IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI 
 
                           di concerto con 
 
                    IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
  Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994  n.  297  e  successive
modificazioni; 
  Vista la legge 10 marzo 2000 n. 62, recante "Norme per  la  parita'
scolastica e disposizioni sul diritto allo studio"; 
  Visto l'art. 1-bis, comma 5, del decreto-legge 5 dicembre  2005  n.
250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio  2006,  n.
27; 
  Visto il decreto MPI 29 novembre 2007 n. 263,  Regolamento  recante
"Disciplina delle modalita' procedimentali  per  l'inclusione  ed  il
mantenimento nell'elenco regionale delle  scuole  non  paritarie"  ai
sensi del  decreto-legge  5  dicembre  2005  n.  250  convertito  con
modificazioni dalla legge 3 febbraio 2006 n. 27; 
  Visto il decreto MIUR 10 ottobre 2008 n. 82  che  adotta  le  Linee
Guida per l'attuazione  del  Regolamento  29  novembre  2007  n.  263
concernente  le  modalita'  procedimentali  per  l'inclusione  ed  il
mantenimento nell'elenco regionale delle scuole non paritarie; 
  Visti i D.D.I.I. MAE-MIUR 24 febbraio 2003 n. 2752 e 23 luglio 2009
n. 4716 relativi alla "Disciplina delle modalita' procedimentali  per
il riconoscimento ed il mantenimento della parita'  scolastica  delle
scuole non statali all'estero"; 
  Visto il Decreto Legislativo 3 febbraio 2011 n. 71, capo VIII  art.
56 recante "Ordinamento e funzioni degli uffici consolari,  ai  sensi
dell'art. 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246"; 
  Atteso l'obbligo  di  estendere  anche  alle  scuole  italiane  non
statali all'estero le modalita' procedimentali per l'inclusione ed il
mantenimento nell'elenco del  Ministero  degli  Affari  Esteri  delle
scuole italiane non  paritarie,  tenendo  conto  delle  specificita',
delle particolari esigenze locali, nonche' di quelle  della  politica
estera italiana; 
 
