IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Vista la legge 21 dicembre  2001,  n.  443,  che,  all'art.  1,  ha
stabilito  che  le  infrastrutture  pubbliche   e   private   e   gli
insediamenti strategici  e  di  preminente  interesse  nazionale,  da
realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo  del  Paese,  vengano
individuati dal Governo attraverso un Programma formulato  secondo  i
criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo,
demandando  a  questo  Comitato  di  approvare,  in  sede  di   prima
applicazione della legge, il suddetto Programma entro il 31  dicembre
2001; 
  Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che all'art. 13 -  oltre  ad
autorizzare limiti d'impegno quindicennali per la progettazione e  la
realizzazione delle opere incluse nel Programma approvato  da  questo
Comitato - reca  modifiche  al  menzionato  art.  1  della  legge  n.
443/2001; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,  n.
327,  recante  il  Testo  unico  delle  disposizioni  legislative   e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica  utilita',  e
s.m.i.; 
  Visto l'art.  11  della  legge  16  gennaio  2003,  n.  3,  recante
«Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica  amministrazione»,
secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni  progetto  di
investimento pubblico deve  essere  dotato  di  un  Codice  Unico  di
Progetto (CUP); 
  Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e  s.m.i.,  e
visti in particolare: 
    la parte II, titolo III, capo IV, concernente «Lavori relativi  a
infrastrutture   strategiche    e    insediamenti    produttivi»    e
specificamente  l'art.   163,   che   conferma   la   responsabilita'
dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attivita'  di  questo
Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che  puo'
in proposito avvalersi di apposita «Struttura tecnica  di  missione»,
alla quale e' demandata la responsabilita' di assicurare la  coerenza
tra  i  contenuti  della  relazione   istruttoria   e   la   relativa
documentazione a supporto; 
    l'art. 256 che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002,
n. 190, concernente l'«Attuazione della  legge  n.  443/2001  per  la
realizzazione delle infrastrutture e  degli  insediamenti  produttivi
strategici e di interesse nazionale»,  come  modificato  dal  decreto
legislativo 17 agosto 2005, n. 189; 
  Visto il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito dalla legge
6 giugno 2008, n. 101, e s.m.i., che  all'art.  8-duodecies  ha,  tra
l'altro, approvato tutti gli schemi di convenzione  con  ANAS  S.p.a.
gia' sottoscritti dalle  societa'  concessionarie  autostradali  alla
data  del  31  luglio  2010,  a  condizione  che  i  suddetti  schemi
recepissero le prescrizioni richiamate dalle delibere di approvazione
di questo Comitato, ai fini dell'invarianza di effetti sulla  finanza
pubblica, fatti salvi gli schemi di convenzione gia' approvati; 
  Vista la  legge  13  agosto  2010,  n.  136,  come  modificata  dal
decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187,  convertito  dalla  legge  17
dicembre 2010, n. 217, concernente  «Piano  straordinario  contro  le
mafie, nonche' delega al Governo in materia di normativa  antimafia»,
che, tra l'altro,  definisce  le  sanzioni  applicabili  in  caso  di
inosservanza degli obblighi previsti dalla legge stessa, tra  cui  la
mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento; 
  Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.  201,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  22  dicembre  2011,  n.  214,  e  recante
«Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il  consolidamento
dei  conti  pubblici»,  che,  all'art.  43,   definisce   l'iter   di
approvazione per gli aggiornamenti o le revisioni  delle  convenzioni
autostradali vigenti, laddove comportino variazioni  o  modificazioni
al  piano  degli  investimenti  ovvero  ad   aspetti   di   carattere
regolatorio a tutela della finanza pubblica; 
  Vista la legge regionale 18 maggio 1999, n. 9, recante  «Disciplina
della  procedura  di  valutazione  dell'impatto   ambientale»   (B.U.
Emilia-Romagna n. 66/1999); 
  Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (G.U. n. 51/2002  S.O.),
con la quale questo Comitato, ai sensi del piu' volte richiamato art.
