IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art.  48  del  decreto-legge  30  settembre  2003  n.  269,
convertito nella legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che  istituisce
l'Agenzia Italiana del Farmaco ed in particolare il comma 13; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  salute  di  concerto  con  i
Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20
settembre 2004,  n.  245  recante  norme  sull'organizzazione  ed  il
funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13
dell'art. 48 sopra citato, ed in particolare l'art. 19; 
  Visto il decreto del Ministro della Salute  dell'8  novembre  2011,
registrato dall'Ufficio Centrale  del  Bilancio  al  Registro  "Visti
Semplici", Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui e' stato
nominato Direttore Generale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  il
Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011; 
  Visto il Decreto del Ministro della Salute 28 settembre 2004 che ha
costituito la Commissione consultiva Tecnico-scientifica dell'Agenzia
Italiana del Farmaco; 
  Vista la  legge  23  dicembre  1996  n.  648,  di  conversione  del
decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, relativa alle  misure  per  il
contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione  del  tetto
di spesa per l'anno 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  300
del 23/12/1996; 
  Visto il provvedimento della Commissione Unica  del  Farmaco  (CUF)
datato 20 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del
19 settembre 2000 con errata-corrige su Gazzetta Ufficiale n. 232 del
04/10/00,  concernente  l'istituzione  dell'elenco   dei   medicinali
innovativi la cui commercializzazione e' autorizzata in  altri  Stati
ma  non  sul  territorio  nazionale,  dei   medicinali   non   ancora
autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei  medicinali
da impiegare  per  una  indicazione  terapeutica  diversa  da  quella
autorizzata, da erogarsi  a  totale  carico  del  Servizio  sanitario
nazionale qualora non esista valida alternativa terapeutica, ai sensi
dell'art. 1, comma 4, del  decreto-legge  21  ottobre  1996  n.  536,
convertito dalla legge 23 dicembre 1996 n. 648; 
  Atteso  che  alla  specialita'   medicinale   brentuximab   vedotin
(Adcetris) e' stato riconosciuto lo status di "orphan drug" e che  in
data 19/07/2012 il Committee for Medicinal  Products  for  Human  Use
(CHMP)   dell'EMA   ha   adottato    un'opinione    positiva    circa
l'autorizzazione all'immissione in commercio per il suddetto prodotto
medicinale per le stesse indicazioni di cui sopra; 
  Ritenuto opportuno consentire a soggetti affetti da tale  patologia
la prescrizione di detto medicinale  a  totale  carico  del  Servizio
sanitario   nazionale   "nelle   more"   di    una    sua    prossima
commercializzazione sul territorio nazionale; 
  Ritenuto  necessario  dettare  le  condizioni  alle   quali   detto
medicinale viene inserito nell'elenco di cui al citato  provvedimento
datato 20 luglio 2000, concernente l'istituzione dell'elenco stesso; 
  Vista la Nota della  Societa'  Takeda  Italia  Farmaceutici  S.p.A.
(protocollo Aifa n. 40733 del 4 maggio 2012); 
  Tenuto conto della decisione assunta dalla  Commissione  consultiva
Tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA nella riunione del 24 e 25 luglio
2012 - Stralcio Verbale n. 2; 
  Ritenuto pertanto di includere il  medicinale  brentuximab  vedotin
(Adcetris) nell'elenco dei medicinali erogabili a totale  carico  del
Servizio sanitario  nazionale  istituito  ai  sensi  della  legge  23
dicembre 1996 n. 648, per le indicazioni  terapeutiche  enunciate  in
premessa; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  Il medicinale brentuximab vedotin (Adcetris) e' inserito, ai  sensi
dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge  21  ottobre  1996,  n.  536,
convertito  dalla  legge  23  dicembre  1996,  n.  648,   nell'elenco
istituito col  provvedimento  della  Commissione  Unica  del  Farmaco
citato in premessa.