IL PRESIDENTE 
                       del Consiglio di Stato 
 
  Visto l'art. 100, ultimo comma della Costituzione; 
  Visto  il  regio  decreto  26  giugno  1924,   n.   1054,   recante
l'approvazione del Testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato,  e
successive modificazioni e integrazioni; 
  Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1034, recante l'istituzione  dei
Tribunali amministrativi regionali; 
  Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186,  recante  ordinamento  della
giurisdizione  amministrativa  e  del  personale  di  segreteria   ed
ausiliario del Consiglio di  Stato  e  dei  tribunali  amministrativi
regionali; 
  Visto l'art. 20 della legge 21 luglio  2000,  n.  205,  secondo  il
quale il  Consiglio  di  presidenza  della  giustizia  amministrativa
disciplina l'organizzazione, il funzionamento  e  la  gestione  delle
spese  del  Consiglio  di  Stato  e  dei   Tribunali   amministrativi
regionali; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio di  presidenza  della
giustizia  amministrativa  in  data  6  febbraio  2004,  recante   il
regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di presidenza; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato 15  febbraio
2005,  recante  il  Regolamento  di   organizzazione   degli   uffici
amministrativi della Giustizia amministrativa; 
  Vista la delibera assunta nella seduta del Consiglio di  presidenza
della giustizia amministrativa in data 19 luglio 2012; 
 
                              E m a n a 
                        il seguente decreto: 
 
                               Art. 1 
 
Regolamentazione  delle  assegnazioni  temporanee  di  magistrati   -
  Modifiche all'art. 32 del  regolamento  interno  del  Consiglio  di
  presidenza della giustizia amministrativa: introduzione  dei  commi
  10, 11 e 12. 
 
  1.  All'art.  32  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  di
presidenza della giustizia amministrativa in data 6 febbraio  2004  -
regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di  presidenza
della  giustizia  amministrativa  -  sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
    a) la rubrica e' cosi' modificata: 
    «Art. 32. Procedimento per la supplenza, l'invio  in  missione  e
l'assegnazione temporanea di magistrati»; 
    b) il comma 1 e' cosi' modificato: 
    1. «Se nella sede di un Tribunale amministrativo regionale, nella
Sezione  staccata  ovvero  in  una  delle   Sezioni   del   Tribunale
amministrativo del Lazio, aventi sede in Roma, per una o piu' udienze
non sia possibile formare il collegio  giudicante  per  mancanza  del
numero  di  componenti  fissato  dalla  legge  da   qualsiasi   causa
determinata, il Presidente del Tribunale designa,  in  supplenza,  un
magistrato in servizio presso la stessa sede del magistrato assente o
impedito  assicurando  la  rotazione  tra  i  magistrati   componenti
l'ufficio. L'applicazione del singolo magistrato  non  puo'  in  ogni
caso essere disposta per piu' di due udienze ogni anno»; 
    c) sono aggiunti i seguenti commi: 
    «10. Qualora non ricorrano i presupposti per disporre l'invio  in
missione o la supplenza ai sensi dei commi precedenti,  e,  tuttavia,
si  presentino  peculiari  difficolta'  operative  nello  svolgimento
dell'ordinaria attivita'  giurisdizionale  di  un  T.A.R.  o  di  una
Sezione staccata, dovute a  carenze  di  organico,  ad  assenze  o  a
impedimenti di singoli magistrati, a  un  eccezionale  andamento  del
contenzioso e/o a particolari condizioni ambientali, i Presidenti dei
T.A.R. possono presentare al Consiglio di presidenza della  giustizia
amministrativa motivata richiesta per  l'assegnazione  temporanea  di
magistrati in  relazione  a  una  o  piu'  udienze  determinate,  con
l'indicazione del numero di affari da assegnarsi per ciascuna udienza
al magistrato, di cui si richiede l'assegnazione. 
    11.  Il  Consiglio,  qualora  condivida  le   motivazioni   della
richiesta presentata ai sensi del comma precedente,  previa  verifica
delle disponibilita' di bilancio, indice  apposito  interpello.  Alla
relativa procedura si applicano i commi 2, 3,  4  e  5  del  presente
articolo. 
    12. Qualora non sia acquisito il consenso  di  alcun  magistrato,
l'interpello puo' essere reiterato una sola volta. In nessun caso  la
richiesta di assegnazione  temporanea  puo'  determinare  l'invio  di
ufficio di alcun magistrato».