IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
                             con delega 
                       ALLE PARI OPPORTUNITA' 
 
                             di concerto 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 18, comma 1, del decreto legislativo 11  aprile  2006,
n. 198,  concernente  il  Fondo  nazionale  per  le  attivita'  delle
consigliere e dei consiglieri di parita'; 
  Visto l'art. 18, comma 2, lettera a), del  decreto  legislativo  11
aprile 2006, n. 198, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera o)
del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, che indica  i  criteri
di ripartizione del Fondo ed,  in  particolare,  riserva  all'Ufficio
della consigliera nazionale di parita' una quota pari al  trenta  per
cento; 
  Visto l'art. 18, comma 2, lettera b), del  decreto  legislativo  11
aprile 2006, n. 198, che destina la restante quota del  settanta  per
cento alle regioni; 
  Visto l'art. 18, comma 4, del decreto legislativo 11  aprile  2006,
n.   198,   che   prevede   l'istituzione    di    una    Commissione
interministeriale  per  la  gestione  del  Fondo  nazionale  per   le
attivita' delle consigliere e dei consiglieri di parita'; 
  Visto l'art. 17, comma 2, come sostituito  dall'art.  1,  comma  1,
numero 2), lettera n) del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n.  5,
che  stabilisce  che,  nei  limiti  della  disponibilita'  del  Fondo
nazionale per le attivita' delle consigliere  e  dei  consiglieri  di
parita', alle consigliere e ai consiglieri di parita', sia lavoratori
dipendenti che autonomi o liberi professionisti,  e'  attribuita  una
indennita' mensile, la cui misura,  differenziata  tra  il  ruolo  di
effettiva e quello  di  supplente,  e'  fissata  annualmente  con  il
decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro per le pari opportunita' e con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, di cui all'art. 18, comma 2; 
  Visto  l'art.  17,  comma  5,  secondo  cui  la  consigliera  o  il
consigliere  nazionale  di  parita',   ove   lavoratore   dipendente,
usufruisce  di  un  numero  massimo  di   permessi   non   retribuiti
determinato annualmente con il decreto di cui all'art. 18,  comma  2,
nonche' di un'indennita'  fissata  dallo  stesso  decreto  e  che  in
alternativa  puo'  richiedere  il  collocamento  in  aspettativa  non
retribuita  per  la  durata  del  mandato,  percependo  in  tal  caso
un'indennita' complessiva, a carico del Fondo  di  cui  all'art.  18,
determinata tenendo conto dell'esigenza di ristoro della retribuzione
perduta e di  compenso  dell'attivita'  svolta  e  ove  l'ufficio  di
consigliera o consigliere nazionale di parita' sia  ricoperto  da  un
lavoratore autonomo o da un libero professionista, spetta al medesimo
un'indennita' nella misura complessiva annua determinata dal  decreto
di cui all'art. 18, comma 2; 
  Visto l'art. 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio  2010  n.  78,
convertito in legge 30  luglio  2010,  n.  122  che  prevede  che  «A
decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennita', i compensi,  i  gettoni,
le retribuzioni o le altre utilita' comunque denominate,  corrisposti
dalle pubbliche amministrazioni ai componenti di organi di indirizzo,
direzione  e  controllo,  consigli  di   amministrazione   e   organi
collegiali  comunque  denominati  ed  ai  titolari  di  incarichi  di
qualsiasi  tipo,  sono  automaticamente  ridotte  del  10  per  cento
rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010»; 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21
dicembre 2010 di  ripartizione  in  capitoli  delle  Unita'  di  voto
parlamentare relative al  bilancio  di  previsione  dello  Stato  per
l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013 ha  assegnato  al
capitolo 3971 «Fondo per le  attivita'  finalizzate  a  ridefinire  e
potenziare  le  funzioni,  il  regime  giuridico   e   le   dotazioni
strumentali dei Consiglieri di parita'» una disponibilita' in termini
di competenza per l'anno 2011 pari ad € 2.077.446,00  che,  al  netto
dell'accantonamento di € 215.759,00 in attuazione dell'art. 1,  comma