1 della legge  n.  443/2001,  ha  approvato  il  1°  Programma  delle
infrastrutture strategiche, che, all'allegato 2, tra  gli  interventi
della  Regione  Emilia-Romagna,  include,  alla  voce   «Sistema   di
attraversamento  Nord-Sud  dei  valichi  appenninici»,  la   «SS   64
Porrettana»; 
  Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (G.U. n. 87/2003, errata
corrige in G.U.  n.  140/2003),  con  la  quale  questo  Comitato  ha
definito il sistema per  l'attribuzione  del  CUP,  che  deve  essere
richiesto dai  soggetti  responsabili  di  cui  al  punto  1.4  della
delibera stessa; 
  Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (G.U. n. 248/2003), con  la
quale questo Comitato  ha  formulato,  tra  l'altro,  indicazioni  di
ordine  procedurale  riguardo  alle  attivita'  di  supporto  che  il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' chiamato a svolgere
ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi  nel
Programma delle infrastrutture strategiche; 
  Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (G.U. n. 276/2004),  con
la quale  questo  Comitato  ha  stabilito  che  il  CUP  deve  essere
riportato su tutti i documenti amministrativi e  contabili,  cartacei
ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico,  e  deve
essere utilizzato nelle banche dati  dei  vari  sistemi  informativi,
comunque interessati ai suddetti progetti; 
  Vista la delibera 29 marzo 2006, n. 81 (G.U. n. 211/2006),  con  la
quale questo Comitato ha approvato il progetto preliminare del  «Nodo
ferrostradale di Casalecchio  di  Reno  (BO)»,  del  costo  di  147,4
milioni di euro; 
  Vista la delibera 6 aprile 2006, n. 130 (G.U. n. 199/2006), con  la
quale  questo  Comitato  -  nel  rivisitare  il  1°  Programma  delle
infrastrutture strategiche come ampliato con delibera 18 marzo  2005,
n. 3 (G.U. n. 207/2005)  -  all'allegato  2,  ha  confermato,  fra  i
«valichi appenninici»  della  Regione  Emilia  Romagna,  l'intervento
«Nodo ferrostradale di Casalecchio di Reno»; 
  Vista la delibera 18 novembre 2010, n. 81 (GU n. 95/2011),  con  la
quale questo Comitato ha espresso parere favorevole sull'8°  Allegato
infrastrutture alla Decisione di finanza pubblica (DFP) per gli  anni
2011-2013, che include, nella  tabella  1  «Programma  infrastrutture
strategiche - aggiornamento 2010», l'intervento  «Nodo  ferrostradale
di Casalecchio di Reno»; 
  Visto il decreto 14 marzo 2003, emanato dal  Ministro  dell'interno
di concerto con il Ministro  della  giustizia  e  il  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti, e s.m.i., con il quale - in relazione
al disposto  dell'art.  15,  comma  5,  del  decreto  legislativo  n.
190/2002 (ora art. 180, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006)
- e'  stato  costituito  il  Comitato  di  coordinamento  per  l'alta
sorveglianza delle grandi opere; 
  Vista la nota 5 novembre 2004,  n.  COM/3001/1,  con  la  quale  il
coordinatore  del  predetto  Comitato  di  coordinamento  per  l'alta
sorveglianza delle grandi opere espone  le  linee  guida  varate  dal
Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004; 
  Vista la nota 20 giugno 2012, n. 23376, con la quale  il  Ministero
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  ha  richiesto  l'iscrizione
all'ordine del giorno della prima riunione utile di  questo  Comitato
dell'approvazione del progetto definitivo dell'intervento  denominato
«Nodo ferrostradale di Casalecchio di Reno - Progetto stradale»; 
  Viste le note 21 giugno 2012, n. 23566, 26 giugno 2012, n. 24072, e
10  luglio  2012,  n.  25581,  con  le  quali  il   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso e integrato  la  relativa
documentazione istruttoria; 
  Vista la nota 11 luglio 2012, n. 2956,  predisposta  congiuntamente
dal Dipartimento per  la  programmazione  e  il  coordinamento  della
politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e  dal
Ministero dell'economia e delle finanze e posta a  base  dell'odierna
seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le  prescrizioni  da
riportare nella presente delibera; 
  Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 
  Acquisita in seduta l'intesa del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze; 
 
                             Prende atto 
 
delle  risultanze  dell'istruttoria  svolta   dal   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti ed in particolare: 
  sotto l'aspetto tecnico-procedurale: 
    che il progetto complessivo relativo alla realizzazione del  nodo
ferrostradale di Casalecchio di Reno comprende: 
      per  la  parte   stradale,   la   realizzazione   di   varianti
plano-altimetriche alla SS  64  «Porrettana»,  dall'attuale  raccordo
autostradale in corrispondenza della rotatoria Biagi,  al  tratto  di
nuova SS 64, di recente realizzazione, in localita'  Borgonuovo,  nel
Comune di Sasso Marconi; 
      per la parte  ferroviaria,  la  variazione  dell'attuale  linea
Bologna-Porretta per circa 1,8  km  verso  sud,  dalla  radice  della
stazione di Casalecchio fino al rio dei Gamberi, dove e' previsto  il
riallaccio alla linea esistente, con una modifica  di  tracciato  che
prevede la realizzazione di una linea a singolo binario  studiata  in
previsione di un futuro raddoppio della stessa  e  che  comprende  la
realizzazione della nuova fermata interrata di Casalecchio centro, in
galleria artificiale; 
    che, in particolare, il Progetto stradale in  esame  si  articola
in: 
      uno stralcio nord verso Bologna, tra le progressive km  0+236,8
e km 2+284,24, caratterizzato da  una  sezione  stradale  di  tipo  B
«extraurbana principale», a carreggiate separate e con due corsie per
ogni senso di marcia; 
      uno stralcio sud verso Sasso Marconi,  tra  le  progressive  km
2+284,24 e km 3+980,06, caratterizzato da  una  sezione  stradale  di
tipo C1 «extraurbana secondaria»,  a  carreggiata  unica  e  con  una
corsia per senso di marcia; 
    che le opere d'arte previste dal Progetto stradale includono, tra
l'altro,  la  realizzazione  del  nuovo  svincolo  «a  diamante»   di
Faianello, la galleria artificiale compresa  tra  le  progressive  km
0+500,89 e km 1+720,89, il viadotto Cantagallo, il  nuovo  cavalcavia
sulla Porrettana, il ponticello sul Rio dei  Gamberi,  gli  scatolari
dello svincolo di Faianello; 
    che, a seguito delle prescrizioni dettate in sede di approvazione
del progetto preliminare, che prevedevano tra l'altro  l'allungamento
della galleria principale e l'inserimento di piazzole  di  sosta,  il
progetto definitivo modifica  tratti  stradali  fra  lo  svincolo  di
Faianello e  il  viadotto  Cantagallo,  nonche'  l'intero  tratto  in
affiancamento alla ferrovia; 
    che i maggiori ingombri derivanti dalla variazione del  tracciato
hanno comportato maggiori vincoli planimetrici, interessando aree  di
diversa localizzazione rispetto alle aree  interessate  dal  progetto
preliminare; 
    che, in particolare, le parti di infrastruttura in  variante,  di
cui e' stata proposta l'approvazione del progetto definitivo ai sensi
dell'art. 167, comma 5, sono le seguenti: 
      per lo stralcio nord: 
        il  muro  di  sostegno  dalla  progressiva  Km   1+920   alla
progressiva Km 1+980,89; 
        l'asse principale stradale (nord) dalla progressiva Km  1+975
alla progressiva Km 2+023; 
        l'asse principale stradale (nord) dalla progressiva Km  2+040
alla progressiva Km 2+283; 
        la deviazione della Via Porrettana alla progressiva Km 0+520; 
        l'adeguamento  della  viabilita'  di  accesso   alla   cabina
elettrica alla progressiva Km 1+870; 
        la deviazione del Rio dei Gamberi alla progressiva Km 2+030; 
