IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente i criteri per la concessione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese; Visto l'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, che attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la competenza in materia di adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione delle agevolazioni alle attivita' produttive; Visto il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 ottobre 1995, n. 527, recante le modalita' e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese; Visto l'art. 9, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che estende le agevolazioni della legge n. 488/92 alle imprese operanti nel settore turistico - alberghiero; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comrna 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto l'art. 54, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che estende le agevolazioni della legge n. 488/92 ai programmi di investimento di rilevante interesse per lo sviluppo del commercio; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 22 luglio 1999, registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 1999, registro n. i, foglio 202, in materia di criteri e composizione delle commissioni di accertamento di spesa, compensi da corrispondere ai membri di dette commissioni e modalita' di espletamento degli incarichi; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 3 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 14 luglio 2000, n. 163, recante il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488; Visto l'art. 52, comma 77, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, concernente l'estensione delle agevolazioni della legge n. 488/92 ai programmi di ammodernamento degli esercizi di cui all'art. 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e alle imprese di somministrazione di alimenti e bevande aperte al pubblico di cui all'art. 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287; Visto l'art. 8 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, in materia di riforma degli incentivi; Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze l° febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 21 marzo 2006, n. 67, con il quale, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 8 del decreto-legge n. 35 del 2005, sono stati stabiliti nuovi criteri, condizioni e modalita' per la concessione ed erogazione delle agevolazioni previste della legge n. 488 del 1992; Visto l'art. 8-bis, comma 1, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e in particolare la disposizione ivi contenuta, che stabilisce, peri programmi agevolati ai sensi della legge n. 488 del 1992 per i quali alla data del 18 agosto 2007 non sia stato emanato il decreto di concessione definitiva, a contenuto non discrezionale, la sostituzione dello stesso con l'atto di liquidazione a saldo e conguaglio emesso dalle banche concessionarie, redatto secondo gli schemi definiti dal Ministero dello sviluppo economico; Visto l'art. 29, comma l, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, con il quale, in considerazione della particolare gravita' della crisi economica che ha colpito il sistema produttivo. si dispone che, fatti salvi i provvedimenti gia' adottati, le imprese beneficiarie delle agevolazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, non sono piu' tenute al rispetto degli obblighi derivanti dal calcolo degli indicatori utilizzati per la formazione delle graduatorie; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 dicembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 19 febbraio 2009, n. 41. con il quale, ai sensi del citato art. 8-bis, comma 1, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e' stato approvato lo schema di atto di liquidazione a saldo e conguaglio per le iniziative agevolate dalla legge n. 488 del 1992, nonche' sono state emanate disposizioni sugli accertamenti delle commissioni ministeriali; Considerate la necessita' di adeguare le disposizioni del citato decreto 3 dicembre 2008 alle nuove norme recate dal citato decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, nonche' l'opportunita' di semplificare ulteriormente le procedure concernenti la conclusione dei programmi agevolati ai sensi della legge n. 488 del 1992; Decreta: Art. 1 Ambito di applicazione l . Il presente decreto si applica ai programmi agevolati ai sensi della legge n. 488 del 1992, ivi inclusi quelli agevolati ai sensi delle circolari ministeriali del 28 novembre 2001, n. 1167509 e n. 1167510, e della circolare del 28 aprile 2004, n. 946130, per i quali, alla data del 18 agosto 2007, non risulta ne' emanato il decreto di concessione definitiva delle agevolazioni ne' disposto l'accertamento sull'avvenuta realizzazione del programma.