L'AUTORITA' PER LE GARANZIE 
                         NELLE COMUNICAZIONI 
 
  Nella riunione del Consiglio del 4 ottobre 2012; 
  Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, «Norme per la  concorrenza
e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'. Istituzione  delle
Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita'»; 
  Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, «Istituzione  dell'Autorita'
per le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme  sui  sistemi  delle
telecomunicazioni e radiotelevisivo»; 
  Visto il decreto  legislativo  10  agosto  2003,  n.  259,  recante
«Codice delle comunicazioni elettroniche» aggiornato con le modifiche
introdotte con il decreto legislativo 28 maggio  2012  n.  70  e,  in
particolare, il suo art. 70, che disciplina i  requisiti  minimi  dei
contratti con gli utenti dei servizi di comunicazioni elettroniche; 
  Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo
unico dei servizi di media audiovisivi e  radiofonici»  e  successive
modifiche ed integrazioni; 
  Visto il d.P.R. n. 430/2001 «Regolamento concernente  la  revisione
organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a  premio»,
con particolare riferimento all'art. 2, lett. c) per quanto  riguarda
le manifestazioni qui delineate; 
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice per la protezione  dei  dati  personali»  aggiornato  con  le
modifiche introdotte con il decreto legislativo 28  maggio  2012,  n.
69; 
  Visto il decreto ministeriale n. 145/2006 «Regolamento  recante  la
disciplina dei servizi a sovrapprezzo» tra cui  rientra,  nell'ambito
dei servizi di chiamate di massa, il televoto; 
  Vista la delibera n. 8/99 del Consiglio del 27 marzo  1999  recante
«Lista degli eventi di  particolare  rilevanza  per  la  societa'  da
trasmettere su canali televisivi liberamente accessibili»; 
  Vista la delibera n. 52/12/CIR recante «Adozione del nuovo piano di
numerazione  nel  settore  delle   telecomunicazioni   e   disciplina
attuativi, che modifica ed integra il piano  di  numerazione  di  cui
alla delibera n. 26/08/CIR e s.m.i.»; 
  Visto il regolamento in materia di procedure sanzionatone approvato
con delibera n. 136/06/CONS e successive modifiche e integrazioni; 
  Visti i regolamenti per la risoluzione delle controversie  adottati
da quest'Autorita'  con  le  delibere  173/07/CONS  e  352/08/CONS  e
successive modifiche e integrazioni; 
  Visto   il   regolamento   concernente   l'organizzazione   e    il
funzionamento dell'Autorita' per  le  garanzie  nelle  comunicazioni,
approvato  con  delibera  n.  223/12/CONS  del  27  aprile  2012,   e
successive modifiche ed integrazioni; 
  Vista  la   delibera   n.   659/10/CONS,   recante   «Avvio   della
consultazione pubblica in materia di  trasparenza  ed  efficacia  del
servizio di televoto», pubblicata sul sito dell'Autorita' in data  22
dicembre 2010, con avviso nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 302 del 28 dicembre 2010, con  la  quale  l'Autorita'  ha
posto in consultazione un testo  di  regolamento  per  la  disciplina
della trasparenza ed efficacia del servizio di televoto, corredato da
motivazione   e   domande   rivolte   al   mercato   per    eventuali
approfondimenti; 
  Vista  la  delibera  n.  38/11/CONS,  recante   «Approvazione   del
regolamento in materia di trasparenza ed efficacia  del  servizio  di
televoto», pubblicata sul sito  dell'Autorita'  in  data  4  febbraio
2011, e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 32  del
10  febbraio  2011,  con  la  quale  l'Autorita',   in   esito   alla
consultazione  pubblica  di  cui  alla  delibera  n.  659/10/CONS  ha
approvato in via definitiva il testo di regolamento per la disciplina
della trasparenza ed efficacia del  servizio  di  televoto,  come  da
allegato A alla delibera stessa; 
  Visto  l'art.  5,  comma  4,  dell'allegato  A  alla  delibera   n.
