IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria  2005)  ed  in  particolare  l'art.  1,  comma  47,   che
disciplina la mobilita' tra amministrazioni in regime di  limitazione
delle assunzioni di personale a tempo indeterminato; 
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2007) ed  in  particolare  l'art.  1,  comma  643,  della
predetta legge; 
  Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2008); 
  Visto il decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  del  6  agosto  2008,  n.  133  recante
disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo,  la   semplificazione,   la
competitivita',  la  stabilizzazione  della  finanza  pubblica  e  la
perequazione tributaria, ed in particolare  l'art.  66  e  successive
modificazioni ed integrazioni,  che  disciplina  il  turn-over  delle
amministrazioni dello Stato, anche  ad  ordinamento  autonomo,  delle
agenzie,  incluse  le  Agenzie  fiscali,  degli  enti  pubblici   non
economici, compresi gli enti di ricerca e gli enti  pubblici  di  cui
all'art. 70 del d.lgs n. 165 del 2001; 
  Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in  legge,
con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio  2010,
n.  122,  recante  «Misure  urgenti  in  materia  di  stabilizzazione
finanziaria e di competitivita' economica»; 
  Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95  recante  «Disposizioni
urgenti per la revisione della  spesa  pubblica  con  invarianza  dei
servizi ai cittadini»; 
  Visto  il  citato  decreto-legge  n.  112  del  2008  e  successive
modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 66, comma 14,
il quale prevede che  «Per  il  quadriennio  2011-2014  gli  enti  di
ricerca  possono  procedere,  per  ciascun  anno,  previo   effettivo
svolgimento delle procedure di mobilita', ad assunzioni di  personale
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro il limite  dell'80
per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti
dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, purche' entro il limite
del 20 per cento delle risorse relative alla cessazione dei  rapporti
di lavoro a tempo indeterminato intervenute nell'anno precedente.  La
predetta facolta' assunzionale e' fissata nella  misura  del  50  per
cento per l'anno 2015 e del  100  per  cento  a  decorrere  dall'anno
2016»; 
  Visto il comma 11, dell'art. 9 del decreto-legge  n.  78  del  2010
secondo cui qualora per ciascun ente le  assunzioni  effettuabili  in
riferimento  alle  cessazioni   intervenute   nell'anno   precedente,
riferite a ciascun anno, siano inferiori  all'unita',  le  quote  non
utilizzate  possono  essere  cumulate  con  quelle  derivanti   dalle
cessazioni relative agli  anni  successivi,  fino  al  raggiungimento
dell'unita'; 
  Visto l'art. 12, comma 3, 2° capoverso, del  decreto-legge  del  31
dicembre 2007, n. 248 convertito con modifiche ed integrazioni  dalla
legge 28 febbraio 2008, n.  31  il  quale  prevede  che  a  decorrere
dall'anno 2008, le disposizioni sulle modalita' di autorizzazione  ad
assumere di cui all'art. 1, comma 536, primo periodo, della legge  27
dicembre 2006, n. 296,  si  applicano  anche  agli  enti  di  ricerca
pubblici di cui all'art. 1, comma 643, della medesima legge; 
  Visto l'art. 1, comma 536, della predetta legge n. 296 del 2006, il
quale prevede che le assunzioni sono autorizzate secondo le modalita'
di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30  marzo  2001,
n.  165   e   successive   modificazioni   previa   richiesta   delle
amministrazioni interessate,  corredata  da  analitica  dimostrazione
delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e dei relativi oneri; 
  Visto il citato decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  ed  in
particolare il predetto art. 35, comma 4, che prevede l'emanazione di
apposito decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  da
adottare su  proposta  del  Ministro  per  la  funzione  pubblica  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze che, pertanto,
diventa lo strumento per autorizzare  le  assunzioni  degli  enti  di
ricerca; 
  Visto l'art. 35, comma 3, del decreto-legge 30  dicembre  2008,  n.
207, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge
27 febbraio 2009, n. 14, recante  «Proroga  di  termini  previsti  da
disposizioni legislative  e  disposizioni  finanziarie  urgenti»  che
stabilisce   che   «Con   decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca  di  concerto  con  il   Ministro
dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione e l'innovazione,  da  adottare  entro  trenta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente  decreto,  sono  definite  le  modalita'  applicative  delle
disposizioni di cui al comma 14 dell' art. 66  del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n.  133,  come  modificato  dal  comma  2  del  presente
articolo, intese a chiarire che, al fine di garantire omogeneita'  di
computo delle retribuzioni del personale  cessato  e  di  quello  neo
assunto, nella definizione delle economie  delle  cessazioni  non  si
tiene conto del maturato economico»; 
  Visto il comma 2-bis, dell'art. 9, del decreto-legge n. 78 del 2010
il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31
dicembre  2013  l'ammontare  complessivo  delle   risorse   destinate
annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello
dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'  art.  1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  non  puo'
superare il corrispondente importo dell'anno 2010  ed  e',  comunque,
automaticamente ridotto in misura proporzionale  alla  riduzione  del
personale in servizio; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca adottato in data 10 agosto  2011  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, dal quale emerge che il regime delle
assunzioni per gli Enti di ricerca, e' diversificato per i  due  anni
di riferimento (anno 2010 turn over 100%, anno 2011 turn over 20%) ed
inoltre sono differenti, per i due anni, le modalita' di calcolo  del
budget delle assunzioni, tenuto conto dei  risparmi  derivanti  dalle
cessazioni, e degli oneri che ne  derivano,  attese  le  disposizioni
introdotte dall'art. 9, comma 2-bis, del  decreto-  legge  31  maggio
2010 n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio  2010,
n. 122; 
  Visto l'art. 6, comma 1, del citato decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, ai sensi del quale nell'individuazione delle  dotazioni
organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di
vacanze di organico, situazioni di soprannumerarieta'  di  personale,
anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi  alle  singole
posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale; 
  Visto l'art. 17, commi da 10 a  13,  del  decreto-legge  1°  luglio
2009, n. 78 convertito con modificazioni, nella legge 3 agosto  2009,
n. 102 che disciplina una procedura speciale di reclutamento  per  il
personale in possesso dei prescritti requisiti; 
  Visto il  decreto  legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150  ed  in
particolare l'art.  62  che  ha  modificato  l'art.  52  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, aggiungendo il comma 1-bis secondo
cui le progressioni fra le aree avvengono tramite concorso  pubblico,
ferma restando la possibilita' per l'amministrazione di destinare  al
personale interno, in possesso dei titoli  di  studio  richiesti  per
l'accesso dall'esterno, una riserva di posti comunque  non  superiore
al 50 per cento di quelli messi a concorso; 
  Visto l'art. 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come
modificato dall'art. 54 del decreto legislativo 27 ottobre  2009,  n.
150, secondo cui sono escluse dalla contrattazione collettiva, tra le
altre materie, quelle di cui all'art. 2, comma 1, lettera  c),  della
legge 23 ottobre 1992, n. 421 che comprende al n. 4) procedimenti  di
selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento al lavoro; 
  Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del
comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e  sperimentazione
per il quadriennio normativo  2002-  2005  ed  il  biennio  economico
2002-2003, sottoscritto il 7 aprile 2006 il cui art. 15 disciplina le
opportunita' di sviluppo professionale  all'interno  del  profilo  di
ricercatore e di tecnologo; 
  Visto il comma 21, dell'art. 9 del decreto-legge  n.  78  del  2010
secondo cui per il personale  contrattualizzato  le  progressioni  di
carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree  eventualmente
disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per  i  predetti
anni, ai fini esclusivamente giuridici; 
  Visto il decreto-legge 30 dicembre  2009,  n.  194,  convertito  in
legge, con modificazioni,  dall'art.  1,  comma  1,  della  legge  26
febbraio 2010, n. 25 (proroga termini); 
