IL DIRETTORE GENERALE 
        per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi 
 
  Visto l'art. 12 del d.lgs. 2 agosto 2002, n. 220; 
  Visto l'art. 2545-septiesdecies c.c.; 
  Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 R.D. 16 marzo  1942  n.
267; 
  Viste le risultanze della relazione  di  mancata  revisione  del 28
aprile 2011 effettuata dal revisore incaricato  dal  Ministero  dello
sviluppo  economico  e  relativi  alla  societa'  cooperativa   sotto
indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate; 
  Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso  il
Registro delle Imprese, che hanno confermato il mancato deposito  dei
bilanci per piu' di due anni consecutivi; 
  Considerato che la cooperativa, a seguito  della  comunicazione  ai
sensi degli articoli 7 e 8 legge n. 214/90, non  ha  prodotto  alcuna
documentazione   attestante   l'avvenuta    regolarizzazione    delle
difformita'; 
  Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni  previste
dall'art. 2545-septiesdecies c.c.; 
  Visto  il  parere  espresso  dalla  Commissione  centrale  per   le
cooperative in data 28 settembre  2011  in  merito  all'adozione  dei
provvedimenti di scioglimento per  atto  d'autorita'  con  nomina  di
commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per
almeno due esercizi consecutivi; 
  Ritenuta   l'opportunita'   di   disporre   il   provvedimento   di
scioglimento   per    atto    d'autorita'    ai    sensi    dell'art.
2545-septiesdecies  c.c.,  con  contestuale  nomina  del  commissario
liquidatore; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  La  societa'  cooperativa  «Nova  Grafica  Societa'  Cooperativa  a
responsabilita' limitata» con sede in Roma,  costituita  in  data  24
settembre 2007, C.F. 09657651007, e' sciolta per atto d'autorita'  ai
sensi dell'art. 2545-septiesdecies c.c. e l'avv. Sandra D'Amico, nata
a La Spezia il 31 dicembre 1962 con studio in Roma, via Crescenzio n.
43, ne e' nominata commissario liquidatore.