Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970 n. 352,
si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione,  in
data 12 ottobre 2012,  ha  raccolto  a  verbale  e  dato  atto  della
dichiarazione resa da  14  cittadini  italiani,  previo  deposito  di
dichiarazioni sostitutive e  di  certificati  comprovanti  iscrizione
nelle  liste  elettorali,  di  voler  promuovere  una  richiesta   di
referendum popolare, previsto dall'art. 75  della  Costituzione,  sul
seguente quesito: 
    Volete voi l'abrogazione: dell'articolo 24 inerente "disposizioni
in materia di trattamenti  pensionistici"  della  legge  214  del  22
dicembre 2011 di conversione con modificazioni del  decreto  legge  6
dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la  crescita,
l'equita'  e  il  consolidamento  dei  conti  pubblici,   nel   testo
risultante per effetto di modificazioni ed  integrazioni  successive,
limitatamente alle seguenti parti: 
    sesto comma, primo periodo, limitatamente alle parole:  "al  fine
di conseguire una convergenza verso  un  requisito  uniforme  per  il
conseguimento del diritto al trattamento pensionistico  di  vecchiaia
tra  uomini  e  donne  e  tra  lavoratori  dipendenti  e   lavoratori
autonomi,"; 
    sesto  comma,  lettera  a),  primo  periodo,  limitatamente  alle
parole: "la cui pensione e' liquidata a carico dell'AGO e delle forme
sostitutive della medesima"; 
    sesto comma, lettera a), l'intero  secondo  periodo  che  recita:
"Tale requisito anagrafico  e'  fissato  a  63  anni  e  sei  mesi  a
decorrere dal 1° gennaio 2014, a 65 anni a decorrere dal  1°  gennaio
2016 e 66 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018."; 
    sesto comma, lettera b), primo periodo limitatamente alle parole:
"e sei mesi"; 
    sesto comma, lettera b)  l'intero  secondo  periodo  che  recita:
"Tale requisito anagrafico e' fissato a 64 anni e 6 mesi a  decorrere
dal 1° gennaio 2014, a 65 anni e 6 mesi a decorrere  dal  1°  gennaio
2016 e a 66 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018."; 
    sesto comma lettera c) primo periodo, limitatamente alle  parole:
"e per le lavoratrici dipendenti di cui all'articolo 22-ter, comma 1,
del  decreto-legge  1°   luglio   2009,   n.   78,   convertito   con
modificazioni,  dalla  legge  3  agosto  2009,  n.102,  e  successive
modificazioni e integrazioni,"; 
    settimo  comma,  primo  periodo,   limitatamente   alle   parole:
"un'anzianita' contributiva minima pari a 20 anni, a  condizione  che
l'importo  della  pensione  risulti  essere  non  inferiore,  per   i
lavoratori con riferimento ai quali il primo  accredito  contributivo
decorre successivamente al 1° gennaio 1996,  a  1,5  volte  l'importo
dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6,  della  legge  8
agosto 1995, n. 335."; 
    settimo comma, l'intero secondo periodo che recita: "Il  predetto
importo  soglia  pari,  per  l'anno  2012,  a  1,5  volte   l'importo
dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6,  della  legge  8
agosto 1995, n.  335, e'  annualmente  rivalutato  sulla  base  della
variazione  media  quinquennale  del  prodotto  interno  lordo  (PIL)
nominale,  appositamente   calcolata   dall'Istituto   nazionale   di
statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente  l'anno
da rivalutare."; 
    settimo comma, l'intero terzo periodo che recita:  "In  occasione
di  eventuali  revisioni  della  serie  storica   del   PIL   operate
dall'ISTAT, i tassi di variazione da considerare sono quelli relativi
alla serie preesistente anche  per  l'anno  in  cui  si  verifica  la
revisione  e  quelli  relativi  alla  nuova  serie   per   gli   anni
successivi."; 
    settimo comma, l'intero quarto periodo che recita:  "Il  predetto
importo soglia non puo' in ogni caso essere inferiore,  per  un  dato
anno, a 1,5 volte l'importo mensile  dell'assegno  sociale  stabilito
per il medesimo anno."; 
    settimo comma, quinto periodo,  limitatamente  alle  parole:  "Si
prescinde dal predetto requisito di importo minimo se in possesso  di
un'eta' anagrafica pari a settanta anni, ferma restando"; 
    settimo comma, l'intero sesto periodo che recita: "Fermo restando
quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 28 settembre  2001,
n. 355, convertito con modificazioni, dalla legge 27  novembre  2001,
n. 417, all'articolo 1, comma 23 della legge 8 agosto 1995,  n.  335,
le parole ", ivi comprese quelle relative  ai  requisiti  di  accesso
alla prestazione di cui al comma 19," sono soppresse." ; 
    ottavo comma che recita: "A decorrere  dal  1°  gennaio  2018  il
requisito anagrafico per il conseguimento dell'assegno  di  cui  all'
articolo 3, comma 6, della legge  8  agosto  1995,  n.  335  e  delle
prestazioni di cui all'articolo 10 della legge  26  maggio  1970,  n.
