IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n.  488,
concernente i criteri per  la  concessione  delle  agevolazioni  alle
attivita' produttive nelle aree depresse del Paese; 
  Visto l'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993,  n.
96, che attribuisce al  Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato la competenza in  materia  di  adempimenti  tecnici,
amministrativi e di controllo per la concessione  delle  agevolazioni
alle attivita' produttive; 
  Visto il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato 20 ottobre 1995, n. 527, recante  le
modalita' e le procedure  per  la  concessione  ed  erogazione  delle
agevolazioni in favore delle attivita' produttive nelle aree depresse
del Paese; 
  Visto l'art. 9, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,  che
estende le agevolazioni della legge n. 488/92 alle  imprese  operanti
nel settore turistico - alberghiero; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  123,  recante
disposizioni per la razionalizzazione degli  interventi  di  sostegno
pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4,  comrna  4,  lettera  c),
della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Visto l'art. 54, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che
estende le  agevolazioni  della  legge  n.  488/92  ai  programmi  di
investimento di rilevante interesse per lo sviluppo del commercio; 
  Visto il decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato 22 luglio 1999, registrato alla Corte dei conti il 9
dicembre 1999, registro n. i, foglio 202, in  materia  di  criteri  e
composizione delle commissioni di accertamento di spesa, compensi  da
corrispondere  ai  membri  di  dette  commissioni  e   modalita'   di
espletamento degli incarichi; 
  Visto il decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato 3 luglio 2000, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana 14 luglio 2000, n. 163,  recante  il  testo
unico  delle  direttive  per  la  concessione  e  l'erogazione  delle
agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n.  415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488; 
  Visto l'art. 52, comma 77, della legge 28 dicembre  2001,  n.  448,
concernente l'estensione delle agevolazioni della legge n. 488/92  ai
programmi di ammodernamento degli esercizi di cui all'art.  4,  comma
1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e  alle
imprese di somministrazione di alimenti e bevande aperte al  pubblico
di cui all'art. 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287; 
  Visto l'art. 8 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, in  materia  di
riforma degli incentivi; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  delle  attivita'  produttive  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze  l°  febbraio
2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
21 marzo 2006, n. 67, con il quale, in attuazione delle  disposizioni
di cui all'art. 8 del  decreto-legge  n.  35  del  2005,  sono  stati
stabiliti nuovi criteri, condizioni e modalita' per la concessione ed
erogazione delle agevolazioni previste della legge n. 488 del 1992; 
  Visto l'art. 8-bis, comma 1, del decreto-legge 2  luglio  2007,  n.
81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127,
e in particolare la disposizione ivi contenuta, che stabilisce,  peri
programmi agevolati ai sensi della legge n. 488 del 1992 per i  quali
alla data del 18 agosto 2007 non sia  stato  emanato  il  decreto  di
concessione   definitiva,   a   contenuto   non   discrezionale,   la
sostituzione dello stesso  con  l'atto  di  liquidazione  a  saldo  e
conguaglio emesso dalle banche concessionarie,  redatto  secondo  gli
schemi definiti dal Ministero dello sviluppo economico; 
  Visto l'art. 29, comma l, del decreto-legge 22 giugno 2012, n.  83,
con il quale, in  considerazione  della  particolare  gravita'  della
crisi economica che ha colpito il sistema produttivo. si dispone che,
fatti salvi i provvedimenti gia' adottati,  le  imprese  beneficiarie
delle agevolazioni di cui all'art. 1, comma 2, del  decreto-legge  22
ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla  legge  19
dicembre 1992, n.  488,  non  sono  piu'  tenute  al  rispetto  degli
obblighi derivanti dal calcolo degli  indicatori  utilizzati  per  la
formazione delle graduatorie; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  3  dicembre
2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
del 19 febbraio 2009, n. 41. con il quale, ai sensi del  citato  art.
8-bis, comma 1, del decreto-legge 2 luglio 2007, n.  81,  convertito,
con modificazioni, dalla legge  3  agosto  2007,  n.  127,  e'  stato
approvato lo schema di atto di liquidazione a saldo e conguaglio  per
le iniziative agevolate dalla legge n. 488  del  1992,  nonche'  sono
state  emanate  disposizioni  sugli  accertamenti  delle  commissioni
ministeriali; 
  Considerate la necessita' di adeguare le  disposizioni  del  citato
decreto  3  dicembre  2008  alle  nuove  norme  recate   dal   citato
decreto-legge 22  giugno  2012,  n.  83,  nonche'  l'opportunita'  di
semplificare ulteriormente le procedure  concernenti  la  conclusione
dei programmi agevolati ai sensi della legge n. 488 del 1992; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  l . Il presente decreto si applica ai programmi agevolati ai  sensi
della legge n. 488 del 1992, ivi inclusi quelli  agevolati  ai  sensi
delle circolari ministeriali del 28 novembre 2001, n.  1167509  e  n.
1167510, e della circolare del 28  aprile  2004,  n.  946130,  per  i
quali, alla data del 18 agosto  2007,  non  risulta  ne'  emanato  il
decreto di concessione definitiva  delle  agevolazioni  ne'  disposto
l'accertamento sull'avvenuta realizzazione del programma.