13, della legge 13 dicembre 2010  n.  220  e  della  riduzione  di  €
25.244,00 in applicazione l'art. 14, comma 2,  del  decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78 risulta pari a € 1.836.443,00; 
  Ritenuto di dover procedere alla ripartizione tra  le  regioni  del
settanta per cento delle risorse disponibili per  l'annualita'  2011,
pari a euro 1.285.510,10; 
  Visto l'art. 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,
che prevede la riduzione delle risorse  statali  a  qualunque  titolo
spettanti alle regioni a statuto ordinario ed il  successivo  Decreto
del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del  28  gennaio  2011
«Ripartizione delle  riduzioni  statali  tra  le  regioni  a  statuto
ordinario di cui all'art. 14, comma 2, del  decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122» che recepisce la proposta  formulata  dalla  conferenza
delle regioni e delle Province autonome nella seduta dell'11 novembre
2010 e trasmessa dal Presidente  della  conferenza  delle  regioni  e
delle province autonome con nota n. 4464/C2FIN dell'11 novembre 2010; 
  Ritenuto di dover procedere alla  ripartizione  tra  le  regioni  a
statuto   speciale   dell'importo   di    € 350.650,87,    risultante
dall'importo destinato  alle  stesse  nell'anno  2010,  decurtato  in
applicazione dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 31 maggio  2010,
n. 78, nonche' in applicazione dell'art. 1, comma 13, della legge  n.
220 del 2010; 
  Ritenuto di dover procedere alla  ripartizione  tra  le  regioni  a
statuto ordinario della restante somma pari ad € 934.859,23; 
  Considerato l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre  2009,  n.
191, recante la  soppressione  della  partecipazione  delle  Province
autonome alla ripartizione di  risorse  dello  Stato  previste  dalle
varie leggi di settore in favore  delle  Regioni  ad  esclusione  dei
contributi erariali in essere sulle rate di ammortamento di  mutui  e
prestiti obbligazionari accesi dalle province autonome  di  Trento  e
Bolzano, nonche' i rapporti giuridici gia' definiti; 
  Ritenuto altresi' di dover fissare, ai sensi dell'art. 17, comma 2,
del decreto legislativo 11  aprile  2006,  n.  198,  come  modificato
dall'art. 1, comma 1, numero 2, lettera n) del decreto legislativo 25
gennaio 2010, n. 5, l'indennita' mensile delle consigliere  regionali
e provinciali, differenziata tra il ruolo di effettiva  e  quello  di
supplente; 
  Ritenuto inoltre di dover determinare, per  l'annualita'  2011,  ai
sensi dell'art. 17, comma 5, del decreto legislativo 11 aprile  2006,
n. 198, per la consigliera o il  consigliere  nazionale  di  parita',
effettiva/o e supplente, ove  lavoratrice/ore  dipendente  il  numero
massimo  di  permessi  non  retribuiti  nonche'  l'indennita'  e   in
alternativa l'indennita'  complessiva  in  caso  di  collocamento  in
aspettativa  non  retribuita  per  la  durata  del  mandato,  e   ove
lavoratore autonomo o libero professionista l'indennita' nella misura
complessiva annua; 
  Tenuto conto della proposta di riparto del settanta per cento delle
risorse del 2011 tra le regioni,  approvata  nella  riunione  del  15
settembre 2011  dalla  Commissione  interministeriale,  istituita  ai
sensi dell'art. 18, comma 4, del decreto legislativo 11 aprile  2006,
n. 198; 
  Vista la  delega  di  funzioni  in  materia  di  pari  opportunita'
conferita al Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  dal
Presidente del Consiglio ed  approvata  dal  Consiglio  dei  Ministri
nella seduta del 13 dicembre 2011; 
  Acquisito il parere della Conferenza Unificata di  cui  all'art.  8
del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.  281,  reso  in  data  19
gennaio 2012; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Con riferimento all'esercizio finanziario 2011, la quota di euro
1.285.510,10 pari al settanta per cento delle risorse disponibili sul
cap. 3971 per l'annualita' 2011, e'  destinata  alle  regioni  ed  e'
suddivisa tra le stesse secondo la tabella n. 1 allegata al  presente
decreto, di cui costituisce parte integrante. 
  2. Le somme riferite alle Province autonome  di  Trento  e  Bolzano
sono rese indisponibili.