                               Adotta 
 
le seguenti Linee Guida concernenti le modalita'  procedimentali  per
l'inclusione ed il mantenimento nell'elenco delle scuole italiane non
paritarie del Ministero degli Affari Esteri. 
  1 - Procedure per  l'iscrizione  nell'elenco  del  Ministero  degli
affari esteri delle scuole italiane non paritarie all'estero 
  1.1 La domanda di iscrizione nell'elenco del Ministero degli Affari
Esteri delle scuole italiane non  paritarie,  di  cui  al  successivo
punto 1. 2 deve essere presentata al Ministero  degli  Affari  Esteri
(di   seguito   MAE)   per   il    tramite    della    Rappresentanza
diplomatico-consolare in cui la scuola ha sede, entro il 31 marzo  di
ogni anno per le scuole che adottano il calendario scolastico boreale
ed entro il 30 settembre per le scuole  che  adottano  il  calendario
scolastico australe. 
  1.2 La domanda e'  presentata  dal  gestore  o  dal  rappresentante
legale dell'Ente gestore, il quale deve: 
  precisare  la  tipologia  di  scuola  cui  l'organizzazione   vuole
conformarsi   con   riferimento   agli   ordinamenti   vigenti;    la
denominazione che  vuole  assumere;  gli  indirizzi  attivati  o  che
intende attivare nell'anno scolastico successivo; 
  dichiarare di essere in possesso  dei  requisiti  di  cui  all'art.
1-bis, comma 4, del decreto-legge 5 dicembre 2005 n. 250, convertito,
con modificazioni,  dalla  legge  3  febbraio  2006  n.  27  e,  piu'
precisamente, attestare che la scuola presenta le seguenti condizioni
di funzionamento: 
  a) un progetto educativo e la relativa offerta formativa,  conformi
ai principi della Costituzione italiana e all'ordinamento  scolastico
italiano,  finalizzati  agli  obiettivi  generali  e   specifici   di
apprendimento correlati al conseguimento di titoli di studio  (tranne
per la scuola dell'infanzia).  A  meno  di  specifici  provvedimenti,
intese o accordi internazionali che  ne  determinino  diversamente  i
piani degli studi, il quadro disciplinare e il  quadro  orario  delle
scuole italiane non paritarie si  conforma  a  quello  del  parallelo
ordinamento nazionale  con  eventuali  flessibilita'  ed  adattamenti
formalizzati; 
  b) la disponibilita' di locali, arredi  e  attrezzature  idonei  in
relazione al tipo di scuola e al numero degli alunni e conformi  alle
norme vigenti in materia di igiene e sicurezza. 
  c) l'impiego di  personale  docente  e  di  un  coordinatore  delle
attivita' educative e  didattiche  forniti  di  titoli  professionali
coerenti con gli insegnamenti impartiti  e  con  l'offerta  formativa
della  scuola,  e   l'impiego   di   idoneo   personale   tecnico   e
amministrativo; 
  d) alunni frequentanti, in eta' non inferiore a quella prevista dai
vigenti ordinamenti scolastici, in relazione al titolo di  studio  da
conseguire per gli alunni delle scuole statali o paritarie. 
  Alla domanda deve essere allegata la documentazione riguardante  il
possesso  dei  requisiti  e  il  parere  del  Capo   Missione   della
Rappresentanza diplomatica o consolare in cui  sorge  la  scuola.  Le
dichiarazioni rese dal gestore o dal legale rappresentante  dell'Ente
gestore  per  l'iscrizione  nell'elenco  delle  scuole  italiane  non
paritarie all'estero saranno  sottoposte  a  verifica  da  parte  del
dirigente scolastico di riferimento. 
  1.3 Il MAE, sentito il parere dell'Autorita' diplomatico-consolare,
iscrive la scuola nell'elenco con l'indicazione  della  tipologia  di
scuola, degli indirizzi o dei corsi di studio  dichiarati  e  ne  da'
comunicazione al gestore che ha prodotto domanda, entro il 30  giugno
per le scuole che adottano il calendario scolastico boreale  o  entro
il 31 dicembre per le scuole che adottano  il  calendario  scolastico
australe, con effetto dall'inizio dell'anno scolastico immediatamente
successivo. 
  1.4  In  caso  di  riscontro  negativo,  il   MAE   comunica   alla
Rappresentanza diplomatico-consolare e al gestore proponente  l'esito
della domanda entro  lo  stesso  termine  del  30  giugno  e  del  31
dicembre. 
  1.5 Il MAE puo' effettuare, tramite i dirigenti tecnici  del  MIUR,
ovvero i  dirigenti  scolastici  in  servizio  all'estero,  entro  il
successivo 30 novembre per  le  scuole  che  adottano  il  calendario
scolastico boreale ed entro il 31 maggio per le scuole  che  adottano
il calendario scolastico australe, appositi accertamenti e, nel  caso
questi attestino la mancanza di uno o piu' requisiti richiesti  dalla
Legge,   dispone   la   cancellazione   della   scuola    dall'elenco
ministeriale, previa comunicazione formale alla scuola interessata. 
  1.6 L'elenco delle scuole non paritarie e' aggiornato ogni anno; e'
pubblicato all'albo dell'Ufficio V della Direzione  generale  per  la
Promozione del Sistema Paese e sul sito Internet del MAE entro il  30
giugno per le scuole che adottano il calendario scolastico boreale ed
entro il 31  dicembre  per  le  scuole  che  adottano  il  calendario
scolastico australe, e' consultabile sui siti  Internet  di  ciascuna
Rappresentanza diplomatica o consolare ed e' trasmesso  al  Ministero
dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca. 
  2  -  Riconoscimento  della  condizione  di  scuola  italiana   non
paritaria 
  2.1   L'iscrizione    nell'elenco    ministeriale    comporta    il
riconoscimento della condizione di scuola italiana non paritaria  con
