IL DIRETTORE GENERALE 
         per il riconoscimento degli organismi di controllo 
              e certificazione e tutela del consumatore 
 
  Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio  del  20  marzo
2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e  delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed  alimentari,  e  in
particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/1992; 
  Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento  (CE)  n.  510/06
che stabilisce che le denominazioni  che  alla  data  di  entrata  in
vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del  Regolamento
(CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato  del  Regolamento
(CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte  nel  «registro  delle
denominazioni di origine protette  e  delle  indicazioni  geografiche
protette»; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del  12  giugno
1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla  registrazione,
fra le altre, della denominazione di origine protetta «Prosciutto  di
Parma»; 
  Visti gli articoli  10  e  11  del  predetto  Regolamento  (CE)  n.
510/2006 concernente i controlli; 
  Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante  disposizioni  per
l'adempimento di obblighi derivanti  dalla  appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999 - ed  in  particolare
l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e  la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari; 
  Visto  il  decreto  24  gennaio  2008,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale  n.  36  del  12
febbraio 2008, con il quale l'organismo  denominato  «Istituto  Parma
Qualita'» con sede in  Langhirano,  via  Roma  n.  82/b-c,  e'  stato
autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di  origine
protetta «Prosciutto di Parma»; 
  Visto  il  decreto  21  gennaio  2011,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 36 del 14 febbraio 2011 -  con
il  quale   l'autorizzazione   triennale   rilasciata   all'organismo
denominato «Istituto Parma Qualita'» ad effettuare i controlli  sulla
denominazione di origine protetta  «Prosciutto  di  Parma»  e'  stata
proroga    fino    all'emanazione    del    decreto    di     rinnovo
dell'autorizzazione all'organismo stesso; 
  Considerato che il Consorzio del Prosciutto di Parma ha  confermato
per il controllo sulla denominazione di origine protetta  «Prosciutto
di Parma» l'organismo denominato «Istituto Parma Qualita'»; 
  Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari  e
forestali ha trasmesso ai Servizi comunitari competenti la domanda di
modifica  del  disciplinare  di  produzione  della  denominazione  di
origine protetta di cui sopra ai sensi dell'art. 9 del Reg.  (CE)  n.
510/06; 
  Visto  il  decreto  9  agosto  2012,   relativo   alla   protezione
transitoria accordata a livello  nazionale,  ai  sensi  dell'art.  5,
comma 6 del Reg. (CE) 510/2006, alla  modifica  del  disciplinare  di
produzione della denominazione di  origine  protetta  «Prosciutto  di
Parma»; 
  Considerato che «Istituto Parma Qualita'» ha predisposto  il  piano
di controllo per la denominazione di origine protetta «Prosciutto  di
Parma» conformemente allo schema tipo di controllo; 
  Considerato che le decisioni concernenti  le  autorizzazioni  degli
organismi di controllo di cui agli articoli 10 e 11  del  regolamento
(CE) n. 510/2006  spettano  al  Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali, in quanto  autorita'  nazionale  preposta  al
coordinamento dell'attivita'  di  controllo  ai  sensi  del  comma  1
dell'art. 14 della legge 526/1999, sentite le regioni; 
  Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari  e
forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e'
avvalso del Gruppo tecnico di valutazione; 
  Visto il parere favorevole espresso dal citato  Gruppo  tecnico  di
valutazione nella seduta del 27 settembre 2012; 
  Vista la documentazione agli atti del Ministero; 
  Ritenuto  di  procedere   all'emanazione   del   provvedimento   di
autorizzazione ai sensi della comma 1 dell'art.  14  della  legge  n.
526/99; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. L'organismo denominato «Istituto Parma  Qualita'»  con  sede  in
Langhirano, via Roma  n.  82/b-c,  e'  autorizzato  ad  espletare  le
funzioni  di  controllo,  previste  dagli  articoli  10  e   11   del
regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione di origine protetta
«Prosciutto di  Parma»,  registrata  in  ambito  Unione  europea  con
regolamento (CE) n. 1107 del 12 giugno 1996. 
  2. Coloro i quali intendano avvalersi  della  protezione  a  titolo
transitorio, concessa con il decreto 9 agosto 2012,  hanno  l'obbligo
di  assoggettarsi  al  controllo   dell'organismo   «Istituto   Parma
Qualita'».