        il ponte Rio dei Gamberi  dalla  progressiva  Km  2+023  alla
progressiva Km 2+040; 
        la rampa Faianello-Casalecchio  dalla  progressiva  Km  2+050
alla progressiva Km 2+300; 
        la rampa Casalecchio-Faianello  dalla  progressiva  Km  2+100
alla progressiva Km 2+220; 
        la risoluzione delle interferenze fognarie dalla  progressiva
Km 1+070 alla progressiva Km 1+875; 
      per lo stralcio sud: 
        i  muri  di  sostegno  dalla  progressiva   Km   2+257   alla
progressiva Km 2+578; 
        l'asse principale stradale (sud) dalla progressiva  Km  2+283
alla progressiva Km 2+308; 
        il sottovia Faianello alla progressiva Km 2+298; 
        il  muro  di  sostegno  dalla  progressiva  Km   2+415   alla
progressiva Km 2+485; 
        la rampa Porretta-Faianello dalla progressiva Km  2+400  alla
progressiva Km 2+475; 
        il tombino idraulico alla progressiva Km 2+292; 
    che, come comunicato da ANAS, soggetto aggiudicatore, con nota  2
febbraio 2011, n. CDG-0015602-I, il 22  dicembre  2010  il  Consiglio
d'Amministrazione  della  stessa  ANAS  ha  approvato   il   progetto
definitivo  del  «Nodo  ferrostradale  di   Casalecchio   di   Reno»,
comprensivo degli interventi stradali e ferroviari; 
    che con nota 4 aprile 2011, n. CDG 0047006-P, l'ANAS  ha  inviato
il progetto definitivo dell'intero «Nodo di Casalecchio» al Ministero
delle  infrastrutture   e   dei   trasporti,   agli   Enti   e   alle
Amministrazioni interessate nonche' ai gestori di opere interferenti; 
    che il progetto e' stato depositato presso il Compartimento  ANAS
della viabilita' per l'Emilia Romagna e che  l'avviso  di  avvio  del
procedimento  di  dichiarazione  di  pubblica   utilita'   e'   stato
pubblicato il 26 aprile 2011 sul quotidiano a tiratura nazionale  «La
Repubblica» e  sul  quotidiano  a  tiratura  regionale  «Corriere  di
Bologna»; 
    che la Conferenza di servizi, convocata il 7 luglio 2011,  si  e'
chiusa il 1° agosto 2011; 
    che con nota  4  agosto  2011,  n.  DG/PBAAC/.34.19.04/25677,  il
Ministero per  i  beni  e  le  attivita'  culturali  si  e'  espresso
positivamente, con prescrizioni, sul progetto trasmesso da  ANAS  con
la richiamata nota 4 aprile 2011; 
    che, nel corso della riunione tenutasi il 17 febbraio 2012 presso
l'ANAS, tenuto conto dei  finanziamenti  destinabili  all'intervento,
comprensivo delle opere stradali e ferroviarie, ANAS, Regione  Emilia
Romagna, Comune di Casalecchio di  Reno,  Rete  Ferroviaria  Italiana
S.p.A.  (RFI),  e  Autostrade  per  l'Italia  S.p.A.   (ASPI)   hanno
concordato di: 
      realizzare    prioritariamente    l'infrastruttura    stradale,
costituita dai citati stralci nord e sud; 
      rinviare ad una seconda fase la realizzazione degli  interventi
ferroviari; 
      precisare che le  opere  stradali  garantiscono,  nella  citata
seconda fase, la realizzazione del raddoppio della linea  ferroviaria
anche a piano campagna; 
      che la Regione Emilia Romagna si e' espressa  sul  progetto  in
questione: 
        con la delibera di Giunta 14 maggio 2012, n. 617, con cui  ha
formulato valutazione favorevole sul progetto definitivo, subordinata
a  prescrizioni,  e  ha  condiviso   la   realizzazione   prioritaria
dell'infrastruttura stradale, tenendo conto del parere  positivo  del
Comune interessato e  facendo  proprie  le  considerazioni  formulate
dalla Direzione generale ambiente e difesa del suolo e della costa  -
Servizio valutazione impatto e promozione sostenibilita'  ambientale,
relative  alla  sostanziale  conformita'  del  progetto  stesso  alle
prescrizioni  del  parere  di  compatibilita'  ambientale  regionale,
dettate in sede di approvazione del progetto preliminare; 
        con la delibera di Giunta 18 giugno 2012, n. 797, con cui, ad
integrazione della delibera sopra citata, la  stessa  Regione  si  e'
