IL DIRETTORE GENERALE 
          delle professioni sanitarie e delle risorse umane 
                  del Servizio sanitario nazionale 
 
  Vista l'istanza,  in  data  20.10.2005,  con  la  quale  la  Sig.ra
Cervantes  Ordonez  Araceli  Guadalupe,  nata  il  6.12.1972  a  Lima
(Peru'),  a  suo   tempo   cittadina   peruviana,   ha   chiesto   il
riconoscimento  del  titolo  "Cirujano   Dentista",   rilasciato   il
26.8.2004 dall'"Universidad  Inca  Garcilaso  de  la  Vega"  di  Lima
(Peru'), ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della  professione  di
odontoiatra; 
  Vista la certificazione della  Prefettura-Ufficio  territoriale  di
Caserta in data 13.9.2012, esibita dalla stessa; 
  Preso   atto   che   la   suddetta   certificazione   attesta   che
all'interessata, con  decreto  del  Ministero  dell'interno  in  data
17.5.2012, e' stata conferita la cittadinanza  italiana  e  che  alla
stessa  compete  il  prenome  di  Araceli  Guadalupe  ed  il  cognome
Cervantes, in conformita' alla legge italiana; 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio  1998,  n.  286  -  recante:
"Testo   unico   delle   disposizioni   concernenti   la   disciplina
dell'immigrazione e norme  sulla  condizione  dello  straniero"  -  e
successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la  legge  30  luglio
2002, n. 189; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394: "Regolamento recante norme di attuazione del testo  unico  delle
disposizioni concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme
sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma  6,  del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286" e successive modifiche ed
integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18
ottobre 2004, n. 334; 
  Visti gli articoli 49 e 50 del predetto  decreto  n.  394/1999  che
disciplinano il riconoscimento dei  titoli  professionali  abilitanti
all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti  in  un  Paese
Terzo da parte dei cittadini non comunitari; 
  Visto l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998,  n.
286, che stabilisce che le norme in esso contenute non  si  applicano
ai cittadini dell'Unione Europea, se non in quanto si tratti di norme
piu' favorevoli; 
  Visto l'art. 60 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; 
  Tenuto conto che nella riunione del 13.12.2005 della Conferenza dei
servizi, di cui all'art. 12,  comma  4  del  decreto  legislativo  27
gennaio 1992, n. 115, si e' ritenuto di subordinare il riconoscimento
del titolo in questione al superamento, da parte dell'istante, di una
prova  attitudinale  nelle  seguenti  materie:  endodonzia;   protesi
dentaria; medicina legale, parodontologia; ortodonzia; 
  Visto l'esito di detta prova attitudinale, effettuata  in  data  20
febbraio 2012 e 1° ottobre 2012, a  seguito  della  quale  la  Sig.ra
Cervantes Ordonez Araceli Guadalupe e' risultata idonea; 
  Rilevata  la  sussistenza   dei   requisiti   di   legge   per   il
riconoscimento del titolo di odontoiatra; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
  Visto l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il  quale
il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione  delle
professioni sanitarie e delle risorse umane  del  servizio  sanitario
nazionale, ha  disposto  che  per  le  attivita'  di  amministrazione
corrente, compresi  i  provvedimenti  finali  di  riconoscimento  dei
titoli ovvero di diniego nonche' i decreti di attribuzione di  misura
compensativa, i direttori degli uffici sono  delegati  per  la  firma
degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. A partire dalla data del presente decreto, il  titolo  "Cirujano
Dentista", rilasciato il 26.8.2004 dall'"Universidad  Inca  Garcilaso
de la Vega" di Lima (Peru') alla  Sig.ra  Cervantes  Ordonez  Araceli
Guadalupe, nata il 6.12.1972 a Lima (Peru'), cittadina  italiana,  e'
riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio  in  Italia  della
professione di odontoiatra. 
  2.  La  D.ssa  Araceli  Guadalupe  Cervantes  e'   autorizzata   ad
esercitare in Italia la professione di odontoiatra, previa iscrizione
all'Ordine dei medici-chirurghi e  degli  odontoiatri  -  Albo  degli
odontoiatri. 
  3. Il presente decreto, ai sensi dell'art.  50,  comma  8-bis,  del
decreto del Presidente della  Repubblica  31  agosto  1999,  n.  394,
qualora il sanitario non si iscriva al relativo  albo  professionale,
perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 23 ottobre 2012 
 
                                     p. il direttore generale: Parisi