L'AUTORITA' PER LE GARANZIE 
                         NELLE COMUNICAZIONI 
 
  Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti  del  4
ottobre 2012; 
  Vista la  legge  31  luglio  1997,  n.  249,  recante  «Istituzione
dell'Autorita' per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme  sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», e in particolare,
l'art. 1, comma 6, lettera b), n. 5; 
  Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo
unico  dei  servizi  di  media  audiovisivi  e   radiofonici»,   come
successivamente modificato e integrato  in  particolare  dal  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante «Attuazione della direttiva
2007/65/CE relativa  al  coordinamento  di  determinate  disposizioni
legislative,  regolamentari  e  amministrative  degli  Stati   membri
concernenti l'esercizio delle attivita'  televisive»  e  dal  decreto
legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante «Modifiche e integrazioni
al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante attuazione della
direttiva  2007/65/CE  relativa  al  coordinamento   di   determinate
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli  Stati
membri concernenti l'esercizio delle attivita' televisive»; 
  Vista  la  delibera  n.  88/10/CSP  del  6  maggio   2010   recante
«Costituzione del tavolo tecnico per l'adozione della  disciplina  di
dettaglio sugli accorgimenti tecnici  da  adottare  per  l'esclusione
della  visione  e  dell'ascolto  da  parte  di  minori  di  contenuti
audiovisivi  classificabili  a  visione  per  soli  adulti  ai  sensi
dell'art. 9 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44»; 
  Vista  la  delibera  n.  220/11/CSP  del  22  luglio  2011  recante
«Regolamento in materia  di  accorgimenti  tecnici  da  adottare  per
l'esclusione della visione e dell'ascolto da parte dei minori di film
ai quali sia stato negato il  nulla  osta  per  la  proiezione  o  la
rappresentazione in pubblico, di film vietati ai minori  di  diciotto
anni e di programmi classificabili a visione per soli adulti ai sensi
dell'art. 34, commi 5 e 11 del  Testo  Unico  dei  servizi  di  media
audiovisivi e radiofonici»; 
  Rilevato che ai sensi dell'art. 34, commi 1 e 3, del  «Testo  unico
dei  servizi  di  media  audiovisivi  e  radiofonici»,   cosi'   come
modificato dall'art. 1 del decreto legislativo  28  giugno  2012,  n.
120, i programmi che possono nuocere gravemente allo sviluppo fisico,
mentale o morale  dei  minori,  e  in  particolare  i  programmi  che
presentano scene di violenza gratuita o insistita o  efferata  ovvero
pornografiche,  nonche'  i  film  ai  quali,  per  la  proiezione   o
rappresentazione in pubblico, sia stato negato il nulla  osta  o  che
siano  vietati  ai  minori  di  anni  diciotto  possono  essere  resi
disponibili unicamente dai fornitori di servizi di media  audiovisivi
a richiesta e solo «in maniera tale da escludere che i minori  vedano
o ascoltino normalmente tali servizi, e comunque con  imposizione  di
un  sistema  di  controllo  specifico   e   selettivo   che   vincoli
all'introduzione del sistema di protezione di cui al  comma  5,  alla
disciplina di cui al comma 11 ed alla segnaletica di cui al comma 2»; 
  Rilevato che l'art. 34, comma 11, del  predetto  «Testo  unico  dei
servizi   di   media   audiovisivi   e   radiofonici»,    attribuisce
all'Autorita' il compito di  stabilire  con  proprio  regolamento  da
adottare entro il 31 ottobre 2012, la disciplina di dettaglio di  cui
al comma 5, il quale, a sua volta, prevede che  tale  disciplina  sia
adottata   con   procedure   di   co-regolamentazione   e    contenga
l'indicazione degli accorgimenti tecnici idonei ad  escludere  che  i
minori  vedano  o  ascoltino   normalmente   le   trasmissioni   rese
disponibili dai fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta
che possono nuocere gravemente al loro  sviluppo  fisico,  mentale  o
morale, nel rispetto dei seguenti criteri generali: 
    a) il contenuto  classificabile  a  visione  non  libera  di  cui
all'art. 34, comma  1  e'  offerto  con  una  funzione  di  controllo
parentale che  inibisce  l'accesso  al  contenuto  stesso,  salva  la
possibilita' per l'utente di disattivare la predetta funzione tramite
la digitazione di uno specifico codice segreto che ne renda possibile
la visione; 
    b) il codice  segreto  dovra'  essere  comunicato  con  modalita'
riservate, corredato dalle avvertenze in merito alla  responsabilita'
nell'utilizzo  e  nella  custodia   del   medesimo,   al   contraente
maggiorenne che stipula il  contratto  relativo  alla  fornitura  del
contenuto o del servizio; 
  Rilevato che il citato art.  34,  comma  5  del  «Testo  unico  dei
servizi  di  media  audiovisivi  e  radiofonici»  prevede,  tra   gli
accorgimenti tecnici idonei  ad  escludere  che  i  minori  vedano  o
ascoltino normalmente  i  predetti  programmi,  l'uso  di  numeri  di
identificazione   personale   e   sistemi   di   filtraggio   o    di
identificazione; 
  Ritenuto opportuno, stante la complessita' di predisposizione della
disciplina da adottare, unitamente alla ristrettezza del  termine  di
adozione del regolamento e alla necessita' di attivare una  procedura
di co-regolamentazione, costituire un  tavolo  tecnico  cui  invitare
tutti i soggetti interessati,  al  fine  di  elaborare  proposte  per
individuare gli accorgimenti tecnici idonei ad escludere che i minori
vedano o ascoltino normalmente le trasmissioni rese  disponibili  dai
fornitori di servizi di media audiovisivi  a  richiesta  che  possono
nuocere gravemente al loro sviluppo fisico,  mentale  o  morale,  nel
rispetto dei criteri generali disposti dalla legge; 
  Considerato che all'esito dei lavori  del  tavolo  tecnico  di  cui
sopra l'Autorita' adottera' il  regolamento  previsto  dall'art.  34,
comma 11, del  «Testo  unico  dei  servizi  di  media  audiovisivi  e
radiofonici»; 
  Visto il documento per la  costituzione  e  gli  scopi  del  tavolo
tecnico proposto dalla Direzione servizi media; 
  Udita la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai
sensi dell'art. 31 del regolamento concernente l'organizzazione e  il
funzionamento dell'Autorita'; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  E'  costituito  il  tavolo  tecnico  per  la  redazione   della
disciplina di dettaglio di cui all'art. 34, comma 5 del «Testo  Unico
dei servizi di media  audiovisivi  e  radiofonici»,  come  modificato
dall'art. 1 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120. 
  2. Le modalita' di funzionamento e gli  scopi  del  tavolo  tecnico
sono  riportati  nell'allegato  A  alla  presente  delibera,  di  cui
costituisce parte integrante. 
  3. Il termine di conclusione dei lavori del tavolo  tecnico  e'  di
trenta giorni dalla data di  pubblicazione  della  presente  delibera
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
  La presente delibera e' pubblicata, priva  dell'allegato  A,  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  ed  integralmente  nel
sito web dell'Autorita'. 
    Napoli, 4 ottobre 2012 
 
                                               Il presidente: Cardani 
Il commissario relatore: Posteraro