IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Vista la circolare del Ministro della sanita' 4 ottobre 1991, n. 19
sulla «Profilassi del gozzo  e  delle  altre  patologie  associate  a
carenza  iodica»,  con  cui  le  Regioni  sono   state   invitate   a
sensibilizzare i consumatori  sull'importanza  per  la  salute  umana
della iodoprofilassi; 
  Visto il decreto del Ministro della sanita' 10 agosto 1995, n.  562
recante «Regolamento concernente la produzione ed  il  commercio  del
sale da cucina iodurato, di sale iodato e di sale iodurato e iodato»,
con cui si ribadiscono i tenori di arricchimento gia' previsti  dalle
norme vigenti e viene inserita la clausola dei  mutuo  riconoscimento
per i prodotti di provenienza comunitaria; 
  Vista  la  legge  21  marzo  2005,  n.  55  recante   «Disposizioni
finalizzate alla prevenzione del gozzo endemico e di altre  patologie
da carenza iodica»; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  29  marzo   2006,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 aprile  2006,  n.  87  recante
"Interventi di attuazione degli articoli 3 e 5 della legge  21  marzo
2005, n. 55, recante: «Disposizioni finalizzate alla prevenzione  del
gozzo endemico e  di  altre  patologie  da  carenza  iodica»"  ed  in
particolare l'allegato 1 che prevede la forma  e  i  contenuti  della
locandina da esporre in  tutti  i  punti  vendita  per  informare  la
popolazione sui benefici della iodoprofilassi; 
  Considerati i  dati  relativi  alle  vendite  di  sale  iodato  sul
territorio nazionale che hanno evidenziato uno scarso incremento  del
consumo e che pertanto la locandina informativa  allegata  al  citato
decreto del Ministro della salute  29  marzo  2006  non  ha  prodotto
efficaci risultati; 
  Considerata la necessita' di modificare la  predetta  locandina  al
fine di sensibilizzare maggiormente il consumatore  all'utilizzo  del
sale iodato; 
  Vista la proposta di revisione della  locandina  predisposta  dalla
Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli  alimenti  e  la
nutrizione e dalla Direzione generale  della  comunicazione  e  delle
relazioni istituzionali con nota n. 1934 del 31 maggio 2012; 
  Ritenuto altresi' di aggiornare  l'  indirizzo  web  del  Ministero
della salute indicato dall'art. 4 del  citato  decreto  del  Ministro
della salute 29 marzo 2006; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                Modifiche all'articolo 1 del decreto 
               del Ministro della salute 29 marzo 2006 
 
  1. L'allegato 1 del decreto del Ministro della salute 29 marzo 2006
e' sostituito dall'allegato al presente decreto. 
  2. Il comma 2 dell'art. 1 del decreto del Ministro della salute  29
marzo 2006 e' sostituito come  segue:  «2.  Nei  punti  vendita  deve
essere affissa la locandina di cui all'allegato al  presente  decreto
in maniera ben visibile al pubblico, in prossimita' degli  espositori
sui quali e' collocato il sale e nella versione a  colori  e  con  un
formato minimo di stampa equivalente ad un foglio A3».