38/11/CONS, che  statuisce  il  divieto  di  esprimere  voti  tramite
sistemi, automatizzati o meno, fissi o mobili, che permettono l'invio
massivo di chiamate o SMS e da utenze che forniscono servizi di  call
center e dispone che gli operatori vigilino sull'effettiva attuazione
di questo divieto, con i mezzi  a  propria  disposizione,  segnalando
senza indugio all'Autorita' eventuali anomalie; 
  Visto  l'art.  11,  comma  1,  dell'allegato  A  alla  delibera  n.
38/11/CONS, che dispone che i soggetti responsabili adeguino i  mezzi
a propria disposizione, inclusi i sistemi di accesso o le piattaforme
tecniche, alle disposizioni  di  cui  all'art.  5,  comma  4  con  le
modalita' attuative da definirsi in un tavolo tecnico  interoperatori
dinanzi all'Autorita'; 
  Visti i verbali delle riunioni del tavolo tecnico di  cui  all'art.
11, comma 1, dell'allegato A alla delibera n. 38/11/CONS, tenutesi il
20 aprile e l'8 novembre 2011 ed il 31 gennaio 2012; 
  Preso atto delle osservazioni, delle risposte e  delle  valutazioni
dei partecipanti al suddetto tavolo tecnico, nel corso  delle  citate
riunioni, anche in relazione alle soluzioni avanzate dall'Autorita'; 
  Considerato  che  il  servizio  di   televoto,   quando   espletato
attraverso   connessioni   telefoniche,   puo'   essere    realizzato
esclusivamente tramite servizi di chiamate di massa di  cui  all'art.
1, comma 1, lettera n, numero 3, dell'Allegato  A  alla  delibera  n.
52/12/CIR (Piano di Numerazione Nazionale) e che, nel rispetto  delle
soglie di  prezzo  massimo  applicabili  al  singolo  televoto,  come
indicato nel  predetto  Allegato  A,  ogni  gestore  ha  comunque  la
facolta'  di  applicare  costi  inferiori,  eventualmente  fino  alla
completa gratuita', in base alla politica commerciale scelta  per  lo
specifico  programma  radiotelevisivo  e  fatti  salvi  gli   accordi
economici di accesso e interconnessione alle reti degli operatori per
supportare il servizio stesso; 
  Considerato che, al fine di definire in maniera precisa le  «utenze
che   forniscono   servizi   di   call   center   o   attestate    su
centralini/PABX/PBX», a cui e' vietato il  servizio  di  televoto  ai
sensi dell'art. 5, comma 4 dell'Allegato A alla delibera  38/11/CONS,
il tavolo tecnico ha concordato che  queste  utenze  si  possono  far
coincidere con il sottoinsieme dei clienti business di  un  operatore
telefonico di  accesso  da  rete  fissa,  caratterizzati  dall'essere
ricompresi in una o piu' delle seguenti classi: 
    i) utenti a cui  e'  stata  assegnata  numerazione  di  tipo  GNR
(Gruppo  Numerazione  Ridotta)  che  rappresentano  la  preponderante
maggioranza delle utenze che forniscono servizi di call center; 
    ii) utenti che utilizzano sistemi Centrex, IP-Centrex, IP-PABX; 
    iii) utenti che utilizzano  connessioni  ISDN-PRA  (Primary  Rate
Access); 
    iv) utenti che utilizzano connessioni ISDN-BA (Basic Access), con
numero di accessi base maggiore o uguale a 5; 
  Considerato che il possibile uso distorto  di  utenze  GNR  con  lo
scopo di condizionare l'esito di importanti competizioni  basate  sul
televoto ha costituito uno dei principali motivi per i  quali  questa
Autorita' ha intrapreso un'attivita' di regolamentazione  in  materia
di televoto, a tutela di tutti  quegli  utenti  che,  utilizzando  il
servizio di televoto, sostengono  delle  spese  e,  pertanto,  devono
poter realmente contribuire a determinare l'esito della competizione; 
  Ritenuto che implementare un blocco preventivo di tali utenze rende
il Regolamento approvato  con  la  delibera  38/11/CONS  completo  e,
soprattutto, capace di impedire, in maniera  preventiva,  efficace  e
stabile nel tempo, l'utilizzo improprio delle utenze multilinea  come
i centralini e i call center; 
  Considerato che, nel caso di voto da rete fissa, l'unica  soluzione
tecnica   che   e'   stata   prospettata   dagli    operatori,    per
l'implementazione del blocco,  consiste  nella  realizzazione  di  un
filtraggio a livello di operatore di accesso; 
  Preso atto che le analisi di  fattibilita'  ad  operare  un  blocco
tecnico  in  tempo  reale  (ex-ante)  del  televoto  da  utenze   che
forniscono servizi di call center, o attestate su centralini/PABX/PBX
condotte dagli operatori di accesso da rete fissa, hanno  evidenziato
costi variabili tra 1 e 3,75 milioni di euro e tempi di realizzazione
di 12 /15 mesi; 
  Ritenuto, quindi, che il termine di 12 mesi sia sufficiente per  la
realizzazione di tale blocco; 
  Considerato che, nel caso degli SMS da mobile, ad ogni  scheda  SIM
corrisponde di norma un'utenza contrattualizzata, ai sensi  dell'art.
