze del Ministero  della  salute
nel settore trasfusionale, definendo,  in  particolare,  tra  le  sue
funzioni quella della programmazione delle attivita' trasfusionali  a
livello nazionale e l'art. 11  che  stabilisce  i  principi  generali
sulla programmazione sanitaria in materia di attivita'  trasfusionali
specificando  che  per  il  raggiungimento  dell'autosufficienza   e'
richiesto il concorso delle Regioni e delle Aziende sanitarie; 
  Visto il decreto legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante:
«Attuazione della direttiva 2001/83/CE  (e  successive  direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano, nonche' della direttiva 2003/94/CE» che, all'art. 136,
comma 1, prevede  che  il  Ministero  della  salute  prenda  tutti  i
provvedimenti  necessari  per  raggiungere  l'autosufficienza   della
Comunita' europea in materia di sangue e di plasma umani e che, a tal
fine, incoraggi le donazioni, volontarie e non remunerate, di  sangue
o suoi componenti e prenda tutti i  provvedimenti  necessari  per  lo
sviluppo della produzione e dell'utilizzazione dei prodotti  derivati
dal sangue o dal plasma umani provenienti da donazioni  volontarie  e
non remunerate; 
  Visto il decreto legislativo 9  novembre  2007,  n.  207,  recante:
«Attuazione della  direttiva  2005/61/CE  che  applica  la  direttiva
2002/98/CE  per  quanto  riguarda  la   prescrizione   in   tema   di
rintracciabilita'  del  sangue  e  degli  emocomponenti  destinati  a
trasfusioni e  la  notifica  di  effetti  indesiderati  ed  incidenti
gravi»; 
  Visto il decreto legislativo 9  novembre  2007,  n.  208,  recante:
«Attuazione della  direttiva  2005/62/CE  che  applica  la  direttiva
2002/98/CE per quanto riguarda le norme e le  specifiche  comunitarie
relative ad un sistema di qualita' per i servizi trasfusionali»; 
  Visto il decreto legislativo 20 dicembre  2007,  n.  261,  recante:
«Revisione del Decreto Legislativo 19 agosto 2005,  n.  191,  recante
attuazione  della  direttiva  2002/98/CE  che  stabilisce  norme   di
qualita'  e  di  sicurezza  per  la  raccolta,   il   controllo,   la
lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue  umano  e
dei suoi componenti»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 3  marzo  2005,  recante
«Caratteristiche e  modalita'  per  la  donazione  del  sangue  e  di
emocomponenti», pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  del  13  aprile
2005, n. 85; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 3 marzo  2005,  recante:
«Protocolli per l'accertamento della idoneita' del donatore di sangue
e di emocomponenti»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  13
aprile 2005, n. 85; 
  Visto il decreto del Ministro  della  sanita'  1°  settembre  1995,
recante: «Costituzione e compiti dei comitati per  il  buon  uso  del
sangue presso  i  presidi  ospedalieri»,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale del 13 ottobre 1995, n. 240; 
  Visto il decreto  del  Ministro  della  sanita'  5  novembre  1996,
recante: «Integrazione al  Decreto  Ministeriale  1°  settembre  1995
concernente la costituzione e compiti dei comitati per  il  buon  uso
del sangue presso i presidi ospedalieri», pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale del 13 dicembre 1996, n. 292; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del  21  dicembre  2007,
recante:   «Istituzione   del   sistema   informativo   dei   servizi
trasfusionali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  del  16  gennaio
2007, n. 13; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 11 aprile 2008, recante:
«Programma  di  autosufficienza  nazionale  del  sangue  e  dei  suoi
derivati - anno 2008, ai sensi dell'art. 14 comma 2, della  legge  21
ottobre, n. 219», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del  12  giugno
2008, n. 136; 
  Visto il decreto del Ministro del  lavoro,  della  salute  e  delle
politiche  sociali  17  novembre  2009,   recante:   «Programma   per
l'autosufficienza nazionale del sangue e dei suoi prodotti per l'anno
2009», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre  2009,  n.
301; 
  Visto il  decreto  del  Ministro  della  salute  20  gennaio  2011,
recante: «Programma di autosufficienza nazionale  del  sangue  e  dei
suoi prodotti per l'anno 2010», pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
del 9 aprile 2011, n. 82; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 7 ottobre 2011, recante:
«Programma  di  autosufficienza  nazionale  del  sangue  e  dei  suoi
prodotti per l'anno 2011», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21
novembre 2011, n. 271; 
  Visto l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le  Province  autonome
di Trento e Bolzano sui requisiti minimi organizzativi, strutturali e
tecnologici delle attivita' sanitarie  dei  servizi  trasfusionali  e
delle unita' di raccolta e sul modello per  le  visite  di  verifica,
sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,  le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella  seduta  del
16 dicembre 2010 (Rep. Atti n. 242/CSR); 
  Visto il decreto del Ministro della salute 12 aprile 2012, recante:
«Modalita' transitorie per l'immissione in commercio  dei  medicinali
emoderivati  prodotti  dal  plasma  umano  raccolto  sul   territorio
nazionale» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 2012, n.
