IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto  il   decreto   legislativo   3   febbraio   2011,   n.   71,
sull'ordinamento e funzioni degli uffici consolari e, in particolare,
l'art. 64 che prevede la riscossione dei diritti  consolari  per  gli
atti e gli importi tariffari indicati nella tabella allegata; 
  Visto il regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un  codice  comunitario
dei visti (codice dei visti); 
  Visto l'art. 4, comma 4, del decreto-legge 1° gennaio 2010,  n.  1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n.  30,  che
ha rideterminato la tariffa per i visti nazionali di breve e di lunga
durata; 
  Visto il decreto-legge 22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.  134,  recante  misure
urgenti per la crescita del Paese, e, in particolare,  l'art.  41-bis
con il quale viene disposto l'aumento  nella  misura  del  10%  della
tariffa  dei  diritti  consolari  di  cui  all'art.  64  del  decreto
legislativo 3 febbraio 2011, n. 71,  con  destinazione  dei  connessi
maggiori  introiti  all'effettuazione  di  interventi  strutturali  e
informatici  ed  al  potenziamento  stagionale  delle  dotazioni   di
impiegati temporanei degli  uffici  all'estero  del  Ministero  degli
affari esteri di cui all'art. 153, secondo  comma,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18; 
  Considerato  che,  per  effetto  della  rigida  applicazione  della
predetta percentuale di aumento del 10%, larga  parte  degli  importi
dei diritti consolari risulta avere  valori  non  interi,  con  cifre
centesimali, e  che  tale  circostanza  aggrava  il  procedimento  di
riscossione, creando, nel contempo, difficolta'  e  disagi  a  carico
dell'utenza che richiede i servizi consolari; 
  Considerato che, a norma dell'art.  64,  comma  2,  del  richiamato
decreto legislativo n.  71  del  2011,  l'adeguamento  degli  importi
tariffari dei diritti consolari e' disposto con decreto del  Ministro
degli affari esteri, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze; 
  Ravvisata la necessita' di provvedere, per ragioni di  efficacia  e
di semplificazione dell'azione  amministrativa,  ad  arrotondare  per
difetto o per eccesso all'euro gli importi tariffari  gia'  superiori
all'unita' e oggetto dell'aumento del 10%, compensando in tal modo  i
relativi effetti complessivi; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Gli importi, aumentati nella misura del 10%  a  norma  dell'art.
41-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, dei diritti consolari
da riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari  all'estero  sono
arrotondati all'euro, come indicato nella tabella di cui all'allegato
1 che forma parte integrante del presente decreto e  che  sostituisce
la tabella allegata al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71.