IL DIRETTORE TERRITORIALE DEL LAVORO 
                             di Macerata 
 
  Vista  la  legge  24  dicembre  1993,  n.  537  recante  interventi
correttivi di finanza pubblica ed ecologia e, in particolare,  l'art.
7, comma 2; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
342,   che   ha   semplificato   le   procedure   amministrative   di
autorizzazione all'aumento nel numero di facchini di cui all'art. 121
T.U.L.P.S.  adottato  con  regio  decreto  18  giugno  1931,  n.  773
abrogando l'intera disciplina prevista dalla legge 3 maggio 1955,  n.
407; 
  Visto  l'art.  4,  comma  1,  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica  n.  342/1994  citato,   che   attribuisce   agli   Uffici
Provinciali del Lavoro  e  della  Massima  Occupazione,  le  funzioni
amministrative in materia di determinazione delle tariffe minime  per
le operazioni di facchinaggio, funzioni precedentemente svolte  dalle
Commissioni provinciali per la disciplina dei lavori di facchinaggio,
soppresse ai sensi dell'art.  3  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica medesimo; 
  Visto il decreto ministeriale 7  novembre  1996,  n.  687,  che  ha
unificato gli  uffici  periferici  del  Ministero  del  Lavoro  nella
Direzione Territoriale (gia' Provinciale) del  Lavoro  attribuendo  i
compiti gia' svolti dall'U.P.L.M.O. al Servizio Politiche del  Lavoro
della predetta Direzione; 
  Visto il  decreto  ministeriale  3  dicembre  1999  in  materia  di
imponibili giornalieri e dei periodi di  occupazione  media  mensile,
nonche' di inserimento nuove attivita' lavorative, per  i  lavoratori
soci di societa' ed enti cooperativi, anche di fatto, come modificato
dal decreto ministeriale 6 giugno 2008; 
  Vista la Circolare  del  Ministero  del  Lavoro  e  P.S.  Direzione
generale dei Rapporti di Lavoro - Divisione V -  n.  25157/70  del  2
febbraio 1995, inerente  il  Regolamento  sulla  semplificazione  dei
procedimenti amministrativi in materia di lavoro di facchinaggio e di
determinazione delle relative tariffe; 
  Vista la Circolare  del  Ministero  del  Lavoro  e  P.S.  Direzione
generale dei Rapporti di Lavoro - Divisione V - n. 5/25620/70/FAQ del
18 marzo 1997, inerente i compiti  delle  Direzioni  provinciali  del
lavoro in materia di  determinazione  delle  tariffe  minime  di  cui
all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 342/1994; 
  Visto  il  Contratto  Collettivo  Nazionale  di  Lavoro  Logistica,
Trasporto merci e spedizione stipulato il 13 giugno 2000 e successivi
accordi e rinnovi, con particolare riguardo al CCNL  del  26  gennaio
2011; 
  Visti i precedenti Decreti Direttoriali per la determinazione delle
tariffe di facchinaggio per la Provincia di  Macerata  n.  7  dell'11
giugno 2009 e n. 6 del 22 luglio 2011; 
  Preso atto che per "facchinaggio" si  intendono,  anche  se  svolte
separatamente o singolarmente,  in  via  autonoma  ed  esclusiva,  le
attivita' di cui alle lettere a) e  b)  del  punto  1  della  tabella
allegata al decreto ministeriale 3 dicembre 1999, come modificata dal
decreto ministeriale 6 giugno  2008,  e  quindi  facchinaggio  svolto
anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi, o con  attrezzature
tecnologiche, comprensivo delle attivita' preliminari e complementari
alla movimentazione delle merci  e  dei  prodotti:  a)  portabagagli,
facchini e pesatori dei mercati agro-alimentari, facchini degli scali
ferroviari,  compresa  la  presa  e  consegna  dei  carri,   facchini
doganali, facchini generici, accompagnatori di bestiame, ed attivita'
preliminari e complementari; facchinaggio svolto da cooperative nelle
aree portuali;  b)  insacco,  pesatura,  legatura,  accatastamento  e
disaccatastamento,  pressatura,  imballaggio,  gestione   del   ciclo
logistico (magazzini  e/o  ordini  in  arrivo  e  partenza),  pulizia
magazzini e piazzali, depositi colli e  bagagli,  presa  e  consegna,
recapiti in loco, selezione  e  cernita  con  o  senza  incestamento,
insaccamento od imballaggio  di  prodotti  ortofrutticoli,  carta  da
macero, piume e materiali vari, mattazione, scuoiatura,  toelettatura
e macellazione, abbattimento di piante destinate alla  trasformazione
in  cellulosa  o  carta  e  simili,  ed   attivita'   preliminari   e
complementari; 
  Ritenuta la necessita' di determinare  le  tariffe  minime  per  le
operazioni di facchinaggio svolte dai facchini liberi  o  riuniti  in
organismi associativi, sulla base delle osservazioni  manifestate  da
alcune delle Organizzazioni sindacali del settore; 
  Sentite le Organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori  del
settore e le Associazioni del movimento cooperativo,  nella  apposita
riunione tenutasi in data 9 ottobre 2012; 
  Considerati i valori determinati sul territorio  marchigiano  nelle
altre realta' provinciali e gli effetti del vigente tariffario; 
  Considerati  i  dati  retributivi  previsti  dal  CCNL   Logistica,
trasporto merci e spedizioni a seguito del  rinnovo  del  26  gennaio
2011 e,  in  particolare,  gli  obblighi  sanciti  dall'art.  42  del
medesimo contratto collettivo in materia  di  appalto  di  lavori  di
logistica, facchinaggio e movimentazione merci; 
  Considerato  il  permanere  degli   effetti   della   grave   crisi
economico-finanziaria in atto, intesa sia quale crisi strutturale del
settore che come  crisi  congiunturale,  e  del  loro  impatto  sulle
aziende del territorio provinciale maceratese; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
        Determinazione delle tariffe e campo di applicazione 
 
  Le tariffe minime inderogabili per le  operazioni  di  facchinaggio
nella Provincia di Macerata sono rideterminate nella misura stabilita
dall'art.  2  e  dal  tariffario   allegato   al   presente   decreto
direttoriale, tenuto conto di quanto previsto nel successivo art. 3. 
  Le tariffe sono comprensive di ogni onere e si applicano in tutti i
Comuni della Provincia di  Macerata,  oltre  a  quanto  espressamente
previsto dall'art. 4.