pronunciata positivamente sulla localizzazione dell'intervento  e  ha
confermato,  sulla  base  delle  valutazioni  del  proprio   Servizio
valutazione impatto e promozione sostenibilita'  ambientale,  che  il
progetto definitivo ottempera alle prescrizioni dettate  in  sede  di
approvazione del progetto preliminare; 
      che il progetto definitivo e'  corredato  dalla  relazione  del
progettista relativa alla rispondenza alle prescrizioni impartite  in
sede  di  approvazione  del  progetto  preliminare,   nonche'   dalla
documentazione  sul  piano  particellare  degli  espropri   e   sulla
risoluzione delle interferenze; 
      che il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  ha
esposto le proprie valutazioni in merito alle osservazioni  formulate
dalle Amministrazioni interessate e dalle Societa' interferite  e  ha
proposto le prescrizioni cui condizionare l'approvazione del progetto
definitivo; 
  sotto l'aspetto attuativo: 
    che il soggetto aggiudicatore dell'intervento  e'  confermato  in
ANAS S.p.A.; 
    che  le  opere  stradali  saranno  realizzate  mediante   appalto
integrato; 
    che l'art. 15 della convenzione unica sottoscritta il 12  ottobre
2007 tra  ANAS  S.p.A.  e  Autostrade  per  l'Italia  S.p.A.  prevede
l'obbligo  del  concessionario  allo  sviluppo  delle   progettazioni
preliminari di alcune tratte autostradali, tra cui il «nodo  stradale
di Casalecchio», e, una volta approvato il progetto preliminare delle
tratte  in  questione,  riconosce  al  concedente  la   facolta'   di
richiedere  al  concessionario  lo   sviluppo   della   progettazione
definitiva e dello studio d'impatto ambientale; 
    che  lo  stesso  art.  15  consente  al  concedente  di  chiedere
l'inserimento dell'opera progettata tra  gli  impegni  d'investimento
del  concessionario,  prevedendo  che   sia   stipulata   una   nuova
convenzione unica, di contenuto e forma dell'articolato identici alla
convenzione 12 ottobre 2007, ma con inclusione del  nuovo  intervento
nell'oggetto della convenzione (art.  2)  e  con  integrazione  degli
allegati al piano finanziario mediante uno  specifico  piano  per  la
copertura economico-finanziaria dell'opera in esame; 
    che, come risulta dalla scheda ex delibera  n.  63/2003  relativa
alla sola parte stradale del «Nodo di Casalecchio», sono  previsti  6
mesi per le attivita' progettuali e autorizzative  residue,  12  mesi
per l'appalto dei lavori, 40 mesi per la realizzazione delle opere  e
3 mesi per la messa in esercizio; 
  sotto l'aspetto finanziario: 
    che  il  costo  del   progetto   definitivo   dell'intero   «nodo
ferrostradale» approvato da ANAS il  22  dicembre  2010  ammontava  a
253,6 milioni di euro, con un incremento di  106,2  milioni  di  euro
rispetto al progetto preliminare, imputato alle modifiche progettuali
e all'aggiornamento dei prezziari di ANAS e RFI dal 2002 al 2010; 
    che la realizzazione del Progetto stradale in questione  sara'  a
carico di Autostrade per l'Italia S.p.A., con inserimento  dell'opera
tra gli impegni d'investimento  nell'ambito  della  richiamata  nuova
convenzione unica; 
    che il costo del Progetto stradale ammontava  nel  2010  a  170,9
milioni di euro (IVA esclusa), di  cui  105,4  milioni  di  euro  per
lavori e servizi, 43,2 milioni di euro per  somme  a  disposizione  e
22,3 milioni di euro per oneri d'investimento; 
    che, a seguito della nota  dell'Ispettorato  di  vigilanza  delle
concessioni autostradali 20 aprile 2012, n. CDG-0056315-P,  con  nota
15 giugno 2012, n. CDG-0085247-P, l'ANAS ha  trasmesso  al  Ministero
istruttore il quadro economico rimodulato del Progetto  stradale  per
un ammontare di 159,7 milioni di euro (IVA  esclusa),  di  cui  105,4
milioni di euro per lavori e servizi, 36,4 milioni di euro per  somme
a disposizione e 17,9 milioni di euro per oneri d'investimento; 