5, comma 2 del Regolamento e  che,  quindi,  per  tale  tipologia  di
origine del televoto sia preferibile una  reportistica  che  consenta
all'Autorita' di poter compiere verifiche, a propria discrezione o  a
seguito di denuncia, circa l'eventuale presenza  di  fonti  di  invio
massivo di SMS, in quanto i cartellini  di  rete  sono  in  grado  di
gestire, per SMS inviato, sia l'informazione sulla cella  di  origine
che la numerazione di destinazione dell'SMS; 
  Considerato che si riscontra sempre piu' di frequente il ricorso  a
modalita' di televoto via internet; 
  Considerato  che  qualsiasi  forma  di  televoto,   non   espletata
attraverso i tradizionali servizi telefonici, ma che  faccia  uso  di
applicazioni internet sia di  rete  fissa  che  di  rete  mobile,  e'
sottoposta a tutte  le  prescrizioni  del  Regolamento  del  televoto
approvato con delibera n.  38/11/CONS,  con  particolare  riferimento
all'art. 5, che regola i criteri di validita' del voto; 
  Ritenuto  di  dover  evidenziare,  con   maggior   chiarezza,   nel
Regolamento l'ammissibilita' solo delle modalita' di televoto tramite
internet che consentono il rispetto dei principi del Regolamento, ivi
compresi la tracciabilita' e  il  conteggio  dei  voti,  in  modo  da
garantire che un unico utente possa esprimere,  per  ognuna  di  tali
modalita' di televoto, il numero massimo di voti previsto dall'art. 5
del Regolamento; 
  Preso atto che nel corso del 2011 si sono verificati vari episodi o
condizioni che hanno portato alcune emittenti ad  annullare  sessioni
di televoto o ad interrompere trasmissioni con  abbinati  servizi  di
televoto senza che venisse nominato alcun  vincitore  della  relativa
competizione; 
  Considerato che,  avuto  riguardo  alla  «struttura»  del  rapporto
obbligatorio scaturente dal televoto, lo stesso si  sostanzia  in  un
rapporto a prestazioni corrispettive, ove  a  fronte  del  «servizio»
reso dall'emittente e dagli operatori telefonici  sussiste  l'obbligo
del telespettatore di corrispondere un prezzo e che, pertanto, se  il
servizio non viene reso per ragioni imputabili a mere e libere scelte
imprenditoriali e non a caso fortuito o a causa di forza maggiore, il
pagamento effettuato in anticipo dallo spettatore  risulta  privo  di
idonea giustificazione costituendo, ai sensi del  codice  civile,  un
possibile ingiustificato arricchimento per il gestore telefonico  ed,
eventualmente, per l'emittente, per il titolare della  numerazione  e
per i soggetti che gestiscono  le  piattaforme  tecnologiche  su  cui
poggia  il  servizio  di  televoto  secondo   quanto   previsto   nei
regolamenti contrattuali che  ne  governano  i  rispettivi  rapporti,
anche, eventualmente, in materia di regresso; 
  Ritenuto, quindi, opportuno, ai fini di una maggiore completezza ed
esaustivita' del  Regolamento,  richiamare  in  modo  esplicito,  nel
Regolamento  stesso,  l'obbligo  derivante  dall'art.  11,  comma   1
dell'allegato A alla delibera 179/03/CSP e s.m.i. secondo  il  quale:
«Gli organismi di telecomunicazioni rimborsano  all'utente  le  somme
erroneamente  addebitate.  Se  gli  errati  addebiti  riguardano  una
pluralita' di utenti, gli  operatori  effettuano  automaticamente  il
rimborso   nei   confronti   dei    propri    clienti    informandone
contestualmente  l'Autorita',  che  puo'   stabilire   modalita'   di
restituzione generalizzata nel caso di eventuali somme residue»,  per
le situazioni di  interruzione  o  annullamento  del  televoto  o  di
singole sessioni  in  cui  non  venga  nominato  il  vincitore  della
relativa competizione; 
  Considerato  che  nelle   manifestazioni   a   maggiore   rilevanza
mediatici, nella maggior  parte  dei  casi,  per  i  vincitori  della
competizione a cui e' abbinato il televoto, sono in  palio  somme  di
denaro e contratti di varia natura (pubblicitari, discografici  etc.)
