IL DIRETTORE GENERALE 
             per l'igiene e la sicurezza degli alimenti 
                         e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172,  concernente  «Istituzione
del Ministero della salute e incremento del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2   agosto   2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290, concernente il regolamento di semplificazione  dei  procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi  coadiuvanti,   come
modificato dal decreto del Presidente della  Repubblica  28  febbraio
2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE  ed  in  particolare  l'art.  80  concernente
«Misure transitorie»; 
  Visti i regolamenti (UE) della Commissione n.  540/2011,  541/2011,
544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento
(CE) n. 1107/2009; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Vista  la  domanda  del  23  maggio  2011  presentata  dall'Impresa
Intrachem Bio Italia Spa, con sede legale  in  Grassobbio  (Bergamo),
via XXV Aprile n. 44, diretta ad ottenere l'autorizzazione  ai  sensi
dell'art. 4, comma  1,  del  decreto  legislativo  n.  194/1995,  del
prodotto fitosanitario denominato «Exosex GVM» contenente la sostanza
attiva feromoni (E,Z)-7,9-dodecadien-l-yl acetato; 
  Visto il decreto del 22 aprile 2009. di attuazione della  direttiva
2008/127/CE, che ha iscritto nell'allegato I del decreto  legislativo
17 marzo 1995, n. 194, fino al 31 agosto  2019,  la  sostanza  attiva
feromoni  (E,Z)-7,9-dodecadien-l-yl  acetato,   ora   approvata   con
regolamento (CE)  540/2011  alle  medesime  condizioni  della  citata
direttiva: 
  Visto il parere favorevole espresso in data 12 dicembre 2011  dalla
commissione consultiva di cui all'art. 20 del  sopra  citato  decreto
legislativo n.  194/1995,  relativo  all'autorizzazione  fino  al  31
agosto 2019, data di scadenza dell'inclusione della  sostanza  attiva
feromoni (E,Z)-7,9-dodecadien-l-yl acetato, in allegato I,  ai  sensi
dell'art. 80 del regolamento (CE) n. 1107/2009; 
  Vista la nota dell'ufficio in data 27 marzo 2012 con  la  quale  e'
stata  richiesta  la  documentazione   di   completamento   dell'iter
autorizzativo; 
  Vista la nota pervenuta in data 10 aprile 2012 da cui  risulta  che
l'impresa medesima ha presentato la documentazione  di  completamento
dell'iter autorizzativo; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19
luglio 1999; 
 
                              Decreta: 
 
  A decorrere dalla data del presente decreto e  fino  al  31  agosto
2019,  l'impresa  Intrachem  Bio  Italia  Spa,  con  sede  legale  in
Grassobbio (Bergamo), via XXV Aprile n. 44, e' autorizzata, ai  sensi
dell'art.  80  del  regolamento  (CE)  1107/2009,  ad  immettere   in
commercio il prodotto fitosanitario denominato  EXOSEX  GVM,  con  la
composizione e alle condizioni indicate  nell'etichetta  allegata  al
presente decreto. 
  E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento
delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario,  anche
in conformita' a provvedimenti comunitari  e  ulteriori  disposizioni
riguardanti la sostanza attiva componente. 
  Il  prodotto  e'  confezionato   in   90-96-180-192-270-288-450-480
diffusori. 
  Il prodotto in questione e'  importato  in  confezioni  pronte  per
l'impiego dallo stabilimento estero Exosect Ltd. - Leylands  Business
Park, Colden Common, Hants Winchester, SO21 ITH, UK. 
  Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 15304. 
  E' approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegato
fac-simile dell'etichetta con la quale il prodotto deve essere  posto
in commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 7 settembre 2012 
 
                                      Il direttore generale: Borrello