IL MINISTRO DELLA SALUTE Vista la circolare del Ministro della sanita' 4 ottobre 1991, n. 19 sulla «Profilassi del gozzo e delle altre patologie associate a carenza iodica», con cui le Regioni sono state invitate a sensibilizzare i consumatori sull'importanza per la salute umana della iodoprofilassi; Visto il decreto del Ministro della sanita' 10 agosto 1995, n. 562 recante «Regolamento concernente la produzione ed il commercio del sale da cucina iodurato, di sale iodato e di sale iodurato e iodato», con cui si ribadiscono i tenori di arricchimento gia' previsti dalle norme vigenti e viene inserita la clausola dei mutuo riconoscimento per i prodotti di provenienza comunitaria; Vista la legge 21 marzo 2005, n. 55 recante «Disposizioni finalizzate alla prevenzione del gozzo endemico e di altre patologie da carenza iodica»; Visto il decreto del Ministro della salute 29 marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 aprile 2006, n. 87 recante "Interventi di attuazione degli articoli 3 e 5 della legge 21 marzo 2005, n. 55, recante: «Disposizioni finalizzate alla prevenzione del gozzo endemico e di altre patologie da carenza iodica»" ed in particolare l'allegato 1 che prevede la forma e i contenuti della locandina da esporre in tutti i punti vendita per informare la popolazione sui benefici della iodoprofilassi; Considerati i dati relativi alle vendite di sale iodato sul territorio nazionale che hanno evidenziato uno scarso incremento del consumo e che pertanto la locandina informativa allegata al citato decreto del Ministro della salute 29 marzo 2006 non ha prodotto efficaci risultati; Considerata la necessita' di modificare la predetta locandina al fine di sensibilizzare maggiormente il consumatore all'utilizzo del sale iodato; Vista la proposta di revisione della locandina predisposta dalla Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione e dalla Direzione generale della comunicazione e delle relazioni istituzionali con nota n. 1934 del 31 maggio 2012; Ritenuto altresi' di aggiornare l' indirizzo web del Ministero della salute indicato dall'art. 4 del citato decreto del Ministro della salute 29 marzo 2006; Decreta: Art. 1 Modifiche all'articolo 1 del decreto del Ministro della salute 29 marzo 2006 1. L'allegato 1 del decreto del Ministro della salute 29 marzo 2006 e' sostituito dall'allegato al presente decreto. 2. Il comma 2 dell'art. 1 del decreto del Ministro della salute 29 marzo 2006 e' sostituito come segue: «2. Nei punti vendita deve essere affissa la locandina di cui all'allegato al presente decreto in maniera ben visibile al pubblico, in prossimita' degli espositori sui quali e' collocato il sale e nella versione a colori e con un formato minimo di stampa equivalente ad un foglio A3».