IL DIRETTORE GENERALE 
             per l'igiene e la sicurezza degli alimenti 
                         e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172,  concernente  "Istituzione
del Ministero della Salute e incremento del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato". 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il Regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2   agosto   2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari, in particolare l'art. 4, comma 1,
relativo   alle   condizioni   per   l'autorizzazione   di   prodotti
fitosanitari contenenti  sostanze  attive  iscritte  nell'allegato  I
dello stesso decreto legislativo; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290, concernente il regolamento di semplificazione  dei  procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi  coadiuvanti,   come
modificato dal decreto del Presidente della  Repubblica  28  febbraio
2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE  ed  in  particolare  l'art.  80  concernente
"Misure transitorie"; 
  Visti i regolamenti (UE) della Commissione n.  540/2011,  541/2011,
544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011 di attuazione del  regolamento
(CE) n. 1107/2009; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Vista la domanda del 30 ottobre  2008,  successivamente  modificata
con  nota  del  28  maggio  2009,   presentata   dall'Impresa   Bayer
CropScience Srl, con  sede  legale  in  Milano,  Viale  Certosa  130,
diretta ad ottenere l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 4, comma  1,
del decreto legislativo 194/95, del prodotto fitosanitario denominato
Herbiclean AL contenente la miscela degli acidi  grassi  caprilico  e
caprico; 
  Visto il decreto del 22 aprile 2009, di attuazione della  direttiva
2008/127/CE, che ha iscritto nell'allegato I del decreto  legislativo
17 marzo 1995, n. 194, gli acidi grassi da C7  A  C20,  tra  cui,  in
particolare, gli acidi caprilico e caprico, fino al 31  agosto  2019,
in conformita' all'art. 24-ter  del  regolamento  (CE)  n.  2229/2004
relativo alle sostanze attive manifestamente prive di effetti nocivi; 
  Visto il regolamento (UE) n. 114/2010 che  modifica  l'art.  25-bis
del suddetto regolamento (CE) n. 2229/2004 prolungando al 31 dicembre
2012 il periodo di tempo  concesso  all'EFSA  per  formulare  il  suo
parere sui progetti di rapporto di riesame  riguardanti  le  sostanze
attive iscritte in conformita' all'art. 24-ter sopra citato; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011  con  il  quale
gli acidi grassi sopra citati  sono  stati  considerati  approvati  a
norma del regolamento (CE) n.  1107/2009,  alle  medesime  condizioni
della direttiva 2008/127/CE, fino al 31 agosto 2019; 
  Viste le convenzioni del 1° settembre e 23  dicembre  2010  tra  il
Ministero della salute e l'Istituto superiore di sanita' per  l'esame
delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier  conformi
ai requisiti di cui  agli  allegati  II  e  III  di  cui  al  decreto
legislativo 194/95, in applicazione  dei  Principi  uniformi  di  cui
all'allegato VI dello stesso decreto legislativo; 
  Vista la  valutazione  dell'Istituto  sopracitato  in  merito  alla
documentazione tecnico-scientifica presentata dall'impresa a sostegno
dell'istanza  di  autorizzazione  del   prodotto   fitosanitario   in
questione; 
  Sentita la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari  (CCPF)
di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17  marzo  1995,  n.  194,
secondo le modalita' descritte nella procedura  approvata  nel  corso
della riunione plenaria del 12 aprile 2012; 
  Vista la nota dell'Ufficio in data 22 maggio 2012 con la  quale  e'
stata  richiesta  la  documentazione   di   completamento   dell'iter
autorizzativo; 
  Vista la nota del 25 luglio  2012  da  cui  risulta  che  l'Impresa
medesima ha presentato la documentazione di  completamento  richiesta
dall'Ufficio: 
  Ritenuto di autorizzare il prodotto in questione fino al 31  agosto
2019, data di  scadenza  dell'approvazione  comunitaria  degli  acidi
grassi  caprilico  e  caprico  per  il  loro  utilizzo  nei  prodotti
fitosanitari; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19
luglio 1999; 
 
                              Decreta: 
 
  A decorrere dalla data del presente decreto e  fino  al  31  agosto
2019, l'Impresa Bayer CropScience Srl, con  sede  legale  in  Milano,
Viale  Certosa  130,  e'  autorizzata,  ai  sensi  dell'art.  80  del
regolamento (CE) 1107/2009, ad immettere  in  commercio  il  prodotto
fitosanitario denominato HERBICLEAN AL, con la  composizione  e  alle
condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto. 
  E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento
delle   condizioni   di   autorizzazione   del   suddetto    prodotto
fitosanitario,  anche  in  conformita'  a  provvedimenti   comunitari
riguardanti gli acidi grassi  caprilico  e  caprico  al  termine  del
riesame attualmente in corso a norma dell'art. 25-bis del regolamento
(CE) n. 2229/2004 e successiva modifica di cui al regolamento (UE) n.
114/2010. 
  Il prodotto e' confezionato nelle taglie  da  ml  50-100-500-750  e
litri 1. 
  Il prodotto in questione e': 
    preparato nello stabilimento dell'Impresa IRCA  Service  Spa,  in
Fornovo San Giovanni (BG); 
    importato in confezioni pronte per l'impiego  dallo  stabilimento
estero Neatcrown Corwen Limited, Corwen, Denbighshire (UK); 
    formulato negli stabilimenti  sopracitati  e  confezionato  negli
stabilimenti delle imprese Bayer S.A.S., in Marle sur Serre (Francia)
e Bayer CropScience Srl, in Filago (Bergamo). 
  Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 14767. 
  E' approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegato
fac-simile dell'etichetta con la quale il prodotto deve essere  posto
in commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 21 settembre 2012 
 
                                      Il direttore generale: Borrello