effetto dall'inizio dell'anno  scolastico  successivo  alla  data  di
accoglimento della domanda. 
  Con  tale  riconoscimento  la  scuola   assume   espressamente   la
denominazione di scuola italiana non  paritaria;  puo'  aggiungere  a
tale  denominazione  il  tipo  di  indirizzo  che  si  uniforma  agli
ordinamenti vigenti. Eventuali denominazioni che possano  indurre  in
equivoco circa la natura della scuola sono contestate  dal  Ministero
degli  Affari  Esteri  o  dall'Autorita'  consolare  o   diplomatica,
eventualmente   anche   con   apposita   segnalazione   all'Autorita'
Scolastica del Paese ospitante. 
  2.2 La scuola italiana non paritaria, non facendo parte del sistema
scolastico nazionale, non puo' rilasciare  titoli  di  studio  aventi
valore legale, ne' attestati  intermedi  ne'  finali  con  valore  di
certificazione legale e non puo' assumere denominazioni  identiche  o
comunque corrispondenti a quelle previste dal vigente ordinamento per
le scuole statali o paritarie. 
  2.3 La regolare frequenza della scuola italiana  non  paritaria  da
parte degli alunni italiani  costituisce,  ai  sensi  della  legge  3
febbraio 2006 n. 27, assolvimento dell'obbligo di istruzione  di  cui
al decreto legislativo 15  aprile  2005,  n.  76  ed  alla  legge  27
dicembre  2006  n.  296,  art.  1,  comma  622,  ferme  restando   le
disposizioni in vigore relativamente agli esami di Stato  al  termine
della scuola secondaria di primo grado. 
  La scuola non paritaria  e'  tenuta  a  comunicare  alla  Direzione
generale per  la  promozione  del  Sistema  Paese  del  MAE  l'elenco
nominativo degli studenti per consentirne l'inserimento nell'anagrafe
relativa. 
  2.4 Ai candidati che abbiano effettuato la preparazione  in  scuole
italiane non paritarie  e'  fatto  divieto  di  sostenere  gli  esami
conclusivi presso scuole paritarie che dipendano dallo stesso gestore
o da altro avente comunanza di interessi. A tal fine il gestore (o il
legale  rappresentante)  e  il  coordinatore  didattico  rilasceranno
apposita dichiarazione  (da  inserire  nel  fascicolo  personale  del
candidato). 
  3 - Mantenimento e cancellazione dell'iscrizione nell'elenco 
  3.1 Per il mantenimento dell'iscrizione  nell'elenco  ministeriale,
il gestore o il rappresentante legale  della  scuola  non  paritaria,
ogni biennio deve dichiarare espressamente al  MAE,  per  il  tramite
della Rappresentanza diplomatica o consolare, che esprime il  proprio
parere, entro il termine del 31 marzo per le scuole che  adottano  il
calendario scolastico boreale ed entro il 30 settembre per le  scuole
che adottano  il  calendario  scolastico  australe,  la  volonta'  di
mantenere  iscritta  la  propria  scuola  nell'elenco   ministeriale,
garantendo la permanenza dei requisiti richiesti. 
  In  caso  di  mancata  dichiarazione,  il  MAE  invita  la   scuola
interessata,   mediante   comunicazione   formale,    a    provvedere
all'adempimento entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione
della comunicazione. Scaduto inutilmente il termine, il  MAE  dispone
la cancellazione della scuola dall'elenco ministeriale  delle  scuole
italiane non paritarie, dandone comunicazione alla scuola stessa, per
il tramite della Rappresentanza diplomatica o consolare. 
  3.2  La  scuola  italiana  non   paritaria   iscritta   nell'elenco
ministeriale e' tenuta a comunicare tempestivamente  per  il  tramite
dell'Autorita' diplomatico-consolare,  nel  cui  ambito  ha  sede  la
scuola,  ogni  variazione   riguardante   la   gestione,   la   sede,
l'organizzazione e il funzionamento  della  scuola  stessa,  ai  fini
delle verifiche da parte del MAE. 
  Deve comunque essere comunicata, entro lo  stesso  termine  del  31
marzo e del 30 settembre, l'istituzione di nuovi indirizzi. 
  3.3 Nel caso di istituzione di indirizzi di studio o  di  corsi  di
tipologia ordinamentale diversa da quelli gia' attivati,  il  gestore
deve presentare la domanda di iscrizione del nuovo corso o  indirizzo
nell'elenco delle scuole italiane non  paritarie,  con  le  modalita'
indicate al punto 1 del presente decreto. 
  3.4 Nel caso  di  trasferimento  della  sede  scolastica  in  altra
Circoscrizione consolare, il gestore deve presentare nuova domanda di
iscrizione nell'elenco delle scuole non  paritarie  del  MAE  per  il
tramite della Rappresentanza diplomatica o consolare  di  riferimento
con le modalita' indicate al punto 1 del presente decreto. 
  3.5 Il MAE accerta la veridicita' delle dichiarazioni prodotte  nei
tempi prescritti da ciascuna scuola italiana non  paritaria  iscritta
nel proprio elenco e, nel caso verifichi la sopravvenuta  carenza  di
uno o piu' dei requisiti richiesti, invita la scuola  a  ripristinare
il requisito o i requisiti mancanti entro il termine  di  30  giorni,
scaduto il quale  senza  che  la  scuola  abbia  dimostrato  di  aver
provveduto nel senso  richiesto,  il  MAE  dispone  la  cancellazione
dall'elenco della scuola o di parte degli indirizzi  risultati  privi
dei requisiti, dandone  formale  comunicazione  alla  scuola  per  il
tramite della Rappresentanza diplomatica o consolare. 
    Roma, 6 settembre 2012 
 
                                      Il Ministro degli affari esteri 
                                            Terzi di Sant'Agata       
  Il Ministro dell'istruzione, 
dell'universita' e della ricerca 
            Profumo