IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto l'articolo 15, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con cui e' previsto che lo Stato eroga, per i dieci anni successivi alla fusione stessa, appositi contributi straordinari commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono; Visto l'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale prescrive che, a decorrere dall'anno 2013, il contributo straordinario ai comuni che danno luogo alla fusione, di cui all'articolo 15, comma 3, del citato testo unico approvato con decreto legislativo n. 267 del 2000, e' commisurato al venti per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti, stabilendo altresi' che le stesse disposizioni trovino applicazione per le fusioni di comuni realizzate negli anni 2012 e successivi; Visto l'articolo 20, comma 3, del predetto decreto-legge n. 95 del 2012, il quale stabilisce che con decreto del Ministro dell'interno di natura non regolamentare sono disciplinate modalita' e termini per l'attribuzione dei contributi alla fusione dei comuni; Considerato, altresi', il disposto del successivo comma 4, del richiamato articolo 20 ai sensi del quale, a decorrere dall'esercizio 2013, sono conseguentemente soppresse le disposizioni del regolamento concernente i criteri di riparto dei fondi erariali destinati al finanziamento delle procedure di fusione tra comuni e l'esercizio associato di funzioni comunali, approvato con decreto del Ministro dell'interno del 1° settembre 2000, n. 318, incompatibili con le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dello stesso articolo 20; Ritenuta la necessita' di disciplinare le modalita' ed i termini per l'attribuzione dei contributi alla fusione dei comuni in applicazione della nuova normativa intervenuta; Considerato che agli enti locali appartenenti ai territori delle regioni autonome Friuli Venezia-Giulia e Valle d'Aosta nonche' agli enti locali appartenenti alle province autonome di Trento e Bolzano, non viene attribuito il contributo di cui al presente decreto in quanto trattasi di territori in cui vige una speciale disciplina per l'attribuzione dei trasferimenti agli enti locali; Decreta: Art. 1 Finalita' del provvedimento 1. Il presente provvedimento definisce le modalita' ed i termini per il riparto dei contributi alle fusioni di comuni realizzate negli anni 2012 e successivi.