IL DIRETTORE TERRITORIALE DEL LAVORO di Macerata Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 recante interventi correttivi di finanza pubblica ed ecologia e, in particolare, l'art. 7, comma 2; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, che ha semplificato le procedure amministrative di autorizzazione all'aumento nel numero di facchini di cui all'art. 121 T.U.L.P.S. adottato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 abrogando l'intera disciplina prevista dalla legge 3 maggio 1955, n. 407; Visto l'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 342/1994 citato, che attribuisce agli Uffici Provinciali del Lavoro e della Massima Occupazione, le funzioni amministrative in materia di determinazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio, funzioni precedentemente svolte dalle Commissioni provinciali per la disciplina dei lavori di facchinaggio, soppresse ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica medesimo; Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che ha unificato gli uffici periferici del Ministero del Lavoro nella Direzione Territoriale (gia' Provinciale) del Lavoro attribuendo i compiti gia' svolti dall'U.P.L.M.O. al Servizio Politiche del Lavoro della predetta Direzione; Visto il decreto ministeriale 3 dicembre 1999 in materia di imponibili giornalieri e dei periodi di occupazione media mensile, nonche' di inserimento nuove attivita' lavorative, per i lavoratori soci di societa' ed enti cooperativi, anche di fatto, come modificato dal decreto ministeriale 6 giugno 2008; Vista la Circolare del Ministero del Lavoro e P.S. Direzione generale dei Rapporti di Lavoro - Divisione V - n. 25157/70 del 2 febbraio 1995, inerente il Regolamento sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di lavoro di facchinaggio e di determinazione delle relative tariffe; Vista la Circolare del Ministero del Lavoro e P.S. Direzione generale dei Rapporti di Lavoro - Divisione V - n. 5/25620/70/FAQ del 18 marzo 1997, inerente i compiti delle Direzioni provinciali del lavoro in materia di determinazione delle tariffe minime di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 342/1994; Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Logistica, Trasporto merci e spedizione stipulato il 13 giugno 2000 e successivi accordi e rinnovi, con particolare riguardo al CCNL del 26 gennaio 2011; Visti i precedenti Decreti Direttoriali per la determinazione delle tariffe di facchinaggio per la Provincia di Macerata n. 7 dell'11 giugno 2009 e n. 6 del 22 luglio 2011; Preso atto che per "facchinaggio" si intendono, anche se svolte separatamente o singolarmente, in via autonoma ed esclusiva, le attivita' di cui alle lettere a) e b) del punto 1 della tabella allegata al decreto ministeriale 3 dicembre 1999, come modificata dal decreto ministeriale 6 giugno 2008, e quindi facchinaggio svolto anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi, o con attrezzature tecnologiche, comprensivo delle attivita' preliminari e complementari alla movimentazione delle merci e dei prodotti: a) portabagagli, facchini e pesatori dei mercati agro-alimentari, facchini degli scali ferroviari, compresa la presa e consegna dei carri, facchini doganali, facchini generici, accompagnatori di bestiame, ed attivita' preliminari e complementari; facchinaggio svolto da cooperative nelle aree portuali; b) insacco, pesatura, legatura, accatastamento e disaccatastamento, pressatura, imballaggio, gestione del ciclo logistico (magazzini e/o ordini in arrivo e partenza), pulizia magazzini e piazzali, depositi colli e bagagli, presa e consegna, recapiti in loco, selezione e cernita con o senza incestamento, insaccamento od imballaggio di prodotti ortofrutticoli, carta da macero, piume e materiali vari, mattazione, scuoiatura, toelettatura e macellazione, abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta e simili, ed attivita' preliminari e complementari; Ritenuta la necessita' di determinare le tariffe minime per le operazioni di facchinaggio svolte dai facchini liberi o riuniti in organismi associativi, sulla base delle osservazioni manifestate da alcune delle Organizzazioni sindacali del settore; Sentite le Organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori del settore e le Associazioni del movimento cooperativo, nella apposita riunione tenutasi in data 9 ottobre 2012; Considerati i valori determinati sul territorio marchigiano nelle altre realta' provinciali e gli effetti del vigente tariffario; Considerati i dati retributivi previsti dal CCNL Logistica, trasporto merci e spedizioni a seguito del rinnovo del 26 gennaio 2011 e, in particolare, gli obblighi sanciti dall'art. 42 del medesimo contratto collettivo in materia di appalto di lavori di logistica, facchinaggio e movimentazione merci; Considerato il permanere degli effetti della grave crisi economico-finanziaria in atto, intesa sia quale crisi strutturale del settore che come crisi congiunturale, e del loro impatto sulle aziende del territorio provinciale maceratese; Decreta: Art. 1 Determinazione delle tariffe e campo di applicazione Le tariffe minime inderogabili per le operazioni di facchinaggio nella Provincia di Macerata sono rideterminate nella misura stabilita dall'art. 2 e dal tariffario allegato al presente decreto direttoriale, tenuto conto di quanto previsto nel successivo art. 3. Le tariffe sono comprensive di ogni onere e si applicano in tutti i Comuni della Provincia di Macerata, oltre a quanto espressamente previsto dall'art. 4.