IL PRESIDENTE del Consiglio di Stato Visto l'art. 100, ultimo comma della Costituzione; Visto il regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, recante l'approvazione del Testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, e successive modificazioni e integrazioni; Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1034, recante l'istituzione dei Tribunali amministrativi regionali; Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186, recante ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali; Visto l'art. 20 della legge 21 luglio 2000, n. 205, secondo il quale il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa disciplina l'organizzazione, il funzionamento e la gestione delle spese del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali; Visto il decreto del Presidente del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa in data 6 febbraio 2004, recante il regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di presidenza; Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato 15 febbraio 2005, recante il Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della Giustizia amministrativa; Vista la delibera assunta nella seduta del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa in data 19 luglio 2012; E m a n a il seguente decreto: Art. 1 Regolamentazione delle assegnazioni temporanee di magistrati - Modifiche all'art. 32 del regolamento interno del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa: introduzione dei commi 10, 11 e 12. 1. All'art. 32 del decreto del Presidente del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa in data 6 febbraio 2004 - regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa - sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica e' cosi' modificata: «Art. 32. Procedimento per la supplenza, l'invio in missione e l'assegnazione temporanea di magistrati»; b) il comma 1 e' cosi' modificato: 1. «Se nella sede di un Tribunale amministrativo regionale, nella Sezione staccata ovvero in una delle Sezioni del Tribunale amministrativo del Lazio, aventi sede in Roma, per una o piu' udienze non sia possibile formare il collegio giudicante per mancanza del numero di componenti fissato dalla legge da qualsiasi causa determinata, il Presidente del Tribunale designa, in supplenza, un magistrato in servizio presso la stessa sede del magistrato assente o impedito assicurando la rotazione tra i magistrati componenti l'ufficio. L'applicazione del singolo magistrato non puo' in ogni caso essere disposta per piu' di due udienze ogni anno»; c) sono aggiunti i seguenti commi: «10. Qualora non ricorrano i presupposti per disporre l'invio in missione o la supplenza ai sensi dei commi precedenti, e, tuttavia, si presentino peculiari difficolta' operative nello svolgimento dell'ordinaria attivita' giurisdizionale di un T.A.R. o di una Sezione staccata, dovute a carenze di organico, ad assenze o a impedimenti di singoli magistrati, a un eccezionale andamento del contenzioso e/o a particolari condizioni ambientali, i Presidenti dei T.A.R. possono presentare al Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa motivata richiesta per l'assegnazione temporanea di magistrati in relazione a una o piu' udienze determinate, con l'indicazione del numero di affari da assegnarsi per ciascuna udienza al magistrato, di cui si richiede l'assegnazione. 11. Il Consiglio, qualora condivida le motivazioni della richiesta presentata ai sensi del comma precedente, previa verifica delle disponibilita' di bilancio, indice apposito interpello. Alla relativa procedura si applicano i commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo. 12. Qualora non sia acquisito il consenso di alcun magistrato, l'interpello puo' essere reiterato una sola volta. In nessun caso la richiesta di assegnazione temporanea puo' determinare l'invio di ufficio di alcun magistrato».