    che nell'ambito della citata rimodulazione, rispetto al  progetto
approvato da ANAS il 22 dicembre 2010, sono stati ridotti  gli  oneri
d'investimento e azzerate alcune  voci  delle  somme  a  disposizione
(fondo d'incentivazione ex art. 92, comma 7, del decreto  legislativo
n. 163/2006 e s.m.i., imprevisti, esecuzione monitoraggio ambientale,
spese tecniche per attivita' di collaudo, spese per i  Commissari  di
cui all'art. 240, comma 10, del decreto  legislativo  n.  163/2006  e
s.m.i., spese per Commissioni giudicatrici di cui all'art. 84,  comma
11, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.), per un  totale  di
11,2 milioni di euro; 
    che il Ministero istruttore propone di reintegrare  tali  voci  a
seguito dell'aggiudicazione della gara, secondo l'ordine di priorita'
sopra riportato, con utilizzazione  delle  economie  provenienti  dal
ribasso d'asta, da vincolare all'intervento fino all'approvazione del
progetto esecutivo; 
    che lo schema  sintetico  di  piano  economico  finanziario,  ora
presentato  alla   luce   della   sopra   illustrata   modalita'   di
finanziamento dell'opera, conferma che l'intervento stesso,  affidato
in gestione all'ANAS, non presenta un potenziale ritorno economico; 
 
                              Delibera: 
 
1. Approvazione progetto definitivo. 
  1.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 166, comma 5, del  decreto
legislativo n. 163/2006, nonche' ai sensi dell'art.  12  del  decreto
del Presidente della Repubblica n. 327/2001, e s.m.i., e'  approvato,
con le prescrizioni di cui al successivo punto  1.5,  anche  ai  fini
della dichiarazione di  pubblica  utilita',  il  progetto  definitivo
dell'intervento «Nodo ferrostradale di Casalecchio  di  Reno  (BO)  -
Progetto stradale», ad eccezione delle opere  di  cui  al  successivo
punto 1.2. 
  1.2 Ai sensi e per gli effetti degli articoli  167,  comma  5,  del
decreto legislativo n. 163/2006, nonche' ai sensi degli articoli 10 e
12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, e s.m.i.,
e' approvato, con le prescrizioni di cui  al  successivo  punto  1.5,
anche ai fini della compatibilita' ambientale,  della  localizzazione
urbanistica, della apposizione del vincolo preordinato  all'esproprio
e della dichiarazione di pubblica utilita',  il  progetto  definitivo
delle   seguenti   opere   facenti   parte   dell'intervento    «Nodo
ferrostradale di Casalecchio di Reno (BO) - Progetto stradale»: 
    per lo stralcio nord: 
      il muro di sostegno dalla progressiva Km 1+920 alla progressiva
Km 1+980,89; 
      l'asse principale stradale (nord) dalla  progressiva  Km  1+975
alla progressiva Km 2+023; 
      l'asse principale stradale (nord) dalla  progressiva  Km  2+040
alla progressiva Km 2+283; 
      la deviazione della Via Porrettana alla progressiva Km 0+520; 
      l'adeguamento della viabilita' di accesso alla cabina elettrica
alla progressiva Km 1+870; 
      la deviazione del Rio dei Gamberi alla progressiva Km 2+030; 
      il ponte Rio  dei  Gamberi  dalla  progressiva  Km  2+023  alla
progressiva Km 2+040; 
      la rampa Faianello-Casalecchio dalla progressiva Km 2+050  alla
progressiva Km 2+300; 
      la rampa Casalecchio-Faianello dalla progressiva Km 2+100  alla
progressiva Km 2+220; 
      la risoluzione delle interferenze fognarie dalla progressiva Km
1+070 alla progressiva Km 1+875; 
    per lo stralcio sud: 
      i muri di sostegno dalla progressiva Km 2+257 alla  progressiva
Km 2+578; 
      l'asse principale stradale (sud)  dalla  progressiva  Km  2+283
alla progressiva Km 2+308; 
      il sottovia Faianello alla progressiva Km 2+298; 
      il muro di sostegno dalla progressiva Km 2+415 alla progressiva
Km 2+485; 
      la rampa Porretta-Faianello dalla  progressiva  Km  2+400  alla
progressiva Km 2+475; 
      il tombino idraulico alla progressiva Km 2+292. 
