IL DIRETTORE GENERALE DELLA GIUSTIZIA PENALE 
 
  Visto il D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, contenente il testo unico
delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in   materia   di
casellario giudiziale,  di  anagrafe  delle  sanzioni  amministrative
dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti; 
  Visto il decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia emanato
in  data  25  gennaio  2007,  contenente  le  regole  procedurali  di
carattere tecnico operativo per l'attuazione del D.P.R.  14  novembre
2002, n. 313 (G.U. n. 32 dell'8 febbraio 2007); 
  Considerato che dal 2 maggio 2007, data di avvio in  esercizio  del
nuovo Sistema informativo del  casellario  (SIC),  l'alimentazione  e
l'aggiornamento  della  base  informativa  e'  assicurata,  per   via
telematica, direttamente dagli uffici presso l'autorita'  giudiziaria
che ha emesso il provvedimento, salva la competenza  residuale  degli
uffici locali, ai sensi dell'articolo 18 del decreto 25 gennaio 2007; 
  Considerato che il comma 3, lett. d)  del  citato  articolo  18  ha
assegnato in via transitoria all'ufficio locale presso  il  Tribunale
di Roma  una  competenza  esclusiva  in  materia  di  iscrizione  dei
provvedimenti relativi a persone nate all'estero o delle quali non e'
stato possibile accertare il luogo di nascita  nel  territorio  dello
Stato, tra i quali rilevano, in particolare, quelli  delle  autorita'
giudiziarie requirenti di cui alla lett. c)  dello  stesso  articolo,
gia' competenti per le persone  nate  in  Italia  o  delle  quali  e'
accertato il luogo di nascita; 
  Considerato che tale specifica competenza ha comportato  nel  corso
degli anni un sempre maggiore carico di lavoro per  l'ufficio  locale
di Roma, ormai non piu' sostenibile, dovuto al progressivo e costante
aumento dei provvedimenti giudiziari da eseguire a carico di soggetti
stranieri; 
  Ritenuto che, dato il tempo trascorso dall'avvio in  esercizio  del
nuovo SIC,  la  competenza  all'iscrizione  dei  provvedimenti  delle
autorita' giudiziarie requirenti  puo'  essere  ora  attribuita  agli
uffici  locali  presso  il  Tribunale   coincidente   con   la   sede
dell'autorita' giudiziaria che ha emesso il provvedimento, in modo da
operare una redistribuzione del carico di lavoro dall'ufficio  locale
di Roma agli altri uffici locali; 
  Ritenuto, pertanto, di dover eliminare dall'articolo 18,  comma  3,
lett. d) il riferimento alla lett. c) dello stesso articolo; 
  Considerato  opportuno  disporre  che  le  nuove  disposizioni   si
applichino dal 1° febbraio 2013, cosi'  da  consentire  al  personale
interessato  di  acquisire  la  necessaria   competenza   tecnica   a
provvedere; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  L'articolo  18  del  decreto  dirigenziale  25  gennaio   2007   e'
modificato come segue: 
  1. la lettera d) del comma 3  e'  sostituita  dalla  seguente:  «d)
nell'ipotesi di  cui  alle  lettere  a)  e  b)  del  presente  comma,
l'estratto  del  provvedimento  da  iscrivere  sia  trasmesso   senza
ritardo, anche  avvalendosi  di  mezzi  tecnici  idonei,  all'ufficio
locale presso il Tribunale di Roma, per le persone nate all'estero  o
delle quali non e' stato accertato il luogo di nascita nel territorio
dello Stato.». 
  2. Dopo il comma 3 e' inserito il  seguente  comma  3-bis:  «3-bis.
L'ufficio locale, competente per l'iscrizione  dei  provvedimenti  di
cui  al  comma  3,  lettera  c),  in  sede  di  esecuzione  di   pene
concorrenti,   quando   risulta   necessario   collegare   sul    SIC
provvedimenti iscritti a carico di persone risultanti con generalita'
diverse ma riconducibili ad una stessa persona  fisica,  provvede  ad
effettuare  le  operazioni  di  replica  attraverso   l'utilizzo   di
un'apposita funzionalita' resa disponibile sul sistema».