IL MINISTRO 
                DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
 
  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,  e  successive
modificazioni, di seguito denominato «codice  della  strada»,  ed  in
particolare l'art. 122, comma 5-bis, come  introdotto  dall'art.  20,
comma 2, lettera b), della legge 29 luglio 2010, n. 120, che  dispone
che, ai fini del conseguimento della patente di guida di categoria B,
il candidato deve effettuare esercitazioni obbligatorie in autostrada
o su strade extraurbane e in condizioni di  visione  notturna  presso
un'autoscuola con istruttore abilitato ed  autorizzato,  demandandone
la disciplina e  le  modalita'  di  svolgimento  ad  un  decreto  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
20 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23  aprile  2012,
n.  95,  recante:  «Disciplina  delle  esercitazioni  di   guida   in
autostrade,  su  strade  extraurbane  ed  in  condizioni  di  visione
notturna, del minore autorizzato e  dell'aspirante  al  conseguimento
della patente di categoria B»; 
  Visto, in particolare, l'art. 1,  comma  1,  del  predetto  decreto
ministeriale 20 aprile 2012, nella parte in cui rinvia all'allegato 1
dello stesso decreto per la definizione del programma delle  sei  ore
di esercitazioni di guida obbligatorie ai sensi dell'art. 122,  comma
5-bis, del codice della strada, suddividendo le stesse in tre  moduli
di due ore ciascuno, da svolgersi rispettivamente: in  condizioni  di
visione notturna; su strade extraurbane secondarie ovvero  strade  di
scorrimento; su autostrade  o  su  strade  extraurbane  principali  o
secondarie, tali  che  sia  possibile  effettuare,  tra  l'altro,  la
manovra di immissione, percorrendo una  corsia  di  accelerazione,  e
quella di uscita, percorrendo quella di decelerazione; 
  Visto,  altresi',  l'art.  1,  comma  6,   del   predetto   decreto
ministeriale  20  aprile  2012,  che  prescrive  che,   all'atto   di
prenotazione  della  prova  pratica  di  guida,   il   candidato   al
conseguimento della patente di categoria B deve esibire un  attestato
di frequenza delle  predette  esercitazioni  di  guida  obbligatorie,
nonche' gli originali del libretto che ne comprovano  la  conformita'
al programma; 
  Considerato  che,  da  una  prima   applicazione   delle   predette
disposizioni, si e' evidenziato come in  vaste  zone  del  territorio
nazionale  sia  estremamente  gravoso  sostenere   le   esercitazioni
obbligatorie come normate su autostrade o extraurbane equivalenti, in
ragione dell'inesistenza,  ovvero  dell'ingente  distanza  da  alcuni
comuni, di strade di tale tipologia; 
  Ritenuto, pertanto, di modificare il programma delle  esercitazioni
di guida in parola, al fine di non determinare ingiustificati oneri a
carico di taluni cittadini, per l'assolvimento  dell'obbligo  di  cui
all'art. 122, comma 5-bis, del codice della strada, interpretando  in
senso disgiuntivo la locuzione  «esercitazioni  in  autostrada  o  su
strade extraurbane» nello stesso articolo contenuta: 
  Considerato infine che, successivamente alla data  di  applicazione
delle disposizioni di cui al piu' volte citato  decreto  ministeriale
20 aprile 2012, sono  state  implementate  le  procedure  del  centro
elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed
i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, con il «sistema unico di  prenotazione  esami»,  che
consente a soggetti abilitati di prenotare in via telematica  l'esame
di guida, in  un'ottica  di  semplificazione  delle  procedure  e  di
migliore allocazione del personale degli uffici della  motorizzazione
civile, in precedenza a tal fine impiegati; 
  Ritenuto quindi opportuno modificare il dettato dell'art. 1,  comma
6, del decreto ministeriale 20 aprile 2012, per renderlo  compatibile
con le predette procedure telematiche; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  e  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 13 dicembre  2011,  allegato  al
decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2011 e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -  serie  generale
n. 301 del 28 dicembre 2011, a mezzo del quale sono state delegate al
Sottosegretario di Stato  le  materie  relative  al  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
Modifiche  al  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
                      trasporti 20 aprile 2012 
 
  1.  All'art.  1,  comma  6,  del   decreto   del   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti 20 aprile  2012  le  parole:  «:  tale
documentazione deve essere esibita, in originale e copia, all'atto di
prenotazione della prova pratica  di  guida»  sono  sostituite  dalle
seguenti:  «.  Il  possesso  di  tale  documentazione   deve   essere
comprovato, all'atto di prenotazione della prova  pratica  di  guida,
con le modalita' stabilite  con  provvedimento  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti». 
  2. L'allegato 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 20 aprile 2012  e'  sostituito  dall'allegato  al  presente
decreto. 
  Il presente decreto, unitamente all'allegato, che  ne  forma  parte
integrante, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana  ed  entra  in  vigore  il  giorno   successivo   alla   sua
pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque  spetti  di  osservarlo  e
farlo osservare. 
    Roma, 3 ottobre 2012 
 
                                            Il Vice Ministro: Ciaccia 

Registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre 2012 
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto  del
territorio, registro n. 14, foglio n. 56