IL DIRETTORE GENERALE per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/1992; Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/06 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»; Visto il regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Prosciutto di Parma»; Visti gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 concernente i controlli; Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari; Visto il decreto 24 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale n. 36 del 12 febbraio 2008, con il quale l'organismo denominato «Istituto Parma Qualita'» con sede in Langhirano, via Roma n. 82/b-c, e' stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Prosciutto di Parma»; Visto il decreto 21 gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 36 del 14 febbraio 2011 - con il quale l'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo denominato «Istituto Parma Qualita'» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Prosciutto di Parma» e' stata proroga fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso; Considerato che il Consorzio del Prosciutto di Parma ha confermato per il controllo sulla denominazione di origine protetta «Prosciutto di Parma» l'organismo denominato «Istituto Parma Qualita'»; Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha trasmesso ai Servizi comunitari competenti la domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta di cui sopra ai sensi dell'art. 9 del Reg. (CE) n. 510/06; Visto il decreto 9 agosto 2012, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del Reg. (CE) 510/2006, alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Prosciutto di Parma»; Considerato che «Istituto Parma Qualita'» ha predisposto il piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Prosciutto di Parma» conformemente allo schema tipo di controllo; Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge 526/1999, sentite le regioni; Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e' avvalso del Gruppo tecnico di valutazione; Visto il parere favorevole espresso dal citato Gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 27 settembre 2012; Vista la documentazione agli atti del Ministero; Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi della comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/99; Decreta: Art. 1 1. L'organismo denominato «Istituto Parma Qualita'» con sede in Langhirano, via Roma n. 82/b-c, e' autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione di origine protetta «Prosciutto di Parma», registrata in ambito Unione europea con regolamento (CE) n. 1107 del 12 giugno 1996. 2. Coloro i quali intendano avvalersi della protezione a titolo transitorio, concessa con il decreto 9 agosto 2012, hanno l'obbligo di assoggettarsi al controllo dell'organismo «Istituto Parma Qualita'».