381, e  all'articolo  19  della  legge  30  marzo  1971,  n.  118, e'
incrementato di un anno."; 
    nono comma, l'intero primo periodo che recita: "Per i  lavoratori
e le lavoratrici la cui pensione e' liquidata  a  carico  dell'AGO  e
delle forme esclusive e sostitutive  della  medesima,  nonche'  della
gestione separata di cui all'articolo 2,  comma  26,  della  legge  8
agosto 1995, n.  335,  i  requisiti  anagrafici  per  l'accesso  alla
pensione di vecchiaia di cui al comma 6 del presente articolo  devono
essere tali da garantire un'eta' minima  di  accesso  al  trattamento
pensionistico non inferiore a 67 anni per i soggetti, in possesso dei
predetti requisiti, che maturano il  diritto  alla  prima  decorrenza
utile del pensionamento dall'anno 2021."; 
    nono comma, l'intero secondo periodo che  recita:  "Qualora,  per
effetto degli adeguamenti  dei  predetti  requisiti  agli  incrementi
della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122, e successive  modificazioni,  la  predetta  eta'
minima  di  accesso  non   fosse   assicurata,   sono   ulteriormente
incrementati gli stessi requisiti, con lo stesso decreto direttoriale
di cui al citato articolo 12, comma 12-bis, da emanare  entro  il  31
dicembre 2019, al fine di garantire, per i soggetti, in possesso  dei
predetti requisiti, che maturano il  diritto  alla  prima  decorrenza
utile del pensionamento dall'anno 2021, un'eta' minima di accesso  al
trattamento pensionistico comunque non inferiore a 67 anni."; 
    nono comma, l'intero terzo periodo che recita:  "Resta  ferma  la
disciplina  di  adeguamento  dei  requisiti  di  accesso  al  sistema
pensionistico  agli  incrementi  della  speranza  di  vita  ai  sensi
dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.  122,  per  gli
adeguamenti successivi a quanto previsto dal  penultimo  periodo  del
presente comma."; 
    decimo comma, primo periodo limitatamente alle parole: "42 anni e
1 mese per gli uomini e" e alle parole "e 1 mese per le donne"; 
    decimo  comma,  l'intero  secondo  periodo  che   recita:   "Tali
requisiti contributivi sono aumentati di un ulteriore mese per l'anno
2013 e di un ulteriore mese a decorrere dall'anno 2014."; 
    decimo comma, l'intero terzo periodo che recita: "Sulla quota  di
trattamento   relativa   alle   anzianita'   contributive    maturate
antecedentemente il  1°  gennaio  2012, e'  applicata  una  riduzione
percentuale pari ad 1 punto percentuale per  ogni  anno  di  anticipo
nell'accesso al pensionamento rispetto  all'eta'  di  62  anni;  tale
percentuale annua e' elevata a 2  punti  percentuali  per  ogni  anno
ulteriore di anticipo rispetto a due anni."; 
    decimo comma, l'intero quarto periodo che recita:  "Nel  caso  in
cui  l'eta'  al   pensionamento   non   sia   intera   la   riduzione
percentuale e' proporzionale al numero di mesi."; 
    dodicesimo comma che recita:  "A  tutti  i  requisiti  anagrafici
previsti dal presente decreto per  l'accesso  attraverso  le  diverse
modalita'  ivi  stabilite  al  pensionamento,  nonche'  al  requisito
contributivo di cui al comma 10, trovano applicazione gli adeguamenti
alla speranza di vita di cui all'articolo  12  del  decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni  e  integrazioni;  al
citato  articolo  sono   conseguentemente   apportate   le   seguenti
modifiche: 
    a) al comma 12-bis dopo le parole "e all' articolo  3,  comma  6,
della legge 8  agosto  1995,  n.  335,  e  successive  modificazioni,
"aggiungere le seguenti: "e il requisito  contributivo  ai  fini  del
