IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, sull'ordinamento e funzioni degli uffici consolari e, in particolare, l'art. 64 che prevede la riscossione dei diritti consolari per gli atti e gli importi tariffari indicati nella tabella allegata; Visto il regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti); Visto l'art. 4, comma 4, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, che ha rideterminato la tariffa per i visti nazionali di breve e di lunga durata; Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante misure urgenti per la crescita del Paese, e, in particolare, l'art. 41-bis con il quale viene disposto l'aumento nella misura del 10% della tariffa dei diritti consolari di cui all'art. 64 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, con destinazione dei connessi maggiori introiti all'effettuazione di interventi strutturali e informatici ed al potenziamento stagionale delle dotazioni di impiegati temporanei degli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri di cui all'art. 153, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18; Considerato che, per effetto della rigida applicazione della predetta percentuale di aumento del 10%, larga parte degli importi dei diritti consolari risulta avere valori non interi, con cifre centesimali, e che tale circostanza aggrava il procedimento di riscossione, creando, nel contempo, difficolta' e disagi a carico dell'utenza che richiede i servizi consolari; Considerato che, a norma dell'art. 64, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 71 del 2011, l'adeguamento degli importi tariffari dei diritti consolari e' disposto con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Ravvisata la necessita' di provvedere, per ragioni di efficacia e di semplificazione dell'azione amministrativa, ad arrotondare per difetto o per eccesso all'euro gli importi tariffari gia' superiori all'unita' e oggetto dell'aumento del 10%, compensando in tal modo i relativi effetti complessivi; Decreta: Art. 1 1. Gli importi, aumentati nella misura del 10% a norma dell'art. 41-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, dei diritti consolari da riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari all'estero sono arrotondati all'euro, come indicato nella tabella di cui all'allegato 1 che forma parte integrante del presente decreto e che sostituisce la tabella allegata al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71.