IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE II del dipartimento del tesoro Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalita'; Visto il decreto ministeriale n. 102831 del 22 dicembre 2011, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2012, gli obiettivi, i limiti e le modalita' cui il Dipartimento del Tesoro dovra' attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo; Visti, altresi', gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 98 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato; Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato; Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2000, con cui e' stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato; Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato; Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 e in particolare l'art. 23, relativo agli operatori specialisti in titoli di Stato italiani; Vista la legge 12 novembre 2011, n. 184, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si e' stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso; Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 23 ottobre 2012 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici gia' effettuati, a 75.450 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare; Visti i decreti in data 26 aprile, 21 giugno, 22 luglio, 23 settembre e 22 ottobre 2010, 21 febbraio, 20 aprile, 25 maggio, 25 luglio e 24 ottobre 2011, 26 marzo e 24 settembre 2012, con i quali e' stata disposta l'emissione delle prime ventitre' tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,10% con godimento 15 marzo 2010 e scadenza 15 settembre 2021, indicizzati, nel capitale e negli interessi, all'andamento dell'Indice Armonizzato dei Prezzi al Consumo nell'area dell'euro (IAPC), con esclusione dei prodotti a base di tabacco, d'ora innanzi indicato, ai fini del presente decreto, come "Indice Eurostat"; Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una ventiquattresima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali; Considerato che in concomitanza con l'emissione della tranche predetta, viene disposta l'emissione della quarta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3,10% indicizzati all' "Indice Eurostat", con godimento 15 marzo 2011 e scadenza 15 settembre 2026; Decreta: Art. 1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonche' del decreto ministeriale del 22 dicembre 2011, entrambi citati nelle premesse, e' disposta l'emissione di una ventiquattresima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,10% indicizzati all' "Indice Eurostat" ("BTP €i"), con godimento 15 marzo 2010 e scadenza 15 settembre 2021, di cui al decreto del 21 giugno 2010, altresi' citato nelle premesse, recante l'emissione della seconda e terza tranche dei buoni stessi. L'emissione della predetta tranche e l'emissione della quarta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3,10% indicizzati all' "Indice Eurostat", con godimento 15 marzo 2011 e scadenza 15 settembre 2026, citata nelle premesse, vengono disposte per un ammontare nominale complessivo compreso fra un importo minimo di 500 milioni di euro e un importo massimo di 1.000 milioni di euro. Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalita' di emissione stabilite dal citato decreto 21 giugno 2010. I buoni medesimi sono ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attivita' ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell'8 gennaio 2008, possono essere effettuate operazioni di "coupon stripping"; l'ammontare complessivo massimo che puo' essere oggetto di tali operazioni non puo' superare il 50% del capitale nominale circolante dei buoni stessi. Le prime cinque cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.