conseguimento    del    diritto    all'accesso    al    pensionamento
indipendentemente dall'eta' anagrafica"; 
    b) al comma 12-ter alla lettera a)  le  parole  "i  requisiti  di
eta'" sono sostituite dalle seguenti:  "i  requisiti  di  eta'  e  di
anzianita' contributiva"; 
    c) al comma 12-quater, al primo periodo, e' soppressa, alla fine,
la parola "anagrafici"."; 
     quindicesimo comma, l'intero quinto periodo che  recita:  "Resta
fermo che, in ogni caso, ai soggetti di cui  al  presente  comma  che
maturano  i  requisiti  dal  1°   gennaio   2012   trovano   comunque
applicazione  le  disposizioni  di  cui  al  comma  12  del  presente
articolo."; 
    quindicesimo  comma-bis,  limitatamente  alle  parole:  "In   via
eccezionale," e alle parole: "del settore  privato  le  cui  pensioni
sono liquidate a carico dell'assicurazione  generale  obbligatoria  e
delle forme sostitutive della medesima"; 
    quindicesimo comma-bis, lettera  a)  limitatamente  alle  parole:
"entro  il  31  dicembre  2012  i  quali  avrebbero  maturato,  prima
dell'entrata in vigore del  presente  decreto,  i  requisiti  per  il
trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2012", e alle  parole:
"al compimento di un'eta' anagrafica non inferiore ai 64 anni"; 
    quindicesimo comma-bis, lettera  b)  limitatamente  alle  parole:
"un'eta' anagrafica non inferiore a 64 anni qualora maturino entro il
31 dicembre 2012", e alle parole: "alla medesima data conseguano"; 
    diciassettesimo comma, che recita: "Ai  fini  del  riconoscimento
della  pensione  anticipata,  ferma  restando  la   possibilita'   di
conseguire  la  stessa  ai  sensi  dei  commi 10  e 11  del  presente
articolo, per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e
pesanti, a norma dell'articolo i della legge 4 novembre 2010, n. 183,
all'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011,  n.  67,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    - al  comma  5,  le  parole  "2008-2012"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "2008-2011" e alla lettera  d)  del  medesimo  comma  5  le
parole "per gli anni 2011 e 2012"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"per l'anno 2011"; 
    - al comma 4, la parola  "2013"  e'  sostituita  dalla  seguente:
"2012" e le parole: "con un'eta' anagrafica ridotta di  tre  anni  ed
una somma di eta' anagrafica e anzianita' contributiva ridotta di tre
unita'  rispetto  ai  requisiti  previsti  dalla  Tabella   B"   sono
sostituite dalle seguenti: "con i requisiti  previsti  dalla  Tabella
B"; 
    - al comma 6 le parole "dal 1° luglio 2009" e "ai commi  4  e  5"
sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "dal i°  luglio  2009
al 31 dicembre 2011" e "al comma 5"; 
    - dopo il comma 6 e' inserito il seguente comma: 
    "6-bis Per i lavoratori che prestano le attivita' di cui al comma
1, lettera b), numero 1), per un numero di  giorni  lavorativi  annui
inferiori a 78 e che maturano i requisiti  per  l'accesso  anticipato
dal 1° gennaio 2012, il requisito anagrafico e il valore somma di cui
alla Tabella B di cui all'allegato 1 della legge n. 247 del 2007: 
    a) sono incrementati rispettivamente di due anni e di due  unita'
per coloro che svolgono le predette attivita' per un numero di giorni
lavorativi all'anno da 64 a 71; 
    b) sono incrementati rispettivamente di un anno e di  una  unita'
per coloro che svolgono  le  predette  attivita'  lavorative  per  un
numero di giorni lavorativi all'anno da 72 a 77." 
