IL MINISTRO DELLA DIFESA di concerto con IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, come modificato dal decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96 «Revisione della parte aeronautica del codice della navigazione, a norma dell'art. 2 della legge 9 novembre 2004, n. 265», come corretto ed integrato dal decreto legislativo 15 marzo 2006, n. 151 «Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96 recante la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione», ed in particolare gli articoli 697, 704, 705, 706, 748, 793, 794, 795; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il «Codice dell'ordinamento militare»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 recante il «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare», e, in particolare, l'art. 231 «Priorita' di traffico»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n. 484, recante l'«Uso dello spazio aereo civile, in attuazione della delega prevista dalla legge 23 maggio 1980, n. 242». Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997 n. 250 concernente l'«Istituzione dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile»; Visto il decreto del Ministro della difesa del 20 aprile 2006, relativo al rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attivita' di volo militare sugli aeroporti militari e sulle installazioni militari adibite al decollo e atterraggio di aeromobili militari; Visto il decreto del Ministro della difesa del 25 gennaio 2008, concernente la classificazione degli aeroporti militari; Visto il decreto del Ministro della difesa del 14 aprile 2008, concernente le autorizzazioni al sorvolo del territorio nazionale da parte di aeromobili stranieri militari, di dogana e di polizia, ai sensi dell'art. 794, comma 2, del codice della navigazione; Considerato che l'aeroporto militare di Sigonella - sede del 41° stormo AS - e' classificato, ai sensi del citato decreto del Ministro della Difesa del 25 gennaio 2008, come aeroporto militare destinato al ruolo di Main Operating Base (MOB), ad uso pieno ed esclusivo militare su cui sono svolte le attivita' fondamentali dell'Aeronautica militare che non possono essere rilocate pena il decadimento della funzione assolta; Tenuto conto altresi', che rientra nelle prerogative del Ministro della difesa, ai sensi dell'art. 4 del citato decreto del Ministro della difesa del 25 gennaio 2008, adottare modifiche al medesimo decreto, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa; Tenuto conto che l'aeroporto militare di Sigonella e' oggetto di accordi tra il Ministero della difesa Italiana e gli Stati Uniti d'America, anche in ottemperanza della convenzione di Londra del 19 giugno 1951 (c.d. NATO-SOFA) fra gli Stati partecipanti al trattato Nord-Atlantico sullo statuto delle loro forze armate, ratificata e resa esecutiva con legge 30 novembre 1955, n. 1335; Considerato che ai sensi dell'art. 697 del codice della navigazione, sono aperti al traffico aereo civile gli aeroporti militari designati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro della difesa; Considerato che l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) ha rappresentato la necessita' di garantire, senza soluzione di continuita', il traffico aereo civile da e per la Sicilia orientale anche nel periodo di temporanea chiusura dal 5 novembre 2012 al 5 dicembre 2012 dell'aeroporto militare di Fontanarossa per lavori improcrastinabili di completo rifacimento della pista di volo; Tenuto conto che l'ENAC ha richiesto al Ministero della difesa - Aeronautica militare la possibilita' di utilizzare temporaneamente, in via eccezionale, l'aeroporto militare di Sigonella per il periodo presumibile dal 5 novembre 2012 al 5 dicembre 2012; Considerato che l'ENAC ha valutato, ai sensi dell'art. 697 del codice della navigazione, l'idoneita' delle infrastrutture e dei servizi di supporto presenti nell'aeroporto militare di Sigonella alla operativita' temporanea del traffico aereo civile, e ha definito, altresi', le restrizioni e le limitazioni tecniche correlate; Considerato che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 13 settembre 2007, e' stata affidata in concessione alla societa' SAC S.p.A., ai sensi dell'art. 704 del codice della navigazione, la gestione totale dell'aeroporto militare di Catania ed e' stata approvata la relativa convenzione, sottoscritta dall'ENAC e dalla societa' di gestione in data 22 maggio 2007. Considerata la necessita' di contemperare le esigenze operative ed internazionali militari con quelle commerciali, garantendo comunque la priorita' alle prime e fermo restando il rispetto delle indicazioni tecniche impartite da ENAC agli operatori civili per lo svolgimento delle operazioni del traffico aereo civile in piena sicurezza; Tenuto conto che il Ministero della difesa, ed in particolare l'Aeronautica militare, collabora fattivamente con l'ENAC, sostenendo la rete degli aeroporti civili, anche con attivita' non rientranti nei propri compiti istituzionali; Decreta: Art. 1 1. A parziale deroga del decreto ministeriale della difesa del 25 gennaio 2008 citato in premessa, l'aeroporto militare di Sigonella e' aperto, in via eccezionale, anche al traffico aereo civile, per il periodo presunto dal 5 novembre 2012 al 5 dicembre 2012.