e che, pertanto, procedere alla rettifica o all'annullamento  di  una
graduatoria, in caso di anomalie o irregolarita' nelle  procedure  di
voto, comporta rilevanti conseguenze giuridiche di  natura  civile  e
penale; 
  Considerato che l'Autorita', nel caso in cui rilevi irregolarita' o
anomalie  nello  svolgimento  del  servizio  di  televoto   e   delle
operazioni ad esso correlate, procede ad effettuare una  segnalazione
alle autorita' giudiziarie competenti, trasmettendo eventualmente gli
atti e la documentazione acquisita, ferma  restando  la  facolta'  di
applicare le eventuali sanzioni amministrative di propria competenza; 
  Tutto cio' premesso ed osservato; 
  Vista la proposta della Direzione tutela dei consumatori; 
  Udita la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai
sensi dell'art. 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il
funzionamento dell'Autorita'; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
 
              Modifiche ed integrazioni all'allegato A 
                    della delibera n. 38/11/CONS 
 
  1. All'art. 1, comma 1, lettera b): 
    dopo le  parole  «programmi  radiotelevisivi»  sono  aggiunte  le
parole «con qualsiasi mezzo diffusi,»; 
    le parole «, realizzato tipicamente tramite servizi  di  chiamate
di  massa  di  cui  all'art.  1,  comma  1,  lettera  1,  numero   3,
dell'allegato A alla delibera 26/08/CIR» sono sostituite dalle parole
«. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera n, numero 3 dell'allegato A
alla delibera 52/12/CIR (Piano di Numerazione Nazionale) il televoto,
quando realizzato attraverso servizi telefonici, e' ricompreso tra  i
cd. servizi di chiamate di massa e, pertanto, ai sensi dell'art.  20,
comma 1 e dell'art. 22, comma 1 del Piano di  Numerazione  Nazionale,
possono essere utilizzate esclusivamente numerazioni di tipo: 
      894, nel caso di chiamate da rete fissa; 
      47, nel caso di invio di SMS». 
  2. Dopo l'art. 1, comma 1, lettera f) e' aggiunta la seguente nuova
definizione: 
    «g) "utenze che forniscono servizi di call center o attestate  su
centralini/PABX/PBX": i clienti di un operatore telefonico di accesso
da rete fissa, caratterizzati dall'essere ricompresi in  una  o  piu'
delle seguenti classi: 
      i) utenti a cui e' stata assegnata numerazione di tipo GNR; 
      ii) utenti che utilizzano sistemi Centrex, IP-Centrex, IP-PABX; 
      iii) utenti che utilizzano connessioni ISDN-PRA  (Primary  Rate
Access); 
      iv) utenti che utilizzano connessioni ISDN-BA  (Basic  Access),
con numero di accessi base maggiore o uguale a 5.». 
  3. All'art. 5, comma 1, le parole «Il  voto  puo'  essere  espresso
tramite»  sono  sostituite  dalle  parole   «Le   emittenti   possono
realizzare il servizio di televoto sia attraverso servizi  telefonici
tradizionali (telefonate, SMS), sia attraverso applicazioni internet.