147; 
  Considerato che l'autosufficienza del sangue e  dei  suoi  prodotti
costituisce, ai sensi dell'art. 11 della legge 21  ottobre  2005,  n.
219  un  interesse  nazionale  sovraregionale  e  sovraziendale   non
frazionabile ed e' finalizzato a garantire a  tutti  i  cittadini  la
costante e  pronta  disponibilita'  quantitativa  e  qualitativa  dei
prodotti  e  delle  prestazioni  trasfusionali   necessari   per   la
erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza e che essa  si  fonda
sul  principio   etico   della   donazione   volontaria,   periodica,
responsabile e non remunerata; 
  Considerato altresi' che  l'autosufficienza  e'  un  obiettivo  cui
concorrono tutte le regioni  e  le  province  autonome  dotandosi  di
strumenti di governo caratterizzati da capacita'  di  programmazione,
monitoraggio, controllo e partecipazione attiva alle funzioni di rete
di interesse regionale, interregionale e nazionale; 
  Vista la nota, datata  2  aprile  2012,  con  la  quale  il  Centro
nazionale sangue, in ottemperanza  alle  disposizioni  di  legge,  ha
trasmesso le indicazioni, formulate assieme alle strutture  regionali
di coordinamento, per la definizione del programma di autosufficienza
nazionale del sangue e dei suoi prodotti per l'anno 2012; 
  Considerato altresi' che  tali  indicazioni  sono  state  elaborate
anche sulla base  della  rilevazione  dei  principali  risultati  dei
predetti Programmi di autosufficienza nazionale del sangue e dei suoi
prodotti per gli anni dal 2008 al 2011, che  costituiscono  una  base
informativa indispensabile per la  programmazione  relativa  all'anno
2012; 
  Tenuto  conto  che  tali   indicazioni,   condivise   anche   dalle
Associazioni  e  Federazioni  dei  donatori   volontari   di   sangue
rappresentative a livello nazionale e regionale, costituiscono di per
se' un programma organico, articolato ed  esaustivo  delle  finalita'
della legge, compatibile con lo stato di attuazione  della  medesima,
da ritenersi pertanto condivisibile ed applicabile quale Programma di
autosufficienza nazionale per l'anno 2012; 
  Acquisito l'accordo della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le  province  autonome  nella  seduta  del  25
luglio 2012 (Rep.Atti n. 146/CSR); 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1.   Ai   fini   della   programmazione    e    del    monitoraggio
dell'autosufficienza del Sistema trasfusionale  italiano  per  l'anno
2012, ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 21 ottobre 2005, n.
219, e' adottato il Programma di autosufficienza  nazionale,  di  cui
all'allegato  A)  al  presente  decreto  di  cui  costituisce   parte
integrante. 
  2. Tale programma, predisposto in linea con lo stato di  attuazione
della legge 21 ottobre 2005,  n.  219  e  incentrato  sugli  elementi
strategici prioritari per l'autosufficienza regionale e nazionale del
sangue e dei suoi prodotti, individua i consumi storici, i fabbisogni
ed i livelli di produzione necessari e definisce linee  di  indirizzo
per  il   monitoraggio   della   stessa   autosufficienza,   per   la
compensazione interregionale, per il miglioramento della  qualita'  e
dell'appropriatezza, nonche' gli obiettivi strategici e le  linee  di
indirizzo volti ad integrare l'autosufficienza del sangue e dei  suoi
prodotti  con  il  percorso  di   qualificazione   che   il   sistema
trasfusionale italiano e' tenuto a svolgere ai fini  dell'adeguamento
alle norme di matrice europea che interessano il settore. 
  3. L'attuazione  del  programma  di  cui  ai  commi  precedenti  e'
periodicamente soggetta ad azioni di monitoraggio e verifica. 
  4. La realizzazione del  Programma  e'  effettuata  utilizzando  le
risorse disponibili a legislazione vigente, senza  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  Organi  di
controllo  e  sara'  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
    Roma, 4 settembre 2012 
 
                                                Il Ministro: Balduzzi 

Registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 2012 
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute  e  Min.
lavoro, registro n. 13, foglio n. 208