  Visto l'art. 1, comma 3, lettera a) del  decreto-legge  13  agosto,
2011 n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge  14  settembre
2011, n. 148, da cui deriva che gli enti di ricerca, all'esito  della
riduzione degli  assetti  organizzativi  prevista  dall'art.  74  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e dall'art.  2,  comma  8-bis,  del
decreto-legge   30   dicembre   2009,   n.   194,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010,  n.  25,  provvedono  ad
apportare, entro il  31  marzo  2012,  un'ulteriore  riduzione  degli
uffici  dirigenziali  di  livello  non  generale,  e  delle  relative
dotazioni organiche, in misura non  inferiore  al  10  per  cento  di
quelli risultanti a seguito dell'applicazione del  predetto  art.  2,
comma 8-bis, del decreto-legge n. 194 del 2009; 
  Visti i successivi commi 4 e 5 del  citato  art.  1,  del  predetto
decreto-legge n. 138 del 2011 da  cui  si  evince  che  gli  enti  di
ricerca  che  non  abbiano  adempiuto  alla  riduzione  degli  uffici
dirigenziali di livello  non  generale  e  delle  relative  dotazioni
organiche, e' fatto comunque  divieto,  a  decorrere  dalla  predetta
data, di procedere ad assunzioni di personale a  qualsiasi  titolo  e
con qualsiasi contratto; continuano ad essere  esclusi  dal  predetto
divieto gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 19, commi 5-bis  e
6, del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e  successive
modificazioni. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui al  comma
3 dell'art. 1 del citato decreto-legge 13  agosto,  2011  n.  138  le
dotazioni  organiche   dei   dirigenti   di   seconda   fascia   sono
provvisoriamente individuate in misura pari  ai  posti  coperti  alla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  medesimo
decreto; sono fatte salve le procedure  concorsuali  e  di  mobilita'
nonche' di conferimento di incarichi ai  sensi  dell'art.  19,  commi
5-bis e 6, del decreto legislativo  n.  165  del  2001  avviate  alla
predetta data; 
  Considerato che il  citato  decreto-  legge  n.  95  del  2012,  in
particolare l'art. 2, comma 1, dispone che: «Gli uffici  dirigenziali
e le dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato, anche  ad
ordinamento  autonomo,  delle  agenzie,  degli  enti   pubblici   non
economici, degli enti di ricerca, nonche' degli enti pubblici di  cui
all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,
e successive modificazioni  ed  integrazioni  sono  ridotti,  con  le
modalita' previste dal comma 5, nella seguente misura: a) gli  uffici
dirigenziali, di livello generale e di  livello  non  generale  e  le
relative dotazioni organiche, in misura non inferiore,  per  entrambe
le tipologie di uffici e per ciascuna dotazione, al 20 per  cento  di
quelli  esistenti;  b)  le  dotazioni  organiche  del  personale  non
dirigenziale, apportando un'ulteriore riduzione non inferiore  al  10
per cento della spesa complessiva relativa al  numero  dei  posti  di
organico di tale personale. Per gli enti di ricerca la  riduzione  di
cui alla presente lettera si riferisce alle dotazioni  organiche  del
personale non dirigenziale, esclusi i ricercatori e i tecnologi»; 
  Tenuto conto che l'art. 2, comma 2, del  decreto-legge  n.  95  del
2012 prevede che le riduzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1
si applicano agli uffici e  alle  dotazioni  organiche  risultanti  a
seguito delle riduzioni effettuate ai sensi dell'art. 1, comma 3, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138; 
  Visto l'art. 2, comma 5, dello stesso decreto-legge n. 95 del  2012
secondo cui alle riduzioni di cui al comma 1, si provvede con  uno  o
piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri,  da  adottare
entro il 31 ottobre 2012, su proposta del Ministro  per  la  pubblica
amministrazione e la semplificazione, di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze; 
  Considerato che l'art. 2, comma 6 del succitato decreto prevede che
«Le  amministrazioni  per  le  quali  non  siano  stati   emanati   i
provvedimenti di cui al  comma  5  entro  il  31  ottobre  2012,  non
possono, a decorrere dalla predetta data, procedere ad assunzioni  di
personale  a  qualsiasi  titolo  e  con  qualsiasi  contratto.   Fino
all'emanazione dei provvedimenti di  cui  al  comma  5  le  dotazioni
organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari  ai  posti
coperti alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto;  sono
fatte salve le  procedure  concorsuali  e  di  mobilita'  nonche'  di
conferimento di incarichi ai sensi dell'art.  19,  commi  5-bis,  del
decreto legislativo n. 165 del 2001 e le  procedure  per  il  rinnovo
degli incarichi». 
  Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216
che proroga al 31 dicembre  2012,  tra  gli  altri,  il  termine  per
procedere alle assunzioni di personale a  tempo  indeterminato  degli
enti di ricerca, relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2009
e  nell'anno  2010,  di  cui  all'art.  66,  comma  14,  del   citato
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112; 
  Tenuto conto che le assunzioni sono subordinate alla disponibilita'
effettiva di posti in dotazione organica; 
  Vista la nota circolare n. 51924 del 18 ottobre 2011 con  la  quale
il Dipartimento della funzione pubblica ha fornito, d'intesa  con  il
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,  a  favore  degli
enti di ricerca, linee guida per la programmazione del fabbisogno  di
personale per il triennio 2011-2013, autorizzazioni a bandire per  il
triennio 2011-2013 e ad assumere per gli anni 2010 e 2011; 
  Viste le note degli  enti  di  ricerca  interessati  con  le  quali
vengono chieste le autorizzazioni ad assumere per  gli  anni  2010  e
2011, ai sensi dell'art. 66, comma 14, del decreto-legge n.  112  del
2008  e  successive  modificazioni  ed   integrazioni,   nonche'   ad
effettuare i passaggi di  livello  all'interno  dei  profili  di  cui
all'art. 15 del citato CCNL  sottoscritto  in  data  7  aprile  2006,
utilizzando le risorse il cui importo e' indicato per ogni ente nelle
tabelle allegate al presente decreto per ciascun anno di riferimento,
calcolate  in  relazione  ai  criteri  previsti  nella  citata   nota
circolare n. 51924/2011; 
  Tenuto conto dei valori  di  ciascun  ente  relativi  alle  entrate
complessive correnti  e  alla  spesa  di  personale,  risultanti  dal
bilancio consuntivo rispettivamente degli esercizi 2009 e 2010; 
  Verificato il ricorrere dei presupposti  previsti  dalla  normativa
sopra  citata,  tra  cui  la  capienza  degli  oneri  relativi   alle
assunzioni richieste rispetto ai risparmi derivanti dalle  cessazioni
intervenute negli anni 2009 e 2010, nonche' il  rispetto  del  limite
dell'80 per cento delle  entrate  correnti  complessive  relative  al
bilancio consuntivo dell'anno precedente, di cui  si  da'  un  quadro
sintetico nelle tabelle allegate al presente  decreto  redatte  sulla
base dei dati certificati da ogni singolo ente; 
  Ritenuto, pertanto, di autorizzare assunzioni a tempo indeterminato
di  personale  nel  limite  massimo  di  una  spesa  a  regime   pari
all'importo in euro indicato a fianco di ciascun ente; 
  Ritenuto che i predetti Enti debbono fornire, alla  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica  ed  al
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   della
Ragioneria  generale  dello  Stato,  a  conclusione  delle  procedure
assunzionali autorizzate con il presente provvedimento, una relazione
analitica sugli oneri sostenuti che dimostri il pieno rispetto  delle
risorse finanziarie assegnate; 
  Su proposta del Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e  la
semplificazione di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
13 dicembre 2011 che dispone la delega di funzioni al Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione Presidente  di  Sezione
del Consiglio di Stato dott. Filippo Patroni Griffi; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Gli Enti di ricerca indicati, nella Tabella 1 allegata,  che  e'
parte integrante del presente  provvedimento,  possono  procedere,  a
valere sulle risorse relative all'anno 2010, ai sensi  dell'art.  66,
comma  14,  del  decreto-legge  n.  112   del   2008   e   successive
modificazioni ed integrazioni, all'assunzione a  tempo  indeterminato
ed ai passaggi di livello all'interno del  profilo  professionale  di
ricercatore e tecnologo,  delle  unita'  di  personale  indicate  per
ciascun ente,  per  un  onere  a  regime  corrispondente  all'importo
accanto  specificato.  Per  ciascuna  amministrazione  e',  altresi',
indicato il limite massimo dell'ammontare delle  risorse  disponibili
per le assunzioni riguardanti l'anno 2010 sulla base delle cessazioni
verificatesi nell'anno 2009. 
