IL DIRETTORE GENERALE 
    per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n.  283,  modificato
dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente" Istituzione del
Ministero della  Salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato"; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il Regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2   agosto   2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi  coadiuvanti,   come
modificato dal Decreto del Presidente della  Repubblica  28  febbraio
2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo  80  concernente
"misure transitorie"; 
  Visti i regolamenti (UE) della Commissione n.  540/2011,  541/2011,
544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento
(CE) n. 1107/2009; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 2003 di recepimento della
direttiva 2003/81/CE della Commissione del 5 settembre 2003, relativo
all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del  decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 194, della sostanza attiva Ziram; 
  Visto in particolare, l'articolo 1 del citato decreto  ministeriale
18 dicembre  2003  che  indica  il  31  luglio  2014  quale  scadenza
dell'iscrizione della  sostanza  attiva  Ziram  nell'allegato  I  del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; 
  Visti i decreti di autorizzazione  all'immissione  in  commercio  e
all'impiego dei  prodotti  fitosanitari  riportati  nell'allegato  al
presente decreto; 
  Viste  le  istanze  presentate  dall'impresa  titolare  intesa   ad
ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi dei prodotti
fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto  sulla  base
del fascicolo TRISCABOL 760 g/Kg WG  conforme  all'allegato  III  del
citato   decreto   legislativo   194/1995,   relativo   al   prodotto
fitosanitario di riferimento TRISCABOL  DG,  presentato  dall'impresa
Cerexagri S.A. che ne ha concesso specifico accesso; 
  Viste, inoltre, le domande intese ad ottenere l'autorizzazione alla
modifica di composizione in  adeguamento  alla  composizione  oggetto
degli studi costituenti il  fascicolo  di  all  III  sopra  indicato,
nonche' l'autorizzazione  a  variazioni  amministrative  relative  ad
officine di  produzione  e  confezionamento  presentate  dall'impresa
titolare per alcuni dei prodotti  fitosanitari  di  cui  trattasi,  e
indicate nell'allegato al presente decreto; 
  Considerato  che  l'impresa  titolare  delle   autorizzazioni   dei
prodotti  fitosanitari  di  cui  trattasi  ha  ottemperato  a  quanto
previsto dall'articolo 2, comma 4, del citato decreto 9 agosto  2002,
nei tempi e nelle forme da esso  stabiliti  ed  in  conformita'  alle
condizioni definite per la sostanza attiva Ziram; 
  Considerato che la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari
di cui all'articolo 20 del D.L.vo 17 marzo 1995, n. 194 ha preso atto
della  conclusione  della  valutazione  del   sopracitato   fascicolo
TRISCABOL 760 g/Kg WG, ottenuta dall' Istituti Superiore di  Sanita',
al fine di ri-registrare i prodotti fitosanitari di cui trattasi fino
al 31 luglio 2014, alle nuove condizioni di impiego e  con  eventuale
adeguamento  alla  composizione   del   prodotto   fitosanitario   di
riferimento; 
  Vista la nota dell'Ufficio protocollo n° 0033631 in data 24 ottobre
2011 con la quale  e'  stata  richiesta  all'Impresa  Cerexagri  S.A.
titolare  del  dossier  la  documentazione  ed  i  dati   tecnico   -
scientifici  aggiuntivi  indicati   dal   sopracitato   Istituto   da
presentarsi entro dodici mesi dalla data della medesima; 
  Viste le note con le quali l'Impresa titolare  delle  registrazioni
dei  prodotti  fitosanitari  riportati  nell'allegato   al   presente
decreto, ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio; 
  Ritenuto di ri-registrare fino al 31 luglio 2014, data di  scadenza
dell'approvazione   della   sostanza   attiva   Ziram,   i   prodotti
fitosanitari indicati in allegato al presente decreto alle condizioni
definite alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato  VI  del
citato decreto legislativo  17  marzo  1995,  n.194  sulla  base  del
fascicolo TRISCABOL 760 g/Kg WG conforme all'All. III; 
  Visti i versamenti effettuati ai sensi del D.M. 9 luglio 1999; 
 
                              Decreta: 
 
  Sono ri-registrati  fino  al  31  luglio  2014,  data  di  scadenza
dell'approvazione   della   sostanza   attiva   Ziram,   i   prodotti
fitosanitari indicati in allegato al presente decreto  registrati  al
numero,  alla  data  e  a  nome  dell'impresa  a   fianco   indicata,
autorizzati con  la  nuova  composizione,  alle  condizioni  e  sulle
colture indicate nelle  rispettive  etichette  allegate  al  presente
decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi. 
  Sono autorizzate le modifiche  di  composizione  in  adeguamento  a
quella del prodotto di riferimento nonche' le modifiche indicate  per
ciascun prodotto fitosanitario  riportate  in  allegato  al  presente
decreto. 
  La succitata impresa Cerexagri S.A.. e' tenuta  alla  presentazione
dei dati tecnico - scientifici aggiuntivi sopra indicati nel  termine
di cui in premessa. 
  E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento
delle condizioni di autorizzazione dei prodotti  fitosanitari,  anche
in conformita' a provvedimenti comunitari  e  ulteriori  disposizioni
riguardanti le sostanze attive componenti. 
  L'impresa titolare dell'autorizzazione del  prodotto  fitosanitario
DRUPASAN  G  n.  reg.  9897  inserito  nell'allegato,  e'  tenuta   a
rietichettare  il  prodotto  fitosanitario  non  ancora  immesso   in
commercio e a  fornire  ai  rivenditori  un  fac-simile  della  nuova
etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli  esercizi
di vendita al fine  della  sua  consegna  all'acquirente/utilizzatore
finale. E' altresi' tenuta ad adottare ogni iniziativa, nei confronti
degli utilizzatori, idonea ad  assicurare  un  corretto  impiego  dei
prodotti fitosanitari in conformita' alle nuove disposizioni. 
  La commercializzazione e l'impiego delle  scorte  giacenti,  per  i
prodotti restanti sono consentiti secondo le seguenti modalita': 
  - 8 mesi, a decorrere  dalla  data  del  presente  decreto  per  la
commercializzazione da parte del titolare delle autorizzazioni  e  la
vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati; 
  - 12  mesi,  a  decorrere  dalla  data  del  presente  decreto  per
l'impiego da parte degli utilizzatori finali 
  E'  approvata  quale  parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve  essere  posto  in
commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato  in   via   amministrativa
all'Impresa interessata e sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 9 ottobre 2012 
 
                                      Il direttore generale: Borrello