IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Visto  l'articolo  15,  comma  3,  del  testo  unico  delle   leggi
sull'ordinamento  degli  enti  locali  approvato   con   il   decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con cui e' previsto che lo  Stato
eroga, per i dieci anni  successivi  alla  fusione  stessa,  appositi
contributi straordinari commisurati ad una  quota  dei  trasferimenti
spettanti ai singoli comuni che si fondono; 
  Visto l'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio  2012,
n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge  7  agosto
2012, n. 135, il quale prescrive che, a decorrere dall'anno 2013,  il
contributo straordinario ai comuni che danno luogo alla  fusione,  di
cui all'articolo 15, comma 3, del citato testo  unico  approvato  con
decreto legislativo n. 267 del 2000,  e'  commisurato  al  venti  per
cento dei trasferimenti erariali  attribuiti  per  l'anno  2010,  nel
limite degli stanziamenti finanziari  previsti,  stabilendo  altresi'
che le stesse disposizioni trovino applicazione  per  le  fusioni  di
comuni realizzate negli anni 2012 e successivi; 
  Visto l'articolo 20, comma 3, del predetto decreto-legge n. 95  del
2012, il quale stabilisce che con decreto del  Ministro  dell'interno
di natura non regolamentare sono disciplinate modalita' e termini per
l'attribuzione dei contributi alla fusione dei comuni; 
  Considerato, altresi', il disposto  del  successivo  comma  4,  del
richiamato articolo 20 ai sensi del quale, a decorrere dall'esercizio
2013, sono conseguentemente soppresse le disposizioni del regolamento
concernente i criteri di riparto  dei  fondi  erariali  destinati  al
finanziamento delle procedure di fusione  tra  comuni  e  l'esercizio
associato di funzioni comunali, approvato con  decreto  del  Ministro
dell'interno del 1° settembre 2000,  n.  318,  incompatibili  con  le
disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dello stesso articolo 20; 
  Ritenuta la necessita' di disciplinare le modalita'  ed  i  termini
per  l'attribuzione  dei  contributi  alla  fusione  dei  comuni   in
applicazione della nuova normativa intervenuta; 
  Considerato che agli enti locali appartenenti  ai  territori  delle
regioni autonome Friuli Venezia-Giulia e Valle d'Aosta  nonche'  agli
enti locali appartenenti alle province autonome di Trento e  Bolzano,
non viene attribuito il contributo di  cui  al  presente  decreto  in
quanto trattasi di territori in cui vige una speciale disciplina  per
l'attribuzione dei trasferimenti agli enti locali; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                     Finalita' del provvedimento 
 
  1. Il presente provvedimento definisce le modalita'  ed  i  termini
per il riparto dei contributi alle fusioni di comuni realizzate negli
anni 2012 e successivi.