IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Visto l'art. 6, comma 15-bis, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
il quale prescrive che dal calcolo delle  riduzioni  delle  spettanze
dei comuni, effettuate in applicazione dell'art.  14,  comma  2,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, sono  esclusi  i  contributi  in
conto  capitale  assegnati  dalla  legge   direttamente   al   comune
beneficiario; 
  Considerato che, in  applicazione  del  richiamato  art.  6,  comma
15-bis, del decreto-legge n. 95 del 2012, il  Ministero  dell'interno
e' autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti
variazioni ai decreti ministeriali di attuazione; 
  Visto il proprio decreto in data 22 marzo  2012,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 72 del 26 marzo  2012
ed  emanato  in  applicazione  del  citato  art.  14,  comma  2,  del
decreto-legge n. 78 del 2010, con il quale e'  stata  determinata,  a
decorrere dall'anno 2012, la riduzione delle risorse per i comuni con
popolazione superiore a 5.000 abitanti assumendo come base di calcolo
i dati delle assegnazioni finanziarie riferite  all'anno  2011,  come
risultanti alla data del 20 febbraio 2012  dal  sito  internet  della
Direzione centrale della finanza locale del Ministero dell'interno; 
  Considerato che, in applicazione del citato art. 6,  comma  15-bis,
del decreto-legge n. 95 del  2012  ed  ai  fini  della  riduzione  di
risorse, occorre operare  l'esclusione  dalla  base  di  calcolo  dei
contributi in conto capitale assegnati dalla  legge  direttamente  al
comune beneficiario; 
  Rilevato che i  presupposti  di  cui  art.  6,  comma  15-bis,  del
decreto-legge n. 95 del 2012 ricorrono  in  relazione  ai  contributi
attribuiti nell'anno  2011  per  lavori  di  costruzione  della  diga
foranea di Molfetta in base alle  disposizioni  di  cui  all'art.  2,
comma 1 della legge 30 luglio 2002,  n.  174,  nonche'  dell'art.  4,
comma 176 della  legge  24  dicembre  2003,  n.  350  secondo  quanto
stabilito nella tabella 1 della stessa legge, oltre che  della  legge
13 dicembre 2010, n. 220, secondo quanto stabilito  nella  tabella  E
della stessa legge  e  di  rifinanziamento  del  contributo  previsto
dall'art. 11-quaterdecies, comma 20 del  decreto-legge  30  settembre
2005, n. 203 convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
       Determinazione delle riduzioni di risorse per i comuni  
 
1. Sono esclusi dalla base di calcolo delle riduzioni di risorse  per
i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, in  applicazione
delle disposizioni di all'art.  14,  comma  2  del  decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78, i contributi indicati in premessa attribuiti  per
lavori di costruzione della diga foranea di Molfetta. 
  2. La percentuale di  riduzione  delle  risorse,  gia'  fissata  al
19,492 con proprio decreto del 22  marzo  2012,  e'  conseguentemente
rideterminata al 19,523 per cento. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 19 ottobre 2012 
 
                                             Il Ministro: Cancellieri