  1.3   Le   suddette   approvazioni   sostituiscono    ogni    altra
autorizzazione,  approvazione  e   parere   comunque   denominato   e
consentono  la  realizzazione  di  tutte  le  opere,  prestazioni   e
attivita' previste nei progetti approvati ai precedenti punti  1.1  e
1.2. 
  1.4 Il limite di spesa dell'intervento di cui ai  precedenti  punti
1.1  e'  1.2,  come  riportato  nella  precedente  presa  d'atto,  e'
quantificato in euro 159.724.713, al netto di IVA. 
  1.5 Le prescrizioni cui e' subordinata l'approvazione dei  progetti
individuati ai citati punti 1.1 e 1.2 sono riportate nell'allegato  1
alla presente delibera, che forma  parte  integrante  della  delibera
stessa. 
  1.6 E' altresi' approvato ai sensi  dell'art.  170,  comma  4,  del
decreto  legislativo  n.  163/2006,  e  s.m.i.,   il   programma   di
risoluzione delle  interferenze,  riportato  nei  seguenti  elaborati
progettuali: T00IN01INTPL01B planimetria  di  ricognizione  tav.  1/5
1:1000; T00IN01INTPL02B planimetria di ricognizione tav. 2/5  1:1000;
T00IN01INTPL03B  planimetria  di  ricognizione   tav.   3/5   1:1000;
T00IN01INTPL04B  planimetria  di  ricognizione   tav.   4/5   1:1000;
T00IN01INTPL05B  planimetria  di  ricognizione   tav.   5/5   1:1000;
T00IN01INTDI01B scheda proposta di soluzione;  T00IN01INTES01B  stima
degli oneri. 
  1.7 Le indicazioni relative al piano  particellare  degli  espropri
sono riportate nei seguenti elaborati progettuali: 
    per lo stralcio nord: P01ES01ESPPC01B Piano particellare  1:2000,
P01ES01ESPPC02B  Piano  particellare  con  sovrapposizione   progetto
1:2000, P01ES01ESPEE01B Elenco ditte, P01ES01ESPES01B Stima; 
    per lo stralcio sud: P03ES01ESPPC01B Piano  particellare  1:2000,
P03ES01ESPPC02B  Piano  particellare  con  sovrapposizione   progetto
1:2000, P03ES01ESPEE01B Elenco ditte, P03ES01ESPES01B Stima. 
  1.8 L'efficacia delle approvazioni di cui ai precedenti punti  1.1,
1.2 e 1.6 rimane  subordinata  alla  positiva  conclusione  dell'iter
previsto dall'art. 15 della Convenzione unica stipulata il 12 ottobre
2007 tra ANAS S.p.A. e Autostrade per l'Italia  S.p.A.,  mediante  la
stipula di un apposito atto convenzionale che ponga  integralmente  a
carico del concessionario il finanziamento del costo  dell'intervento
stradale. 
  1.9 II soggetto aggiudicatore potra'  procedere  all'aggiudicazione
dei lavori del progetto definitivo approvato ai precedenti punti  1.1
e 1.2, sulla base del  quadro  economico  rimodulato  secondo  quanto
indicato nella presa d'atto,  ed  e'  autorizzato  a  utilizzare  gli
eventuali ribassi d'asta conseguiti a seguito della gara  fino  a  un
importo massimo di euro 11.204.929,47 per reintegrare le  voci  oneri
d'investimento, fondo d'incentivazione  ex  art.  92,  comma  7,  del
decreto legislativo n.  163/2006  e  s.m.i.,  imprevisti,  esecuzione
monitoraggio ambientale, spese tecniche per  attivita'  di  collaudo,
spese per i Commissari di cui all'art. 240,  comma  10,  del  decreto
legislativo n. 163/2006 e s.m.i., spese per Commissioni  giudicatrici
di cui all'art. 84, comma 11, del decreto legislativo n.  163/2006  e
s.m.i. 