  2. Gli Enti di ricerca indicati, nella Tabella 2 allegata,  che  e'
parte integrante del presente  provvedimento,  possono  procedere,  a
valere sulle risorse relative all'anno 2011, ai sensi  dell'art.  66,
comma  14,  del  decreto-legge  n.  112   del   2008   e   successive
modificazioni ed integrazioni, all'assunzione a  tempo  indeterminato
ed ai passaggi di livello all'interno del  profilo  professionale  di
ricercatore e tecnologo,  delle  unita'  di  personale  indicate  per
ciascun ente,  per  un  onere  a  regime  corrispondente  all'importo
accanto  specificato.  Per  ciascuna  amministrazione  e',  altresi',
indicato il limite massimo dell'ammontare delle  risorse  disponibili
per le assunzioni riguardanti l'anno 2011 sulla base delle cessazioni
verificatesi nell'anno 2010. 
  3. Resta fermo, per gli Enti di ricerca che non  hanno  provveduto,
entro il 31 marzo 2012, agli adempimenti  di  cui  all'art.  art.  1,
comma 3, lettera a) del decreto-legge n. 138  del  2011,  il  divieto
sanzionatorio di effettuare assunzioni, a  decorrere  dalla  predetta
data, di personale dirigenziale a qualsiasi titolo  e  con  qualsiasi
contratto. 
  4. Resta, altresi', fermo che, in  caso  di  mancata  adozione  dei
provvedimenti di cui all'art. 2, comma 5, del decreto-legge n. 95 del
2012, entro il 31 ottobre 2012, gli Enti di ricerca  non  possono,  a
decorrere dalla predetta data, procedere ad assunzioni di personale a
qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto. Fino  all'emanazione  dei
provvedimenti indicati le dotazioni organiche  sono  provvisoriamente
individuate in misura pari ai posti coperti alla data di  entrata  in
vigore  del  presente  decreto;  sono  fatte   salve   le   procedure
concorsuali e di mobilita' nonche' di conferimento  di  incarichi  ai
sensi dell'art. 19, commi 5-bis, del decreto legislativo n.  165  del
2001 e le procedure per il rinnovo degli incarichi. 
  5.  Per  le  progressioni  di  livello  all'interno   del   profilo
professionale di ricercatore e di tecnologo si applica il  comma  21,
dell'art. 9 del decreto-legge n. 78  del  2010  secondo  cui  per  il
personale contrattualizzato  le  progressioni  di  carriera  comunque
denominate ed i passaggi tra le  aree  eventualmente  disposte  negli
anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti  anni,  ai  fini
esclusivamente giuridici. 
  6. Gli Enti di ricerca cui alle Tabelle 1 e 2 allegate sono  tenute
a trasmettere, entro e non oltre il 30 giugno 2013, per le necessarie
verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -  Dipartimento
per  la  funzione  pubblica,   Ufficio   per   l'organizzazione,   il
reclutamento,  le  condizioni  di  lavoro  ed  il  contenzioso  nelle
pubbliche  amministrazioni  e  al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP, i
dati concernenti il personale assunto, nonche' la spesa annua lorda a
regime effettivamente sostenuta. A completamento delle  procedure  di
assunzione va altresi' fornita da parte  dell'Ente  la  dimostrazione
del rispetto dei limiti di spesa previsti dal presente decreto. 
  7. L'onere derivante dalle assunzioni di cui ai  commi  1  e  2  e'
posto a carico del bilancio di ciascun Ente. 
  Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte  dei
conti, sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
 
    Roma, 27 luglio 2012 
 
                                                p. Il Presidente      
                                           del Consiglio dei Ministri 
                                          Il Ministro per la pubblica 
                                                amministrazione       
                                             e la semplificazione     
                                                 Patroni Griffi       
 
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze      
          Grilli          
 

Registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 2012 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 9, foglio n. 4