Nel caso di televoto attraverso servizi telefonici, possono esprimere
il voto». 
  4. Dopo l'art. 5, comma 1, e' inserito il seguente comma 1-bis: 
    «Il televoto reso mediante applicazioni internet deve  rispettare
i principi di cui al comma 1, del presente articolo.  In  particolare
tali  applicazioni  internet   devono   garantire   l'identificazione
dell'utente votante e la tracciabilita'  dei  voti,  a  garanzia  del
rispetto del numero massimo di voti previsto al comma 2 del  presente
articolo.». 
  5. All'art. 5,  comma  2,  le  parole  «,  singola  o  multipla,  o
indirizzo» sono sostituite dalle parole «diversa  da  quelle  di  cui
all'art. 1, comma 1, lettera g) e per ciascuna modalita' di  televoto
tramite internet». 
  6. All'art. 5, comma 4, le parole «ne'  da  utenze  che  forniscono
servizi di call center » sono sostituite dalle parole  «e  da  utenze
che   forniscono   servizi   di   call   center   o   attestate    su
centralini/PABX/PBX, come definite all'art. 1, comma 1, lettera g)». 
  7. Dopo l'art. 5, comma 4, e' inserito il seguente comma 4-bis: 
    «Gli operatori di accesso da rete  fissa  che  intendono  offrire
servizi di televoto adeguano i propri sistemi e la  propria  rete  in
modo da impedire l'accesso a tali servizi ai propri clienti  titolari
di utenze di cui all'art. 1, comma 1, lettera g).». 
  8. All'art. 6, comma 1,  le  parole  «della  delibera  26/08/CIR  e
successive modifiche e integrazioni»  sono  sostituite  dalle  parole
«dell'allegato A alla delibera 52/12/CIR». 
  9. Dopo l'art. 6 comma 4, e' inserito il seguente comma 4-bis: 
    «Fermo restando quanto  previsto  nei  regolamenti  contrattuali,
anche eventualmente in materia di regresso, tra  emittente,  titolare
della numerazione, operatori di accesso e soggetti che gestiscono  le
piattaforme tecnologiche attraverso le quali e' erogato  il  servizio
di televoto,  in  caso  di  annullamento  o  sospensione  di  singole
sessioni o dell'intero servizio di televoto per ragioni non derivanti
da caso fortuito o da forza maggiore,  senza  che  siano  definiti  i
risultati delle competizioni per  le  quali  e'  stato  chiesto  agli
utenti di esprimere la loro preferenza, il prezzo dei  voti  espressi
fino al momento dell'annullamento o sospensione, ai  sensi  dell'art.
11, comma 1,  della  delibera  179/03/CSP,  deve  essere  interamente
rimborsato agli utenti.» 
  10. All'art. 7, comma 1, le parole  «delibera  n.  26/08/CIR»  sono
sostituite dalle parole «delibera n. 52/12/CIR». 
  11. Nell'art. 10, comma 1  le  parole  «e,  in  caso  di  accertata
violazione, puo' pretendere la rettifica dei regolamenti del servizio
o delle comunicazioni date  nel  corso  delle  trasmissioni  ad  esso
abbinate, nonche' un nuovo conteggio dei voti pervenuti, la rettifica
dei  risultati  della  competizione   o,   nei   casi   piu'   gravi,
l'annullamento dei risultati della stessa» sono eliminate. 
  12. Nell'art. 10, comma 2 le parole «ivi compresi, ove del caso,  i
dati previsti dall'art. 123, comma  6,  del  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196» sono eliminate. 
  13. L'art. 11, comma 1, e' sostituito dal seguente: 
    «I  soggetti  responsabili  adeguano  i   propri   sistemi   alle
disposizioni di cui all'art. 5, comma 4-bis, entro 12 mesi decorrenti
dalla pubblicazione del presente regolamento». 
  14. Nell'art. 11, comma 2, dopo la parola «locale» sono aggiunte le
parole «, nonche' a servizi di televoto  espletati  attraverso  altri
sistemi di comunicazione».