  Il soggetto  aggiudicatore  provvedera'  a  comunicare  l'ammontare
degli  eventuali  predetti  ribassi  di  gara  a   questo   Comitato,
preventivamente al loro riutilizzo e a trasmettere al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, entro  tre  mesi  dall'aggiudicazione
definitiva,  il  quadro  economico  dell'opera  in  questione   quale
risultante in relazione agli esiti della gara. 
2. Disposizioni finali. 
  2.1 Il Ministero delle infrastrutture  provvedera'  ad  assicurare,
per  conto  di  questo  Comitato,  la  conservazione  dei   documenti
attinenti il progetto definitivo approvato al precedente punto 1. 
  2.2 Il soggetto aggiudicatore provvedera',  prima  dell'inizio  dei
lavori  previsti  nel   citato   progetto   definitivo,   a   fornire
assicurazioni al suddetto Ministero  sull'avvenuto  recepimento,  nel
progetto esecutivo, delle prescrizioni di  cui  al  precedente  punto
1.5.  Il  citato  Ministero  procedera',  a   sua   volta,   a   dare
comunicazione al riguardo alla Presidenza del Consiglio dei  Ministri
-  Dipartimento  per  la  programmazione  e  il  coordinamento  della
politica economica. Resta fermo che i competenti Uffici della Regione
Emilia Romagna procederanno a effettuare le verifiche sulla  puntuale
osservanza  delle   prescrizioni,   e   la   vigilanza   durante   la
realizzazione e l'esercizio delle opere, ai sensi della citata  legge
regionale n. 9/1999. 
  2.3 Il  citato  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti
provvedera' altresi' a svolgere le attivita'  di  supporto  intese  a
consentire a questo Comitato di  espletare  i  compiti  di  vigilanza
sulla realizzazione delle opere ad  esso  assegnati  dalla  normativa
citata in premessa, tenendo  conto  delle  indicazioni  di  cui  alla
delibera n. 63/2003 sopra richiamata. 
  2.4  Il  progetto  definitivo  delle   infrastrutture   ferroviarie
previste nel «nodo ferrostradale di Casalecchio di Reno (BO)»  dovra'
essere corredato dal dossier di  valutazione  previsto  dall'art.  4,
comma 2, del «Contratto di programma 2007-2011 per la gestione  degli
investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e Rete Ferroviaria
Italiana  S.p.A.»,  comprensivo  dell'analisi   economico-finanziaria
dell'intervento stesso. 
  2.5 In relazione alle linee guida esposte  nella  citata  nota  del
Coordinatore del comitato di coordinamento  per  l'alta  sorveglianza
delle  grandi  opere,  il  bando  di  gara  per  l'affidamento  della
progettazione esecutiva e l'esecuzione  dell'opera  dovra'  contenere
una  clausola  che  ponga  a  carico   dell'appaltatore   adempimenti
ulteriori rispetto alla vigente  normativa,  intesi  a  rendere  piu'
stringenti  le  verifiche  antimafia,  prevedendo  -  tra  l'altro  -
l'acquisizione delle informazioni antimafia anche nei confronti degli
eventuali sub-appaltatori  e  sub-affidatari,  indipendentemente  dai
limiti d'importo previsti dalla vigente normativa, nonche'  forme  di
monitoraggio durante la realizzazione degli stessi:  i  contenuti  di
detta clausola sono specificati  nell'allegato  2,  che  forma  parte
integrante della presente delibera. 
  2.6 Ai sensi della richiamata delibera n. 24/2004, il CUP assegnato
al progetto in  argomento  dovra'  essere  evidenziato  in  tutta  la
documentazione amministrativa e  contabile  riguardante  il  progetto
stesso. 
    Roma, 11 luglio 2012 
 
                                                 Il Presidente: Monti 
Il Segretario: Barca 

Registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 2012 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze registro n. 9, Economie e finanze, foglio n. 322