    - al comma 7 le parole "comma 6" sono sostituite dalle  seguenti:
"commi 6 e 6-bis" ."; 
    diciassettesimo comma-bis, che recita: "Per i lavoratori  di  cui
al comma 17 non si applicano le disposizioni di cui al  comma  5  del
presente articolo e continuano a trovare applicazione, per i soggetti
che maturano i requisiti per il pensionamento dal 1° gennaio 2012  ai
sensi del citato decreto legislativo n. 67 del 2011, come  modificato
dal  comma  17  del  presente  articolo,  le  disposizioni   di   cui
all'articolo 12, comma 2 del decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122  e
successive modificazioni e integrazioni."; 
    diciottesimo comma, primo  periodo,  limitatamente  alle  parole:
"Allo scopo di assicurare un processo  di  incremento  dei  requisiti
minimi di accesso al pensionamento anche"; 
    venticinquesimo  comma,  che  recita:  "In  considerazione  della
contingente situazione finanziaria, la rivalutazione  automatica  dei
trattamenti   pensionistici,   secondo   il   meccanismo    stabilito
dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.  448,  e'
riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti
pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il  trattamento
minimo INPS, nella misura del l00  per  cento.  Per  le  pensioni  di
importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e  inferiore
a tale limite incrementato della quota  di  rivalutazione  automatica
spettante ai sensi del presente comma, l'aumento di rivalutazione  e'
comunque  attribuito  fino  a   concorrenza   del   predetto   limite
maggiorato. Il comma 3 dell'articolo 18 del  decreto-legge  6  luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2011, n. 111, e' abrogato."; 
    -nonche' dell'articolo 12, della legge n.122 del 30 luglio  2010,
di conversione con modificazioni del decreto legge n.78 del 31 maggio
2010 e successive modificazioni, limitatamente alle seguenti parti: 
    comma  12-bis,  limitatamente  alle  parole:  "e   il   requisito
contributivo ai fini del conseguimento  del  diritto  all'accesso  al
pensionamento indipendentemente dall'eta' anagrafica"; 
    comma 12-ter,  lettera  a),  limitatamente  alle  parole:  "e  di
anzianita' contributiva"; 
    - nonche' dell'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011,
n. 67, limitatamente alle seguenti parti: 
    l'intero comma 4 che recita: "A decorrere dal 1° gennaio 2012,  i
lavoratori dipendenti di cui al  comma 1  conseguono  il  diritto  al
trattamento pensionistico con i requisiti previsti dalla tabella B di
cui all'Allegato 1 della legge 24  dicembre  2007,  n.  247.  Restano
fermi gli adeguamenti dei requisiti agli incrementi della speranza di
vita previsti dall'articolo 12 del decreto-legge 31  maggio  2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122."; 
    comma 5,  primo  periodo,  limitatamente  alle  parole:  "In  via
transitoria, per il periodo 2008-2011"; 
    comma 5, l'intera lettera  a  che  recita:  "a)  per  il  periodo
compreso tra  il  1°  luglio  2008  e  il  30  giugno  2009,  un'eta'
anagrafica ridotta di  un  anno  rispetto  a  quella  indicata  nella
Tabella A di cui all'allegato 1 della legge n. 247 del 2007 ;"; 
    comma 5, lettera b), limitatamente alle parole: "per  il  periodo
compreso tra il 1° luglio 2009 e il 31 dicembre 2009,"; 
    comma 5, l'intera lettera  c),  che  recita:  "per  l'anno  2010,
un'eta'  anagrafica  ridotta  di  due  anni  ed  una  somma  di  eta'
anagrafica e anzianita' contributiva ridotta di una  unita'  rispetto
ai requisiti indicati per lo stesso periodo  nella  predetta  Tabella
B"; 
    comma 5, l'intera lettera  d),  che  recita:  "per  l'anno  2011,
un'eta' anagrafica inferiore ridotta di tre anni ed una somma di eta'
anagrafica e anzianita' contributiva ridotta di due  unita'  rispetto
ai requisiti indicati per lo stesso periodo  nella  medesima  Tabella
B."; 
    comma  6,  primo  periodo,  limitatamente  alle  parole:  "e  che
maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1 luglio 2009 al 31
dicembre 2011"; 
    comma 6, lettera a), limitatamente alle parole:"71;"; 
    comma 6, lettera b), limitatamente alle parole: "b) due anni  per
coloro che svolgono le predette attivita' lavorativa per un numero di
giorni lavorativi all'anno da 72 a"; 
    l'intero comma 6-bis, che recita: "Per i lavoratori che  prestano
le attivita' di cui al comma 1, lettera b), numero 1), per un  numero
di giorni lavorativi annui inferiori a 78 e che maturano i  requisiti
per l'accesso anticipato dal 1° gennaio 2012, il requisito anagrafico
e il valore somma di cui alla Tabella B di cui  all'allegato 1  della
legge n. 247 del 2007: 
    a) sono incrementati rispettivamente di due anni e di due  unita'
per coloro che svolgono le predette attivita' per un numero di giorni
lavorativi all'anno da 64 a 71; 
    b) sono incrementati rispettivamente di un anno e di  una  unita'
per coloro che svolgono  le  predette  attivita'  lavorative  per  un
numero di giorni lavorativi all'anno da 72 a 77"?. 
    Dichiarano, altresi', di eleggere domicilio presso Partito  della
Rifondazione Comunista - Direzione Nazionale - V.le  del  Policlinico
131 - 00161 Roma - Tel 06-441821 - fax 06-44239490.